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Ludovico Antonio Muratori  [1]

Antichità italiane

Dissertazioni

DISSERTAZIONE X

Dei Ministri minori della Giustizia, cioè de’ Giudici,

Scabini, Sculdasci, Gastaldi, Decani, Silvani, ec.

Già s’è veduto essere stati una volta i Conti, cioè i governatori delle città, anche giudici ed amministratori della giustizia. Ma perciocché tal dignità si conferiva per lo più ai più cospicui nobili che poco solevano faticare nello studio delle leggi, e in oltre doveano attendere alla milizia; sorge tosto un sospetto che portate quelle cause davanti a personaggi di sì corto sapere, patissero bene spesso dei deliquj. Ora a questo pericolo providero molto bene gli antichi Regnanti con ordinare che avendo i Conti a decidere qualche controversia, o dar sentenze criminali, nol potessero senza l’assistenza e il consiglio dei Jurisperiti, appellati allora Giudici minori, ed oggidì dottori di leggi. Presso i Tedeschi portavano il nome di Graphiones anch’essi, e presso i Salici di Rachimburgii e Tungini. Hincmaro arcivescovo di Rems nel cap. X de Ord. Palat. scrive: Tales etiam Comites, et sub se Judices constituere debet, qui avaritiam oderint, et justitiam diligant. La scienza di tali Giudici suppliva al bisogno de’ Conti; e ad essi apparteneva l’esame del gius e del fatto con quella sollicitudine che presto una volta sbrigava le liti, e che a’ nostri tempi cotanto si desidera. Si osservino i placiti e i giudizj di allora. Non v’era Conte, Marchese o Messo Regio, che decidesse una causa senza aver prima udito il parere di questi Giudici assistenti, attestandolo poscia il notajo con dire: Rectum et secundum legem supra memoratis Judicibus et auditoribus paruit esse, et judicaverunt; e il decreto si scriveva ex jussione Comitis, o pure Marchionis, ovvero Judicum admonitione. Oltre a tanti altri placiti, ne abbiam qui due testimonj d’essa verità. Il primo, tratto dall’archivio archiepiscopale di Lucca, ha queste parole: Dum Domnus Berengarius Serenissimus Rex pro timore Dei, et statum omniumque sanctorum Dei Eclesiarum electorum, populo hic Italicis abitantibus, animeque sue mercedem justitiam adimplendam, dum partibus Romam iret; cumque pervenisset infra Tuscia, foris hanc urbem Luca, intus mansionem Ideberti, premisit suum Legatum lex faciendum, idest Odelricus suoque Vassus et Missus constitutus, ec. In fine il notajo dice di avere scritta la sentenza ex jussione supra scripto Misso, et amonitionem praedictorum Judicum. Stimò il cardinal Baronio che Berengario I fosse coronato imperadore nell’anno 915. Ma essendo egli tuttavia re nel novembre di esso anno, come s’ha dal suddetto documento, e sapendo noi dal poeta anonimo delle lodi di esso Berengario, che la corona imperiale gli fu data solamente nel giorno santo di Pasqua, ne viene per conseguenza che la coronazione sua seguì nel dì 24 di marzo dell’anno 916. L’altra testimonianza s’ha da uno strumento dell’anno 1073, di cui tale è il principio: Dum in Dei nomine estra muras Lucensis civitatis, in burgo qui vocatur Sancti Fridiani, in casa soleriata Pandolfi filius bo. me. Hugheri, per illius datam licentiam, in judicio resedisset Domna Mactilda Marchionissa ac Ducatrix, filia bo. me. Bonefatii Marchionis, una cum Flaiperto Judice, et Missus Domni Imperatoris ad causas audiendas ac deliberandas, ec. Nel fine il notajo scrive: ex jussione suprascripte Domne Mactilde, et predicti Flaiperti Judicis, et Missus Domni Imperatoris, seu Judicum amonitione, scripsi. Notisi come cosa rara che Flaiperto giudice s’intitola Messo dell’Imperadore; e pure allora Arrigo IV non era che re; siccome ancora, che Matilda facea da padrona, tuttoché fossero vivi tuttavia Beatrice duchessa sua madre, e Godefredo duca marito di essa Matilda. Essendo dunque cotanto necessarj al corso retto della giustizia questi Giudici minori, o vogliam dire giurisconsulti e dottori, abbiamo perciò molte leggi Longobardiche, nelle quali si prescrive di scegliere a questo ministero persone di molto sapere nelle leggi di allora, e timorate di Dio. Ecco le parole di Carlo M. nella legge XXII: Judices, Advocati, Praepositi, Centenarii, Scabini, quales meliores inveniri possunt, et Deum timentes, constituantur ad sua ministeria exercenda. Se mai trascurassero i principi o ministri d’oggidì, allorché son per dispensar le cariche della giustizia, se concorra nei giurisconsulti la dote de’ buoni costumi; non poco mancherebbero al loro dovere. Lodovico Pio nella legge LVI così anch’egli parla: De Judicibus autem, vel Centenariis, atque Tribunis, vel Vicariis, dignum esse censuimus, ut si mali fuerint reperti, de ministerio suo abjiciantur. Abbiam veduto che l’esame di costoro era spezialmente raccomandato ai Messi Regali, che seco portavano la facoltà di rimuovere dagli ufizj le persone indegne. Né minor premura in ciò fu quella di Lottario I Augusto, il quale ordinò che per quanto si potesse fossero assunti i nobili a sì fatto ministero, per la persuasione che questi facciano conto dell’onore più che le persone vili. De Judicibus, dic’egli, inquiratur, si Nobiles, et Sapientes, et Deum timentes, consituti sint; et jurent, ut juxta eorum intelligentiam rectum Judicent; et pro muneribus, vel humana gratia, justitiam non pervertant, nec differant; et quod judicaverint, sua subscriptione confirmare non dissimulent. Ubi autem tales non sunt, a Missis nostris constituantur, et idem sacramentum facere cogantur. Quod si viles personae et minus idoneae ad hoc constitutae sunt, ejiciantur. Noi esaltiamo i nostri tempi, e con ragione; e pure Dio sa che in qualche parte i barbarici, da noi tanto sprezzati, non ci superassero in alcuni regolamenti pel pubblico bene. Trovavansi allora alcuni che giudicavano a capriccio, o sia jure cervellotico, come pareva alle loro gran menti (come talvolta accade anche a’ giorni nostri); e però Lodovico II Augusto in una legge da me data alla luce fece questa ordinazione: De Juditio autem Judicis tam frequenter rememoramus, quia omnino consuetudinem judicandi injuste auferre volumus. Sed tantum secundum scripturam judicent, et nullatenus secundum arbitrium suum: sed discant pleniter legem scriptam. De quo autem non est scriptum, hoc nostrum consilium habeatur in quibusdam. Talvolta ancora gl’Imperadori di allora chiamavano alla loro udienza i giudici, e con paterna ed imperiosa insieme ammonizione loro ricordavano i doveri di sì importante ufizio: del che abbiamo un esempio in Lottario I, il quale nella legge XXIX fatta in Roma intimò a tutti que’ giudici di comparire davanti a lui per ben avvertirli de ministerio sibi credito. Negli strumenti antichi di Roma e di Ravenna s’incontrano Judices Datiri. Altro io non so per ora intendere con questo nome, che i giudici delegati per qualche causa particolare. Nell’anno 1217 Jacopa, già moglie dei sig. Graziano Frangipane, in praesentia Domini Petri Stephani Ciceronis, Datiri Judicis, fa la remissione di un debito. E in un placito che Dominus Oldaricus Subdiaconus, et Missus Domni Ottonis Imperatoris, tenne in Imola nell’anno 998 insieme con Erardo conte, risederono ancora Petrus Deo annuente Datirus, et Andreas Datirus. Da questo atto apparisce chi fosse allora il padrone d’Imola.

Oltre a questi Giudici, già dicemmo che intervenivano ai giudizj anche gli Scabini, o sia gli Scavini, il nome de’ quali dura tuttavia nella Germania, in Francia e in altre contrade di Europa. Vestigio alcuno sotto i re Longobardi non ne truovo in Italia, ma bensì sotto i re ed imperadori Franchi, i quali verisimilmente v’introdussero il nome ed ufizio d’essi. Che avessero facoltà di giudicare, si può dedurre da uno strumento dell’anno 816, accennato dal Bignon nelle Annotazioni a Marcolfo, dove nominati vengono Judices, quos Scabinos vocant. Parimente nella legge Longobardica XLV di Carlo Magno, dove si tratta di quegli uomini qui propter eorum culpam ad mortem fuerint judicati, et postea vita eis concessa fuerit, noi abbiamo queste altre parole: Sed in testimonium non recipiantur, nec inter Scabinos ad legem judicandum locum teneant. L’esordio della susseguente legge XLVI ha queste parole: Si alicui homini post judicium Scabinorum fuerit vita concessa, ec. Dal che apparisce appoggiato anche agli Scabini l’ufizio di giudicare, e che la lor balia si stendeva sino a dar sentenze di morte. Ma che divario passava fra i Giudici sopra da noi descritti e gli Scabini? Se crediamo ad uomini dottissimi, cioè al Bignon, Du-Cange, Eccardo ed altri, gli Scabini furono Assessores Comitum, Auditores Comitum, e però non diversi dai suddetti Giudici. Per testimonianza del Piteo nelle Annotazioni ai Capitolari si legge in un’antica chiosa: Ante Illustrem Virum Hildegarium Comitem, seu Judices, quos Scabinos vocant. In oltre, secondo la legge Longobardica CXVI di Carlo Magno, niuno si dee chiamare al placito, se non chi v’ha causa, qui causam suam quaerit, exceptis Scabinis septem, qui ad omnia placita esse debent. Contuttociò a me sembra che fra i Giudici e gli Scabini passasse della differenza, per ch’essi diversificati compariscono ne’ placiti già da noi mentovati, e che s’andranno vedendo. In uno dell’anno 865 leggiamo: Dum Domnus Hludowicus Serenissimus Augustus partibus Tuscie Missi directi fuissemus nos Petrus venerabilis Episcopus Sancte Aretine Ecclesie, seu Johannes Sacri Palacii... et Angelarius, et Winigisum Comes, singulorum hominum justitias faciendas et deliberandas; et cum venissemus civitatem Lucam, ressedente ego Petrus Episcopus in judicio in Domo ipsius Episcopi (né si dice per data licenza) in Caminata una simul cum Geremia Episcopus ipsius civitatis, ressedentibus nobiscum Ademarius et Eriprandus Vassos Domni Imperatoris; Alpertus, ec., Judicibus Sacri Palatii; Filoardus et Teofredus Scavinis Lucensis, ec. Noi miriamo qui in primo luogo i Giudici del Sacro Palazzo, e poscia gli Scabini. Però abbiam luogo di credere che i primi erano eletti dal re od imperadore, e gli altri dal popolo di qualsivoglia città, come tuttavia si pratica oltra monti. In alcuni placiti della Cronica del Volturno noi troviamo Ansaricum Sclabum, Josephum Sclabum, ec. Tali persone non erano servi, che da molti secoli presero il nome di sclavi o schiavi, nome forse venuto dai popoli Slavi condotti in ischiavitù. Notisi ora un altro insigne placito dell’anno 897, tratto dall’archivio archiepiscopale di Lucca. Dum ad preclaram potestatem Domni Lamberti piissimi Imperatoris Missus directus fuisset in finibus Tuscie Amedeus Comes, Palatii, et cum venisset civitate Florentia in domum Episcopii ipsius civitatis (né pur qui s’ode per data licenza) in atrio ante Basilica Sancti Johannis Baptiste, inivi resideret una simul cum Adelbertus Marchio, singulorum hominum justitia facienda ac deliberandas, residentibus cum eis Helbingus Sancte Parmensis, Lupus Sancte Senensis, Hedelbertus Sancte Lunensis, Geosulfus ipsius civitatis Venerabili Episcopus; Johannes, Eriten, Adelbertus, Judices Domni Imperatoris; Winecheldus, ec; Vassalli suprascripto Adelberti Marchioni Teudifrasciu Comes ipsius civitatis; Rotari et Petrus Scavinis ipsius civitatis, ec. Nell’Italia Sacra dell’Ughelli il vescovo di Parma d’allora è appellato Elburgus o Helbringus. In questo documento ha il nome di Helbingus. Il vescovo di Luni è da lui chiamato Odelbertus qui è Hedelbertus. Quel di Firenze vien presso lui detto Grasolfus, e qui Geosulfus. All’anno 897 egli non riferisce Lupo vescovo di Siena, come qui. Fa bensì menzione di un Lupo vescovo di Siena all’anno 669. Probabilmente fuor di riga, essendo forse quel medesimo ch’è mentovato qui. Ora noi abbiam potuto osservare in questo placito Rotari e Pietro Scavini della città di Firenze, distinti dai Giudici dell’Imperadare: il che ci fa intendere che gli Scavini furono un particolar magistrato di qualsivoglia città.

In fatti all’elezion d’essi si esigeva il consenso di tutto il popolo. Abbiam qui in pronto la legge XLV di Lottario I imperadore, dove son queste parole: Ut Missi nostri, ubicumque malos Scabinos invenerint, ejiciant; et cum totius populi consensu in eorum locum bonos eligant. Et cum electi fuerint, jurare faciant, ut scienter injuste judicare non habeant. Quelli all’incontro che, si chiamavano Judices Sacri Palatii, dal solo Re od Imperadore riconoscevano la loro elezione ed autorità. Perciò s’intitolavano Judices Domni Regis, o Domni Imperatoris. Talvolta ancora si veggono appellati Judices Palatini. Stimò il Du-Cange che i Palatini portassero questo nome, perché assistevano ai giudizj del Conte del Palazzo. Ma assistevano ai loro giudizj anche i chiamati Giudici del Re o dell’Imperadore, che per conseguenza non erano differenti dai Palatini. Un placito dell’anno 941 ha queste parole: Dum in Dei nomine civitate Luca ad curte Domni Hugoni Regis in solario ipsius curtis, ubi Domnus Hugo, et Lotharius filio ejus, gloriosissimi Regibus praeessent, in capite laubie longane.... locui prope Ecclesiam Sancti Benedicti, ec., in Judicio resideret Hubertus Marchio, et Comes Palatii, ec., sedentibus cum eo Adelbertus Lunensis Sancte Dei Ecclesie Venerabilis Epicopus; Walpertus, ec., Judices Domnorum Regum. Ecco assistere al placito i Giudici Regali, bench’esso sia tenuto dal Conte del Palazzo. Lo stesso si può osservare in tanti altri giudizj. Truovansi ancora mentovati nelle antiche carte Judices Publici. Il Bignon nelle Note a Marcolfo li reputò Giudici secolari così chiamati per distinguerli dagli ecclesiastici. Vera è la di lei sentenza, e non già quella del Du-Cange, a cui parve dato loro questo titolo, quod constituerentur per conventionem publicam, come ha una delle leggi Alamanniche. Ma siccome diremo alla Dissertazione XVIII, anticamente lo stesso fu Judex Publicus e Judex Regis, ovvero Imperatoris. Quanto agli Scabini, Lottario I imperadore nella legge XLIX ordinò che si dovessero eleggere, siccome adjutores Comitum, qui meliores et veraciores inveniri possunt. Nella seguente legge vien comandato che sia inviato a rendere conto al Re del suo operato quicumque de Scabinis deprehensus fuerit propter munera, aut propter amicitam injuste judicasse e che s’intimi agli altri Scabini di guardarsi da sì iniquo guadagno. Volle ancora il medesimo Imperadore nella legge XII che i Cancellieri, o sia i Notai, per maggiore autenticità de’ loro atti, gli scrivano ante Comitem et Scabinos, et Vicarios ejus. Che se taluno privo di figli voleva dichiarar suo erede un estraneo, secondo la legge XCIV di Carlo M. dovea esporre l’ultima sua volontà coram Rege, vel Comite, vel Scabino, vel Misso publico; e ciò per impedir le frodi e i testamenti falsi. Ho anche osservato più contratti fra le persone private, a’ quali intervenne qualche Scabino, quasiché esercitassero ancora quell’ufizio che oggidì esercitano i Giudici di Autorità, eletti dalla comunità di Modena. Uno di tali contratti nell’archivio di San Zenone di Verona, a cui assiste Lopo Scavinus civitatis Brixianae, ha queste note: Regnantes D. N. N. (cioè Domnis nostris) Carolo, et Pippino filio ejus, viris excellentissimis Regibus Langobardorum in Italia, anno eorum XXXIII et XXV: die quinto decimo intrante mense januario, Indict. XIV, cioè nell’anno 806. Il che è da osservare, perché non si dà a Carlo M. se non il titolo di Re, quand’egli era allora Imperadore. Altri simili strumenti con questa ommissione ho io veduto nell’archivio de’ Canonici di Modena, in Pistoia e Milano.

Di sopra vedemmo che sette Scabini aveano da intervenire ad ogni placito. Anzi Lodovico Pio in uno de’ suoi Capitolari di Francia ne volle dodici purché tanti ne trovasse il Conte nella città: altrimenti s’avesse a supplire questo numero co’ migliori del Contado. Ma o sia che legge tale poco esattamente si osservasse, o che s’opponessero altre cagioni, troppo di rado, s’incontrano sette Scabini in essi placiti. Talvolta né pur uno v’intervenne. Osservisi un placito Lucchese dell’anno 840, il cui principio è tale: Dum in Dei nomine civitate Luca, in Curte, que dicitur Regine, in judicio residerimus nos Rodingus Episcopus et Maurinus Comes Palatii, Missi Domni Hlotharii perpetui Augusti, cum Agano Comite residentibus nobiscum Paulo, Martino Judicibus; et Prando, ec., Vassis Domni Imperatoris; Johanne et Adelberto Scavinis, ec. Qui non abbiamo se non due Scavini; e quel Giovanni si sottoscrive così: Ego Johannis Clericus Scavinu ivi fui. Notisi che questo Scavino era cherico. N’ho veduto altri esempli. Un altro placito Lucchese dell’anno 872 comincia con queste parole: Dum Adalbertus Dux resedisset in judicio hic civitate Luca, in caminata de curte Ducalis una cum Ghiselfri et Johannes Scabini ad singulorum, ec. Ma quello che maggiormente dà a conoscere qual fosse l’autorità degli Scavini, si è l’aver eglino avuto un tribunale per decidere alcune specie di cause. Nella legge LXIV di Lottario I imperadore si tratta de’ Causidici, da noi ora chiamati dottori di legge, avvocati o procuratori, qui nec ad juditium Scabinorum acquiescere, nec blasphemare volunt, cioè appellare, come interpreta il Du-Cange. Parimente nella legge XCII di Carlo M. si legge: Si quis caussam judicatam repetere in mallo praesumserit, duodecim ictus a Scabinis, qui caussam ipsam prius judicaverint, accipiat. Sicché in prima istanza la lite era portata agli Scabini, poscia ai Malli o sia ai pubblici giudizj tenuti dal Conte; o dai Messi Regj. Anzi poteano anche gli Scabini tener de’ placiti: il che sempre più, rilieva la loro dignità. Due esempli di ciò ho veduto. L’uno in un placito Lucchese dell’anno 847: Dum nos (ivi è scritto) in Dei nomine Ardo, Adelperto et Gherimundo Scabini adresedentes in lucho hic civitate Lucana, cum Viro venerabilis Ambrosis Episcopus dicte civitatis, resedentibus nobiscum Heriprandus, ec. L’altro dell’anno 856, esistente nell’archivio dell’insigne Monistero di Santa Giulia di Brescia, che comincia cosi: Dum resedisset Gisulfus Scabinus de Vico Laceses, per jussionem Bernardi Comiti, ad Ecclesiam Sancti Martini in Vico Gussilingi, ubi cum ipso aderat Ansprand et Audibert Scavinis, ec. Altri esempli ho io recato di placiti tenuti dagli Scabini, e in questa occasione ho esaminato le epoche di Lottario I imperadore, e di Bernardo re d’Italia, la cui iscrizion sepolcrale, che in Milano si legge, patisce non poche difficultà.

Agli Scavini s’aggiungano ora gli Sculdasci, dei quali spesso memoria si trova nelle Leggi Longobardiche e negli antichi documenti. Così furono appellati i giudici delle terre e castella poste nel Contado. Presso Paolo Diacono (lib. VI, cap. 24 de Gest. Langobard.) è mentovato Rector loci illius quem Sculdahis lingua propria dicunt. Truovasi ancora Scultais, Sculdaiz, Sculdahus, Scultetus, ec. Nelle antiche chiose del codice Estense lo Sculdascio vien chiamato Pedaneus Judex. Dissi che tali Giudici erano Rurali, ed inferiori ai Giudici della città, cioè ai Conti. Odasi ciò che ha il re Liutprando nella legge VIII del lib. IV: Si homines de sub uno Judice, de duobus tamen Sculdais, caussam habuerint ille qui pulsat, vadat cum Misso seu Epistola de suo Sculdascio, ad illum alium Sculdaen, sub quo ipse est, cum quo caussam habet. Dalle stesse Leggi apparisce che dagli Sculdasci si appellava al Conte; e nella legge VII, lib. IV di esso re Liutprando è imposta la pena di dodici soldi a quegli Sculdasci qui justitiam intra quatuar dies facere neglexerint. Sicché tre erano i tribunali a’ quali si portavano le liti. Prima agli Scabini nelle città, o agli Sculdasci nelle ville. Da questi si appellava al Giudice o sia Conte della città. E finalmente al Sacro Palazzo, a cui presedeva il Conte del Palazzo; o pure ai Messi Regj. Raterio vescovo di Verona nell’opuscolo intitolalo Qualitatis conjectura, così scrive: quaererem quoque, ut quod Antecessores illius (cioè dell’Imperadore) praeceptis suis Ecclesiae nostrae contulerunt, vel firmaverunt, defendere nobis contra Comites, Vicecomites, Scoldascios dignaretur. Il chiarissimo P. Dachery, a cui dobbiamo l’edizion delle Opere di Raterio, stimò scorretta la voce Scoldascios, e che ivi s’avesse a leggere Soldarios. Ma come ognun vede, bisogno non vi era di tal correzione. Appartenendo adunque anche agli Sculdasci il governo della giustizia, Pippino re d’Italia nella legge VIII ordina ut populus justitiam suscipiat tam a Comitibus suis, quam etiam a Gastaldiis, seu Sculdasciis vel loci Praepositis. Poscia aggiugne: Et si Gastaldius, aut Sculdais vel loci Praepositus de qua libet Judiciaria, tam ad suos Pagenses, quam ad alios qui justitiam quaesierint, non fecerit, componat sicut lex ipsorum est. Osservisi la parola Judiciaria significante il territorio dove s’estendeva l’autorità del Giudice Rurale. In un diploma del Monistero di Santa Maria dell’Organo, spettante all’anno 918, Berengario I imperadore dona Pratum juris imperii nostri pertinens de Comitatu Veronensis de Sculdascia videlicet, que Fluvium dicitu. Così presso l’Ughelli nel tomo V, ove si tratta de’ vescovi di Belluno, si trova Sculdascia Belluni.

Sotto gli Sculdasci stavano i Decani e i Saltari; il che si ricava dalla legge XV lib. V di Liutprando: De servo fugace, et advena homine, si in alia Judiciaria inventus fuerit, tunc Decanus, aut Saltarius, qui in loco ordinatus fuerit, comprehendere eum debeat, et ad Sculdascium suum perducat, et ipse Sculdascius Judici suo consignet. Sicché tale era l’ordine. Primieramente il Giudice rettore della città, che i Franchi chiamarono Conte; poi gli Sculdasci giudici nelle castella di quel Contado; e finalmente i Decani e Saltari sotto gli Sculdasci. Per conto dei Saltari, il loro nome può disegnar l’ufizio d’essi; cioè sul principiofurono custodi dei boschi; poscia loro autorità si stese alla custodia dei confini della lor Giudicaria. Nella Cronica Fontanellense al cap. I è commemorato Teugislus Custos Saltuum, Villarumque Regalium. Così nel Modenese abbiamo i Massari delle ville, che han qualche comando sopra gli uomini delle medesime. E presso i Ferraresi, come apparisce dai loro Statuti, erano molto nominati una volta Cavargellani Villarum. Così pare che i Saltari ne’ vecchi tempi fossero come guardacampagne. Eranvi similmente i Silvani, a’ quali era commessa la cura e custodia delle selve Regali. In un decreto di Rachis re de’ Longobardi, esistente nel Monisterio insigne di Bobbio, e appartellente all’anno 747, compariscono Silvani nostri Oto, Rachis et Paschasius. Succedono i Decani e Centenarii, che esercitavano qualche giurisdizione, i primi sopra dieci, e i secondi sopra cento famiglie, per quanto si può conietturare. Walafrido Strabone nel Trattato de Reb. Eccles. cap. 31, così scrive: Decurianes, vel Decani, qui sub ipsis Vicariis (delle ville) quaedam minora judicia exercent, minoribus Presbyteris titulorum possunt comparari, cioè ai preti rettori di qualche chiesa non battesimale. Centenarii, qui et Centuriones et Vicarii, qui per pagos statuti sunt, Presbyteris plebium (oggidì piovani) qui Baptismales Ecclesias tenent, et minoribus Presbyteris praesunt conferri queunt. Dal che scorgiamo che il popolo delle ville fu diviso in centene o centurie di famiglie, e che le decene o decurie o decanie si formavano di dieci famiglie. A quelle comandava un Centenario, a queste un Decano. Tale è il sentimento del Wendelino nelle Note alla Legge Salica, e di Gian Jacopo Chifflezio nel Glossario Salico. Lo Spelmanno, che stimò la Centena un paese composto di cento ville, non è da ascoltare. Nella Vita di Sant’Ugo di Roano io trovo in Pago Osismensi centenam Alancionensem et centenam Sagiensem. Un pago abbracciava molte castella e ville. Fino ne’ tempi di Cornelio Tacito, come s’ha del suo Trattato de morib. German., si usava in Germania questa serie di ministri. Eliguntur, dic’egli, in iisdem conciliis et principes, qui jura per pagos vicosque reddunt. Centeni singulis ex plebe Comites, consilium simul et auctoritas adsunt. Questo testo forse è guasto. Nelle Leggi Alamanniche si legge: Conventus autem fiat in omni centena coram Comite, aut suo Misso, et coram Centenario ipsum placitum fiat. Veggasi il Du-Cange. Clottario II re de’ Franchi circa l’anno 595 sembra essere stato il primo che dividesse il territorio di una città in centene e decanie. Nell’archivio de’ Canonici di Modena si conserva un’autentica concession di livello, fatta nell’anno 813 dal vescovo Deusdedit, dove si legge: Decania quondam Rusticiani, Decania Gausperti, Decania Lupuni, Decania Lumper, ec. V’ha tuttavia nel distretto di Modena un ceto luogo appellato la Degania, come io penso, da Decania. Probabilmente gli Sculdasci di sopra nominati non furono diversi dai Centenarj. In uno strumento Lucchese dell’anno 746 Lucenio prete confessa d’essere stato creato rettore della chiesa di San Pietro di Mosciano da Walprando vescovo cum consenso ratperti et Barbula Centinariis, vel de tota Plevem congrecata me in ipsa Sancta Dei Ecclesia. Perché quella pieve comprendeva non una sola villa, ma più, due dovevano essere i Centenarj, o sia giudici minori in essa. Quel ch’è certo, i Centenarj amministravano la giustizia e tenevano dei placiti; e però tanto più mi si fa verisimile che fossero una stessa cosa che gli sculdasci. Carlo M. nella legge Longobardica XXXVI così parla: Ut nullus homo in placito Centenarii neque ad mortem, neque ad libertatem suam amittendam, aut res redendas vel mancipia judicetur. Sed ea omnia in praesentia comitum, vel missorum nostrorum, judicentur. Ecco le cause che eccedevano la facoltà de’ Centenarj. Nella legge XLI di Lodovico il Pio sono accennati placita quae Centenarii tenent. Nelle susseguenti leggi si ordina ut Comites Vicarii et Centenarii de constitutione legis ammoneantur, qua jubetur, ut propter justitiam pervertendam munera nullus accipiat. Si parla qui de’ Conti, si parla de’ Vicarj, che probabilmente erano i Viceconti; e de’ Centenarj, senza dir parola degli Sculdasci. Sembra perciò che questi ultimi fossero non differenti persone ed ufizj.

Vengo ai Gastaldi, i quali anche si trovano chiamati Castaldii e Gastaldiones. Al vedere le antiche leggi tosto si conosce qual fosse l’impiego loro: cioè furono ministri, procuratori ed economi delle corti, poderi ed altri effetti patrimoniali del Regnante. Liutprando re nella legge VI del lib. VI così parla: Si quis Gastaldius aut Actor Regis, (nel codice Ostense è scritto Actor publicus, significante lo stesso) Curtem Regiam habens ad gubernandum, et ex ipsa Curte alicui sine jussione Regis, casam tributariam, vel terram, silveta, vel prata ausus fuerit donare, ec., in duplum componat. Anche il re Rotari nella legge CCCLXXVIII ci dà la medesima nozione de’ Gastaldi. E Lottario I Augusto nella legge LXXIII dice: Concedimus Gastaldiis nostris, Curies nostras providentibus, ec. Ecco l’ufizio de’ Gastaldi; e però non colpì nel segno il Vossio nel lib. I, cap. 8 de Vitiis Sermonis, allorché scrisse: Gastaldius fuerit, qui Regi vel Principi inservit in curandis hospitibus. Ac hujusmondi propria est signficatio, ut idem fuerit ac Architriclinus, vel Œconomus, et in Palatio Occidentalis Imperatoris, jam ab Othonis Magni temporibus, Dapifer. È affatto senza fondamento un tale significato, come consta dal confronto delle leggi. Dura tuttavia in alcuni luoghi d’Italia il nome ed ufizio de’ Gastaldi, non già presso i principi grandi, ma presso i ricchi nobili, ché si chiamano Gastaldi quei che ora dai Modenesi sono appellati Fattori. In molte leggi del re Rotari si fa menzione Curtis Regiae per denotare il palazzo e il fisco del re. Ora nella legge CCXXII del medesimo Rotari è determinato che qualora i parenti non facciano vendetta di una donna libera che si mariti ad un servo, tunc liceat Gastaldio Regis, aut Actori, aut Sculdascio ipsam in curtem Regis ducere, et intra pensiles constituere. Sicché i Gastaldi entravano ancora fra i ministri fiscali. Tenevano inoltre giustizia per le cause camerali: il che si può dedurre dalla legge VIII di Pippino re d’Italia, dove comanda che sia fatta giustizia tam a Comitibus suis, quam etiam a Gastaldiis, seu Sculdasciis. Et si Gastaldius vel Sculdascius non fecerit, mulctetur. Abbiam veduto altrove che i Conti erano obbligati a condurre il popolo all’armata, quando occorreva la difesa de’ confini, o qualche altra spedizion militare. Né pur da quest’obbligo erano esenti gli Sculdasci e Saltari, come si ricava dalla legge XXIX, lib. VI del re Liutprando. Che anche i Gastaldi fossero tenuti alla milizia per condurvi, a mio credere, gli uomini abitanti nelle Corti Regali, parmi di riconoscerlo nella legge XXIV del re Rotari, che dice: Si Gastaldius exercitalem suum contra rationem molestaverit, Dux eum soletur. Lodovico II Augusto nella costituzione promotionis exercitus comanda ut nullum ah expeditione aut Comes, aut Gastald, vel ministri eorum excusatum habeant. Avevano adunque i Gastaldi dei ministri sotto di loro. Consta ancora da un documento Bresciano dell’anno 769 che le Regine avevano il loro Gastaldo. Similmente si osserva in un placito Lucchese, tenuto da Adalberto I duca di Toscana nell’anno 847, che i Gastaldi precedevano agli Scavini. Ma nulla più ci può far intendere qual fosse la dignità ed onorevolezza de’ medesimi, quanto il vedere che il governo delle città era loro talvolta raccomandato. Nella Dissertazione LXXIV delle Parrocchie noi troveremo Warnefrido giudice di Siena, il qual poi porta anche il titolo di Gasaldius Senae. E nella Vita di papa Zacheria presso Anastasio abbiamo Ramingum Castaldium Tuscanensem, cioè di Toscanella. Può essere che ciascuna città avesse il suo Giudice o sia Conte, ed insieme il Gastaldo; ma spezialmente nel Ducato, una volta vastissimo, di Benevento, lo stesso fu l’essere Conte che Gastaldo. Racconta Paolo Diacono che venuto in Italia Alzecone duca de’ Bulgari con assai soldatesche, fu accolto da Grimoaldo duca di Benevento, che gli diede ad habitandum alcuni luoghi incolti intorno ad essa città di Benevento, cioè Sepianum, Bovianum et Iserniam, et alias cum suis territoriis civitates, ipsumque Alzeconem, mutato dignitatis nomine, de Duce Gastaldium vocari praecepit. E nella carta di divisione fatta nell’anno 851 fra i principi di Benevento e di Salerno, si veggono integra Gastaldata, seu Ministeria, Tarantum, Latinianum, Cusentia, Lucania, Salernum, Capua, ec.

Potrebbesi credere che anche gli antichi Vassi o Vassalli dei Re ed Imperadori godessero qualche diritto ad amministrar la giustizia; perciocché nella legge XVIII di Carlo M. abbiamo queste parole: Si Vassus noster justitiam non fecerit, tunc Comes et Missus noster ad ipsius casam sedeant, et de suo vivant, quousque justitiam, fecerit. Parleremo dei Vassi nella Dissertazione seguente. In tanto è da dire che qui il justitiam facere altro non vuol dire, secondo lo stile delle Divine Scritture, che l’operar cose giuste, e non già l’amministrar giustizia. Questo ufizio e tal prerogativa noi la scopriamo bensì in quei che l’antichità chiamava Loci Servatores. Ma che impiego fu questo? Io non oso determinare se fossero ufiziali eletti dai cittadini, o pure i vicarj del Conte o del Duca così appellati, perché tenea il luogo di lui, come luogotenenti, o Loci positi, nome che non di rado s’incontra in que’ tempi. Nella legge Longobardica LXXXVIII di Carlo Magno è scritto: Si quis furem vel latronem comprehenderit, et eum indemnem dimiserit, neque illum ad praesentiam Ducis aut Comitis, qui in loco praeest, vel Loci Servatoris qui Missus Comitis est, adduxerit, ec. Essendo stato il Conservatore del luogo Messo del Conte, o sia del presidente della città, pare che sotto questo nome venisse il vicario del Conte o del Duca, a cui appartenesse la cura della giustizia, allorché i principali si trovavano assenti. Che anche i Loci Servatores giudicassero le liti del popolo, lo vedremo fra poco. E pure nella Cronica del Volturno all’anno 948 in un privilegio di Marino duca di Napoli, essi compariscono distinti dai Vicarj. Pare anche verisimile che non fossero diversi dai Viceconti, perché anch’essi tenevano dei placiti. Ma sembra opporsi a tale opinione il non apparire che vi fosse più di un Viceconte in una città; laddove compariscono nella città medesima più Loci Servatores. Quel ch’è certo, assai illustre fu la dignità di questi conservatori. Paolo Diacono nel lib. VI, cap. 3 scrive così: Forojulianiorum Ducatum post haec Ado frater Rodualdi (antecedentemente duca): Loci Servatoris nomine per annum et menses septem gubernabit. Adunque per Luogo Servatore, si dee credere significato chi teneva le veci del Duca o del Conte; e probabil cosa può parere che si scegliessero dal Re o dal Conte questi ufiziali dal corpo de’ cittadini, affinché se il Conte e Viceconte avessero da andare alla corte o all’armata, essi Luogo Servatori supplissero al bisogno del governo e della giustizia. Nell’archiepiscopale archivio di Lucca esiste un giudicato dell’anno 786 con queste parole: Adstante nos Jacobo Diacono et Austrifonso Loci Serbatoribus in Domo Sancte Ecclesie ante venerabile Domnus Johanne Episcopo, ubi nobiscum aderant Sacerdotes et Aremannos hujus Lucane civitatis, idest Austripertus Loci Servator, Rachiprandus presbiter, ec. Da quell’atto apprisce che i due primi Luogo-Servatori erano diaconi. Il terzo, cioè Austriperto, si può credere che fosse laico. Potrebbesi dubitare che que’ primi fossero ufiziali del vescovo, perché ivi si trattava di una causa benificiale. Ma in altra carta Lucchese dell’anno 802 Raspertus presbiter, Agiprandus et Ostrofonso diacono Loci Servatores giudicano di un’altra causa benefiziale, ma con dire d’esser ivi ad singulorum hominum causas audiendas et deliverandas: il che fa intendere che la loro autorità si stendeva sopra tutto il popolo. Lo stesso si osserva con la formola medesima in altro placito tenuto nell’anno 807 dal sopraddetto Austrifonso diacono Loci Servator. Finalmente in un placito parimente Lucchese dell’anno 815 compariscono Taito et Aipo Loci Servatores in juditio ad singulas causas audiendum et deliverandum; i quali benché laici decidono una lite tra l’Avvocato della chiesa cattedrale di San Martino, e un Suave uomo secolare. Per conseguente sì fatti ufiziali si prendevano non meno dal clero, che dal corpo de’ laici. Notisi ancora che in una lettera del Clero Romano presso Beda, lib. II, cap. 19 della Storia Ecclesiastica, scritta nell’anno 639, o pure 640, i primarj preti di essa Chiesa Romana s’intitolavano, essendo vacante il Pontificato, Servantes Locum Sanctae Sedis Apostolicae. Perciò s’intende che il dire Loci Servatores significava i luogotenenti del governo della città.

[1] da: http://www.classicitaliani.it/muratori/dissert08.htm © 1996 - Biblioteca dei Classici Italiani

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