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Primi appunti sul D. L.vo 231/2001

Spunti sulla c.d. responsabilità delle persone giuridiche

(già inserito in Diritto&Diritti nel settembre 2001)

***

Il Decreto Legislativo in questione - in 85 articoli complessivi - ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l’Italia ha da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, la Convenzione, anch’essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997, sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri, e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997, sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali. Il Decreto è stato emanato in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della l. 29 settembre 2000, nr. 300 (su cui vedasi R. Palmieri, 'Per i reati degli amministratori sanzioni 'ad hoc' in capo alle società', in 'Dir. Prat. Soc.', 2000, 22, pagg. 24 e s.).

In particolare il citato decreto disciplina la responsabilità non solo delle persone giuridiche, ma anche degli enti privi di personalità (ad es. società di persone o associazioni), in sé considerati, per gli illeciti amministrativi dipendenti da talune fattispecie di reato.

L'art. 5 al primo comma innova profondamente la normativa in materia sancendo che l'ente è responsabile per i reati commessi dai propri vertici aziendali o anche da semplici dipendenti, purché questi abbiano agito nell’interesse o a vantaggio dell’ente medesimo.

Il successivo art. 6 del decreto legislativo individua poi le cause di esclusione della responsabilità dell’ente (ferma restando la sanzione della confisca); in particolare la responsabilità viene meno se l’ente prova:

che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento sia stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (quale potrebbe essere il collegio sindacale, piuttosto che il servizio di Auditing, comunque dipendente - direttamente o indirettamente - dal vertice);

che le persone che abbiano commesso il reato abbiano eluso fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Questi modelli organizzativi - in realtà non previsti espressamente in sede di delega - dovranno avere i seguenti contenuti minimi:

individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati;

prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;

prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

introdurre un sistema disciplinare 'privato' idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;

I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati. Probabilmente l’AIGI può dare un contributo importante per la loro formazione.

Le sanzioni previste per la commissione degli illeciti amministrativi sono (art. 9): la sanzione pecuniaria, quelle interdittive, la confisca e la pubblicazione della sentenza.

In particolare la sanzione pecuniaria può andare da un minimo di 20 milioni di lire, ad un massimo di tre miliardi (art. da 10 a 12). Essa può essere applicata solo in relazione alla commissione da parte di uno dei soggetti indicati all’art. 5, di taluni delitti contro la P.A., e precisamente: la percezione indebita di erogazioni (malversazione: art. 316 bis cod. pen.), la truffa a danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640, comma 2, nr. 1), la truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis), la frode informatica a danno dello Stato od altro ente pubblico (art. 640 ter), la corruzione (art. 318) e la concussione (art. 317).

Negli ultimi due capi del Decreto vengono disciplinate la responsabilità patrimoniale e le vicende modificative dell’ente e quindi il procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative.

Veniva infine deferito al Ministro della Giustizia di adottare entro il 18 agosto scorso un regolamento relativo al procedimento di accertamento dell’illecito amministrativo.

Roma,.agosto 2001

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