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Consumatori

L'obbligo d'informazione preventiva (Ettore Battelli)
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- diritto comunitario d.consumatori (Brancaleoni)
- le CLASS ACTIONS (vari contributi dalla stampa)
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- CLASS ACTIONS, nuovo DDL alla Camera (Pordenus2004)
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- TAR Lazio 2005 -appalti -fideiussione -autentica notarile
- CORTE D.CONTI evoluzione compiti (S.Buscema)
- ancora su RESPONSABILITA' SOCIALE D'IMPRESA
-CONSUMATORI: Associazioni Rappresentanza Partecipazione
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-ONLUS -requisiti per la qualificazione (Circ. Min.Fin.1998)
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- volontariato in Italia - origini e stato attuale
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12.12.06 - CARLI - origine e tracciabilita' prodotti
Carli, 14.2.06 - il COSTO SOCIALE DELLA QUALITA'
Carli 12.1.07 -consumatori, imprese e istituzioni-giocatori
Capicotto, 15.01.07 - Cassazione e nullita' multe parcheggi
Carli 20.01.07 - CONSUMI E PUBBLICITA'
Troia 20.01.07 - esempi di tracciabilita' del prodotto
Carli 25.01.07 - consumatori cittadini e mercato del lavoro
Capicotto, 21.02.07 -Consiglio Stato e lettimazione ad agire

-Principi generali G.Giust.CE su procedura amminist.-tribut.

L’applicazione dei principi generali elaborati dalla Corte di Giustizia al procedimento amministrativo ed al procedimento tributario

1)     I principi generali elaborati dalla Corte di Giustizia

a.     Principi e fonti comunitarie

b.    Genesi dei principi: loro rilevazione ed elaborazione da parte della Corte di Giustizia

c.     Funzioni ed effetti dei principi

d.    I limiti di operatività: diritto comunitario e diritto nazionale di attuazione del diritto comunitario 

2)     La nozione di procedimento amministrativo nella prospettiva di applicazione dei principi generali

a.     Struttura e funzione del procedimento: l’articolazione in fasi; il rapporto con il provvedimento

b.    I principi applicabili

i.      Proporzionalità

ii.      Diritto alla difesa e diritto al contraddittorio

iii.      Certezza del diritto ed irretroattività della legge

iv.      Legittimo affidamento

v.      Uguaglianza e parità di trattamento

vi.      Legalità e rispetto delle forme procedurali

c.     Violazione dei principi: vizi dell’attività e vizi dell’atto

3)     Il procedimento tributario nella prospettiva nazionale

a.     Nozione, struttura e funzione: dall’attuazione del tributo all’attuazione di una funzione tipicamente “repressiva”, di controllo, delimitata alla vicenda patologica; ratio garantista e tutela del contribuente

b.    Il riconoscimento positivo di taluni principi, tra legge n. 241/90 e Statuto del contribuente: il giusto procedimento  

4)     Possibili conclusioni

a.     Applicabilità dei principi generali al procedimento tributario in quanto ipotesi di procedimento amministrativo

b.    Il limite all’applicazione dei principi conseguente alla distinzione tra tributi armonizzati e tributi non armonizzati

c.     Corrispondenza dei principi elaborati dalla Corte di Giustizia con il loro recepimento nell’ambito della disciplina positiva: tra integrazione e superamento

DOTTRINA

-       Adelina Adinolfi, I principi generali nella giurisprudenza comunitaria e la loro influenza sugli ordinamenti degli stati membri, Riv. Ital. Dir. Pub. Com., 1994, I,

-       Carlo Marinelli, I principi generali del diritto comunitario (Rassegna di giurisprudenza) Riv. Ital. Dir. Pub. Com., 1994, II, p. 957

-       Jaques Malerbe, L'égalité en matière fiscale dans la jurisprudence de la cour de justice des Communautés européennes, Riv. Ital. Dir. Pub. Com, 1994, II, 883

-    Marta Cartabia, La tutela dei diritti nel Procedimento amministrativo - La legge n.241 del 1990 alla luce dei principi comunitari, Milano, 1991

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PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA'

Protezione da interventi arbitrari e sproporzionati dell'autorità pubblica nella sfera di attività privata del singolo. Appartiene ai principi Costituzionali comuni ed è riconosciuto come principio generale del diritto comunitrio

46/87, Judgment of 21/09/1989, Hoechst / Commission (Rec.1989,p.2859)            

85/87, Judgment of 17/10/1989, Dow Benelux / Commission (Rec.1989,p.3137)

97/87, Judgment of 17/10/1989, Dow Chemical Ibérica and others / Commission (Rec.1989,p.3165)

Metodo di Valutazione della conformità di una disposizione Comunitaria al principio di proporzionalità

66/82Judgment of 23/02/1983, Fromançais / FORMA (Rec.1983,p.395)

181/84Judgment of 24/09/1985, Man (Sugar) / IBAP (Rec.1985,p.2889)

125/83Judgment of 01/10/1985, OBEA / Corman (Rec.1985,p.3039)

266/84Judgment of 22/01/1986, Denkavit France / FORMA (Rec.1986,p.149)

281/84Judgment of 14/01/1987, Zuckerfabrik Bedburg / Council and Commission (Rec.1987,p.49)

47/86Judgment of 30/06/1987, Roquette Frères / ONIC (Rec.1987,p.2889)

C-155/89Judgment of 12/07/1990, Belgian State / Philipp Brothers (Rec.1990,p.I-3265)

C-256/90Judgment of 08/04/1992, Mignini / AIMA (Rec.1992,p.I-2651)

 

L'azione pubblica che limita la sfera d'iniziativa privata del singolo deve essere necessaria, idonea e proporzionata allo scopo perseguito.

331/88Judgment of 13/11/1990, The Queen / Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte FEDESA and others (Rec.1990,p.I-4023)

C-451/99, SENT, marzo 2002, ,Cura Anlagen GmbH e Auto Service Leasing GmbH (ASL);

 

Una disciplina Comunitaria che stabilisce un obbligo "Principale" (rispetto al raggiungimento di un Obiettivo Comunitario) ed uno "strumentale" deve, per non violare il principio di proporzionalità, graduare l'intensità della sanzione.

181/84, Judgment of 24/09/1985, Man (Sugar) / IBAP (Rec.1985,p.2889)

 

Tra più misure appropriate allo scopo si deve scegliere la meno restrittiva. Gli oneri imposti non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi

265/87, Judgment of 11/07/1989, Schräder / Hauptzollamt Gronau (Rec.1989,p.2237)

C-24/90, Judgment of 16/10/1991, Hauptzollamt Hamburg-Jonas / Werner Faust (Rec.1991,p.I-4905)

C-25/90, Judgment of 16/10/1991, Hauptzollamt Hamburg-Jonas / Wünsche (Rec.1991,p.I-4939)

Non necessariamente l'entità della la misura "necessaria" al raggiungimento degli scopi comunitari va Commisurata alla particolare situazione di un gruppo di operatori

5/73Judgment of 24/10/1973, Balkan Import Export GmbH / Hauptzollamt Berlin Packhof (Rec.1973,p.1091)

9/73Judgment of 24/10/1973, Schlüter / Hauptzollamt Lörrach (Rec.1973,p.1135)

154/79Judgment of 16/07/1981, Biller and others / Parliament (Rec.1981,p.2125)

26/79Judgment of 18/03/1980, Forges de Thy-Marcinelle and Monceau / Commission (Rec.1980,p.1083)

 

Alcune recenti applicazioni del principio in materia fiscale

 

C-451/99, CGCE 21 marzo 2002, ,Cura Anlagen GmbH e Auto Service Leasing GmbH (ASL);

32. Secondo costante giurisprudenza, inoltre, gli ostacoli alla libera prestazione dei servizi derivanti da misure nazionali indistintamente applicabili possono essere ammessi solo se tali misure sono giustificate da esigenze imperative connesse all'interesse generale e se rispettano il principio di proporzionalità, vale a dire sono atte a garantire il conseguimento dello scopo con esse perseguito e se non eccedono quanto strettamente necessario a tal fine (v., in questo senso, in particolare, sentenze 30 novembre 1995, causa C-55/94, Gebhard, Racc. pag. I-4165, punto 37 e 21 ottobre 1999, causa C-67/98, Zenatti, Racc. pag. I-7289, punto 29).

 

C-262/99, AVV. GEN. SIEGBERT ALBER, 16 novembre 2000; Paraskevás Louloudákis contro Repubblica ellenica.

47. Esamino ora la seconda questione, relativa all'ammenda inflitta al ricorrente nel procedimento a quo ai sensi dell'art. 88, n. 2, lett. g), della legge 2127/1993 e determinata con l'unico criterio della cilindrata del veicolo di cui trattasi. Il giudice nazionale chiede se tale modus operandi, che non tiene assolutamente conto del valore attuale del veicolo, sia compatibile con il principio di proporzionalità. Occorre in primo luogo rilevare che, allo stato evolutivo attuale del diritto comunitario, gli Stati membri possono adottare disposizioni in materia di sanzione di infrazioni all'importazione che sembrano loro adeguate in particolare allo scopo di impedire le frodi fiscali. La Corte l'ha confermato proprio per quanto riguarda la trasposizione della direttiva 83/182 (11). Gli Stati membri dispongono di un potere discrezionale nell'adozione di dette sanzioni.

 

C-177/99 e C-181/99, Sent. 19 settembre 2000, Ampafrance SA e Directeur des services fiscaux de Maine-et-Loire (C-177/99) e tra Sanofi Synthelabo, già Sanofi Winthrop SA, e Directeur des services fiscaux du Val-de-Marne (C-181/99).

42. Si deve ricordare, in limine, che, essendo il principio di proporzionalità riconosciuto da costante giurisprudenza della Corte come parte integrante dei principi generali del diritto comunitario (v., in particolare, la sentenza 11 luglio 1989, causa 265/87,Schräder, Racc. pag. 2237, punto 21), il sindacato sulla validità degli atti delle istituzioni comunitarie può essere effettuato in relazione a tali principi giuridici generali (v. sentenza 15 aprile 1997, causa C-27/95, Bakers of Nailsea, Racc. pag. I-1847, punto 17).

68. In ogni caso, ancorché nella specie, la Commissione e il Consiglio abbiano approvato la richiesta delle autorità francesi di derogare alle norme di cui all'art. 17 della sesta direttiva per motivi inerenti alla repressione delle frodi ed evasioni fiscali, la giurisprudenza della Corte impone chiaramente al diritto derivato di rispettare i principi generali del diritto comunitario e, segnatamente, il principio di proporzionalità (v., in tal senso, sentenze 5 luglio 1977, causa 114/76, Bela-Mühle, Racc. pag. 1211, punto 7, e 11 giugno 1998, causa C-361/96, Grandes sources d'eaux minérales françaises, Racc. pag. I-3495, punto 30). In particolare, la Corte ha già avuto modo di affermare che una misura basata sull'art. 27 della sesta direttiva e diretta ad evitare frodi o evasioni fiscali non può derogare ad un principio sancito dalla sesta direttiva se non nei limiti strettamente necessari per il raggiungimento di tale obiettivo (v., in tal senso, sentenza 10 aprile 1984, causa 324/82, Commissione/Belgio, Racc. pag. 1861, punto 29) e deve quindi rispettare il principio di proporzionalità.

 

C-394/97, Sent. 5 giugno 1999, Sami Heinonen

36. Per precisare il significato della questione, occorre ricordare che la Corte ha precisato, a proposito degli artt. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE) e 36 del Trattato, che, anche se spetta agli Stati membri decidere il livello al quale intendono assicurare la tutela degli interessi indicati all'art. 36 e il modo in cui tale livello deve essere raggiunto, tuttavia essi devono farlo unicamente nei limiti tracciati dal Trattato e, in particolare, nel rispetto del principio di proporzionalità (sentenza Franzén, citata, punto 75).

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DIRITTO ALLA DIFESA E DIRITTO AL  CONTRADDITORIO

 

85/76 Judgment of 13/02/1979, Hoffmann-La Roche / Commission (Rec.1979,p.461)

11. SIA DALLE DISPOSIZIONI CITATE SOPRA , SIA DAL PRINCIPIO GENERALE CHE ESSE APPLICANO CONSEGUE QUINDI CHE IL RISPETTO DEI DIRITTI DELLA DIFESA ESIGE CHE L ' IMPRESA INTERESSATA SIA STATA MESSA IN GRADO , DURANTE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO , DI FAR CONOSCERE IN MODO EFFICACE IL SUO PUNTO DI VISTA SULLA REALTA E SULLA PERTINENZA DEI FATTI E DELLE CIRCOSTANZE ALLEGATE E SUI DOCUMENTI DI CUI LA COMMISSIONE HA TENUTO CONTO PER SUFFRAGARE IL SUO ADDEBITO DI INFRAZIONE DELL ' ART . 86 DEL TRATTATO .

322/81Judgment of 09/11/1983, Michelin / Commission (Rec.1983,p.3461)

MASSIMA: 1 . IL RISPETTO DELLE PREROGATIVE DELLA DIFESA COSTITUISCE UN PRINCIPIO FONDAMENTALE DEL DIRITTO COMUNITARIO , IL QUALE DEV ' ESSERE OSSERVATO DALLA COMMISSIONE NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CHE POSSONO PORTARE ALL ' IRROGAZIONE DI SANZIONI IN FORZA ALLE NORME DEL TRATTATO IN FATTO DI CON CORRENZA . L ' OSSERVANZA DI TALE PRINCIPIO IMPLICA , FRA L ' ALTRO , CHE L ' IMPRESA INTERESSATA SIA STATA IN GRADO DI FAR CONOSCERE IN MODO EFFICACE IL PROPRIO PUNTO DI VISTA SUI DOCUMENTI DI CUI LA COMMISSIONE HA TENUTO CONTO PER SUFFRAGARE L ' ADDEBITO DI TRASGRESSIONE .

 

97/87; 98/87; 99/87,  Judgment of 17/10/1989, Dow Chemical Ibérica and others / Commission (Rec.1989,p.3165)

Massima: 1 . Il rispetto dei diritti della difesa, principio di carattere fondamentale, deve essere garantito non solo nei procedimenti amministrativi che possono portare all' irrogazione di sanzioni, ma altresì nell' ambito di procedure d' indagine previa, come gli accertamenti di cui all' art . 14 del regolamento n . 17, che possono essere determinanti per la costituzione di prove attestanti l' illegittimità di comportamenti di imprese che possono farne sorgere la responsabilità .

2 . Sebbene il riconoscimento del diritto fondamentale all' inviolabilità del domicilio si imponga nell' ordinamento comunitario in quanto principio comune ai diritti degli Stati membri per ciò che attiene al domicilio privato delle persone fisiche, lo stesso non può dirsi per quanto riguarda le imprese, poiché i sistemi giuridici degli Stati membri presentano differenze non trascurabili quanto alla natura ed alla misura della tutela dei locali commerciali di fronte agli interventi delle autorità pubbliche . Non si può giungere ad una conclusione diversa in base all' art . 8 della convenzione europea sui diritti dell' uomo. Tuttavia, in tutti i sistemi giuridici degli Stati membri, gli interventi dei pubblici poteri nella sfera di attività privata di ogni persona, sia fisica sia giuridica, devono essere fondati sulla legge ed essere giustificati dai motivi contemplati dalla legge . Questi sistemi prevedono pertanto, seppure con modalità diverse, una protezione nei confronti di interventi arbitrari o sproporzionati . L' esigenza di una siffatta protezione deve quindi essere ammessa come un principio generale del diritto comunitario .

 

C-48/90Judgment of 12/02/1992, Netherlands and PTT Nederland / Commission (Rec.1992,p.I-565)

Massima: 2. Il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento promosso nei confronti di una persona e che possa concludersi con un atto per questa lesivo costituisce un principio fondamentale di diritto comunitario e dev' essere garantito anche in assenza di norme specifiche. Applicato al procedimento di sorveglianza, da parte della Commissione, del comportamento degli Stati membri per quanto riguarda le imprese pubbliche, questo principio esige che allo Stato membro venga inviata, prima dell' adozione della decisione a norma dell' art. 90, n. 3, del Trattato, un' esposizione precisa e completa degli addebiti che la Commissione intende formulare nei suoi confronti e che lo Stato membro sia messo in grado di manifestare in modo adeguato il proprio punto di vista sulle osservazioni presentate da terzi interessati. L' impresa diretta beneficiaria del provvedimento statale criticato e nominativamente indicata in quest' ultimo dispone del diritto di essere sentita previamente all' adozione della decisione che si riferirà ad essa espressamente e di cui essa sopporterà direttamente le conseguenze economiche.

 

C-269/90Judgment of 21/11/1991, Technische Universität München / Hauptzollamt München-Mitte (Rec.1991,p.I-5469)

Massima: La decisione emanata dalla Commissione al termine del procedimento ex art. 7 del regolamento n. 2784/79, sull' ammissione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune di oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale, in applicazione del regolamento n. 1798/75, comporta valutazioni tecniche complesse. Affinché la Commissione possa assolvere i propri compiti, essa deve disporre di un potere discrezionale il quale a sua volta attribuisce un' importanza fondamentale al rispetto delle garanzie cui l' ordinamento giuridico comunitario subordina l' esecuzione dei procedimenti amministrativi. Fra queste garanzie si annoverano in particolare l' obbligo dell' istituzione competente di esaminare in modo accurato e imparziale tutti gli elementi rilevanti della fattispecie, il diritto dell' interessato a far conoscere il proprio punto di vista e il diritto ad una decisione sufficientemente motivata. Soltanto così la Corte sarà in grado di accertare se esistessero tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari per l' esercizio del potere discrezionale.

C-395/00 Sentenza 2002-12-12 Distillerie Fratelli Cipriani

53. Infatti, l'applicazione in circostanze del genere del detto termine di quattro mesi a partire dalla data di spedizione dei prodotti di cui trattasi non soddisfa il principio del rispetto dei diritti della difesa, poiché l'operatore che ha garantito il pagamento dei diritti di accisa non può essere stato informato in tempo utile del fatto che non era avvenuto l'appuramento del regime sospensivo. Pertanto, contrariamente a quanto richiesto dal detto principio, egli non potrebbe formulare utilmente le proprieosservazioni né, in particolare, fornire la prova della regolarità dell'operazione ovvero del luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata effettivamente commessa.

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CERTEZZA DEL DIRITTO

C-147/01 Conclusioni Avv. Gen., 2003-03-20 Weber's Wine World

62. Con riguardo agli atti comunitari, la Corte ha ripetutamente statuito che il principio di certezza del diritto osta a che il momento iniziale dell'applicazione nel tempo di un atto comunitario decorra da una data anteriore a quella della suapubblicazione, salvo qualora, in via eccezionale, lo esiga lo scopo da raggiungere e sia debitamente rispettato il legittimo affidamento degli interessati (Sentenza 25 gennaio 1979, causa 98/78, Racke (Racc. pag. 69, punto 20); più recentemente, sentenza 24 settembre 2002, cause riunite C-74/00 P e C-75/00 P, Falck e Acciaierie di Bolzano (Racc. pag. I-0000, punto 119).

63. Nel contesto delle normative nazionali sul rimborso di tributi illegittimamente riscossi, la Corte ha statuito che, se un tributo è stato dichiarato incompatibile con il diritto comunitario, questo stesso diritto non osta a che lo Stato membro in questione adotti nuove condizioni per il rimborso di tale tributo, quali un più breve termine di decadenza, purché conformi ai principi di equivalenza e di effettività (sentenza 9 febbraio 1999, causa C-343/96, Dilexport; Racc. pag. I-579, punto 43 della motivazione e punto 2 del dispositivo)

66. Una normativa nazionale che si limiti a impedire un ingiustificato arricchimento è compatibile con il diritto comunitario.

67. Se una tale normativa si applica a domande relative a situazioni anteriori alla sua entrata in vigore, tale efficacia retroattiva non sembra incompatibile con il diritto comunitario. Da una parte, fino a quando essa è intesa a impedire un ingiustificato arricchimento, essa di fatto preclude solamente l'arricchimento che si sarebbe verificato dopo la sua entrata in vigore, purché non vi sia alcuna disposizione che preveda la restituzione di importi già rimborsati. Dall'altra parte, in relazione ad un tale arricchimento non può comunque configurarsi alcun legittimo affidamento, poiché il concetto di legittimità non può per definizione comprendere ciò che è ingiustificato.

68. E' vero che in altre circostanze un'efficacia retroattiva può non essere conforme al principio di effettività: ad esempio, nelle sentenze Marks & Spencer (30) e Grundig Italiana (31) (per citare solo i casi più recenti), la Corte ha indicato che una riduzione retroattiva del termine entro cui il rimborso può essere richiesto è incompatibile con il principio di effettività se, in assenza di un adeguato regime transitorio, essa priva alcuni soggetti del diritto di ottenere il rimborso o concede loro un termine troppo breve per esercitare tale diritto.

 

C-396/98 Sentenza 2000-06-08 Grundstückgemeinschaft Schloßstraße

44. Va in proposito ricordato che, al punto 26 della già citata sentenza Belgocodex, la Corte ha dichiarato, in merito alla soppressione retroattiva del diritto di optare per la tassazione e dei diritti alla detrazione già nati a norma della sesta direttiva, che i principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto fanno parte dell'ordinamento giuridico comunitario e devono essere rispettati dagli Stati membri nell'esercizio dei poteri che conferiscono loro le direttive comunitarie.

 

C-228/96, sentenza 17 novembre 1998, Aprile, Racc. pag. I-7141

18.  Questa diversità dei sistemi nazionali deriva in particolare dalla mancanza di una disciplina comunitaria in materia di ripetizione di imposte nazionali indebitamente riscosse. In una situazione del genere spetta infatti all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario, purché le dette modalità, da un lato, non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) né, dall'altro, rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività) (v., da ultimo, sentenze Edis, citata, punti 19 e 34, e 15 settembre 1998, causa C-260/96, Spac, Racc. pag. I-4997, punto 18).

19.  Per quanto concerne quest'ultimo principio, la Corte ha riconosciuto compatibile con il diritto comunitario la fissazione di termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza, nell'interesse della certezza del diritto, a tutela sia del contribuente sia dell'amministrazione interessata (sentenze 16 dicembre 1976, causa 33/76, Rewe, Racc. pag. 1989, punto 5, e causa 45/76, Comet, Racc. pag. 2043, punti 17 e 18; Denkavit italiana, citata, punto 23; v., ugualmente, sentenze 10 luglio 1997, causa C-261/95, Palmisani, Racc. pag. I-4025, punto 28, e 17 luglio 1997, causa C-90/94, Haahr Petroleum, Racc. pag. I-4085, punto 48). Infatti, termini del genere non sono tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti attribuiti dall'ordinamento giuridico comunitario. A tal proposito appare ragionevole un termine nazionale di decadenza triennale, che decorra dalla data del pagamento contestato (v. sentenze citate, Edis, punto 35, e Spac, punto 19).

257/86Judgment of 21/06/1988, Commission / Italy (Rec.1988,p.3249)

Massima: I principi della certezza del diritto e della tutela dei singoli esigono che, nei settori disciplinati dal diritto comunitario, le norme degli Stati membri siano formulate in un modo non equivoco che consenta agli interessati di conoscere i propri diritti ed obblighi in modo chiaro e preciso e ai giudici nazionali di garantirne l' osservanza .

 

234/83Judgment of 29/01/1985, Gesamthochschule Duisburg / Hauptzollamt München-Mitte (Rec.1985,p.327)

MASSIMA: 1 . IL PRINCIPIO DELLA CERTEZZA DEL DIRITTO OSTA A CHE UN REGOLAMENTO SIA APPLICATO RETROATTIVAMENTE , E CIO A PRESCINDERE DALLE CONSEGUENZE FAVOREVOLI O SFAVOREVOLI CHE UNA SIFFATTA APPLICAZIONE POTREBBE AVERE PER GLI INTERESSATI , A MENO CHE NON SI DESUMA CHIARAMENTE , VUOI DALLA SUA LETTERA , VUOI DAI SUOI SCOPI , CHE ESSO NON DISPONE UNICAMENTE PER L ' AVVENIRE .

205/82 Judgment of 21/09/1983, Deutsche Milchkontor GmbH (Rec.1983,p.2633)

30. IN PROPOSITO VA RILEVATO ANZITUTTO CHE I PRINCIPI DELLA TUTELA DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E DELLA CERTEZZA DEL DIRITTO RIENTRANO NELL ' ORDINAMENTO GIURIDICO COMUNITARIO . NON SI PUO QUINDI CONSIDERARE CONTRARIO A QUESTO STESSO ORDINAMENTO GIURIDICO IL FATTO CHE UNA LEGISLAZIONE NAZIONALE GARANTISCA LA TUTELA DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E DELLA CERTEZZA DEL DIRITTO IN UN SETTORE COME QUELLO DELLA RIPETIZIONE D ' AIUTI COMUNITARI INDEBITAMENTE VERSATI . RISULTA PERALTRO DALLO STUDIO DEI DIRITTI NAZIONALI DEGLI STATI MEMBRI IN FATTO DI REVOCA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI E DI RIPETIZIONE DI PRESTAZIONI ECONOMICHE INDEBITAMENTE VERSATE DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CHE L ' INTENTO DI GARANTIRE , SOTTO FORME DIVERSE , L ' EQUILIBRIO FRA IL PRINCIPIO DELLA LEGALITA E QUELLO DELLA CERTEZZA DEL DIRITTO E DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E COMUNE AI DIRITTI DEGLI STATI MEMBRI .

212/80 Judgment of 12/11/1981, Salumi (Rec.1981,p.2735)

1 . BENCHE IN GENERALE SI RITENGA CHE LE NORME DI PROCEDURA SI APPLICANO A TUTTE LE CONTROVERSIE PENDENTI ALL ' ATTO DELLA LORO ENTRATA IN VIGORE , CIO NON VALE PER LE NORME SOSTANZIALI . AL CONTRARIO , SECONDO LA COMUNE INTERPRETAZIONE , QUESTE ULTIME CONCERNONO RAPPORTI GIURIDICI DEFINITI ANTERIORMENTE ALLA LORO ENTRATA IN VIGORE SOLO SE DAL LORO TESTO , DALLA LORO RATIO O DALLA LORO STRUTTURA RISULTA CHIARAMENTE CHE VA LORO ATTRIBUITA TALE EFFICACIA . QUESTA INTERPRETAZIONE GARANTISCE IL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CERTEZZA DEL DIRITTO E DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO , IN VIRTU DEI QUALI LE NORME COMUNITARIE DEBBONO POSSEDERE CARATTERI DI CHIAREZZA E PREVEDIBILITA PER GLI AMMINISTRATI .

98/78 Judgment of 25/01/1979, Racke / Hauptzollamt Mainz (Rec.1979,p.69)

5 . BENCHE , IN LINEA DI MASSIMA , IL PRINCIPIO DELLA CERTEZZA DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE OSTI A CHE L ' EFFICACIA NEL TEMPO DI UN ATTO COMUNITARIO DECORRA DA UNA DATA ANTERIORE ALLA SUA PUBBLICAZIONE , UNA DEROGA E POSSIBILE , IN VIA ECCEZIONALE , QUALORA LO ESIGA LO SCOPO DA RAGGIUNGERE E PURCHE IL LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEGLI INTERESSATI SIA DEBITAMENTE RISPETTATO .

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LEGITTIMO AFFIDAMENTO

C-31/91, Judgment of 01/04/1993, Lageder and others / Amministrazione delle finanze dello Stato (Rec.1993,p.I-1761)

33 Occorre ricordare inoltre che il principio della tutela del legittimo affidamento fa parte dell' ordinamento giuridico comunitario (v. sentenza 3 maggio 1978, causa 112/77, Toepfer/Commissione, Racc. pag. 1019) e che l' osservanza dei principi generali del diritto comunitario si impone ad ogni autorità nazionale incaricata di applicare quest' ultimo (v. sentenza 27 settembre 1979, causa 230/78, Eridania, Racc. pag. 2749). Di conseguenza, l' autorità nazionale incaricata di applicare il regime provvisorio dei certificati di accompagnamento per i vini meritevoli della menzione v.q.p.r.d. è tenuta ad osservare i principi di tutela del legittimo affidamento degli operatori economici.

C-381/97Judgment of 03/12/1998, Belgocodex (Rec.1998,p.I-8153)

Massima:  2 Anche se i principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto fanno parte dell'ordinamento giuridico comunitario e devono essere rispettati dagli Stati membri nell'esercizio dei poteri che conferiscono loro le direttive comunitarie, non spetta tuttavia alla Corte ma al giudice nazionale valutare se una violazione di questi principi sia stata commessa con l'abolizione retroattiva di una legge che ha introdotto un diritto di opzione per l'imposizione delle operazioni di affitto e di locazione di beni immobili il cui decreto di esecuzione non è stato adottato.

C-80/99, 82/99, Judgment of 09/10/2001 , Flemmer and others (Rec.2001,p.I-7211)

Massima: 2. In mancanza di indicazioni nel regolamento n. 2187/93, che prevede un'offerta di indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività, i contratti di indennizzo conclusi in applicazione di tale regolamento sono disciplinati dalle norme del diritto nazionale, sempre che la loro applicazione non menomi la portata e l'efficacia del diritto comunitario.

Peraltro, il diritto comunitario non osta all'applicazione del principio del legittimo affidamento previsto nell'ordinamento giuridico interno dello Stato membro interessato, al fine della valutazione della portata di contratti conclusi dalle autorità nazionali in nome e per conto del Consiglio e della Commissione, a condizione che sia preso in considerazione anche l'interesse comunitario.

C-83/99, Judgment of 18/01/2001 , Commission / Spain (Rec.2001,p.I-445)

Massima: 3. Il principio del legittimo affidamento, corollario del principio della certezza del diritto, che viene invocato, di regola, dai singoli (operatori economici) che si trovano in una situazione di legittimo affidamento creata dai pubblici poteri, non può essere invocato da uno Stato membro, in relazione alla durata di procedimenti per inadempimento avviati dalla Commissione nei confronti di altri Stati membri, per ostacolare l'accertamento oggettivo del mancato rispetto da parte sua degli obblighi impostigli dal Trattato o da un atto di diritto derivato, poiché l'ammissione di tale giustificazione contrasterebbe con l'obiettivo perseguito dal procedimento di cui all'art. 169 del Trattato (divenuto art. 226 CE).

C-177/99, 181/99, Judgment of 19/09/2000 , Ampafrance and Sanofi (Rec.2000,p.I-7013)

Massima: 2. Il principio del legittimo affidamento, che è corollario del principio della certezza del diritto e che viene invocato, di regola, dai singoli (operatori economici) che si trovano in una situazione di legittimo affidamento creata dai pubblici poteri, non può invece essere invocato da uno Stato membro per sfuggire alle conseguenze di una decisione della Corte che dichiara l'invalidità di un atto comunitario, in quanto rimetterebbe in discussione la possibilità dei singoli di essere tutelati contro un comportamento dei pubblici poteri che risulterebbe fondato su norme illegittime.

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IRRETROATTIVITA'

C-62/00 Sentenza 2002-07-11, Marks & Spencer

35.Per quanto concerne quest'ultimo principio, la Corte ha riconosciuto compatibile con il diritto comunitario la fissazione di ragionevoli termini di ricorso da osservarsi a pena di decadenza, nell'interesse della certezza del diritto, a tutela sia del contribuente sia dell'amministrazione interessati (v. sentenza Aprile, cit., punto 19, e la giurisprudenza ivi citata). Infatti, termini del genere non sono tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti attribuiti dall'ordinamento giuridico comunitario. A tale proposito, appare ragionevole un termine nazionale di decadenza triennale, che decorra dalla data del pagamento contestato (v., segnatamente, sentenze Aprile, cit., punto 19, e Dilexport, cit., punto 26).

Dispositivo: Il principio di effettività ed il principio della tutela del legittimo affidamento ostano ad una normativa nazionale che riduca, con effetto retroattivo, il termine entro il quale può essere chiesto il rimborso di somme versate a titolo di imposta sul valore aggiunto, qualora queste somme siano state riscosse in violazione di disposizioni della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di di affari Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, aventi efficacia diretta, quali quelle di cui all'art. 11, parte A, n. 1, di tale direttiva.

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PARITA' DI TRATTAMENTO

124/76 Judgment of 19/10/1977, Moulins Pont-à-Mousson / ONIC (Rec.1977,p.1795)

MASSIMA:40 , N . 3 , 2* COMMA , DEL TRATTATO NON CONTEMPLA IN MODO CERTO I RAPPORTI FRA DIVERSI SETTORI INDUSTRIALI O COMMERCIALI NEL CAMPO DEI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI . CIO NON TOGLIE CHE IL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE ENUNCIATO DALLA NORMA SUMMENZIONATA E SOLO L ' ESPRESSIONE SPECIFICA DEL PRINCIPIO GENERALE DI UGUAGLIANZA CHE FA PARTE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DIRITTO COMUNITARIO . QUESTO PRINCIPIO IMPONE DI NON TRATTARE IN MODO DIVERSO SITUAZIONI ANALOGHE , SALVOCHE UNA DIFFERENZA DI TRATTAMENTO SIA OBIETTIVAMENTE GIUSTIFICATA .

175/88Judgment of 08/05/1990, Biehl / Administration des contributions (Rec.1990,p.I-1779)

 

C-36/99, Sentenza  del 2000-07-13,  Idéal tourisme

Dispositivo:Allo stato attuale dell'armonizzazione delle normative degli Stati membri relative al regime comune dell'imposta sul valore aggiunto, il principio comunitario di parità di trattamento non osta a una normativa di uno Stato membro che, da un lato, ai sensi dell'art. 28, n. 3, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, nel testo risultante dalla direttiva del Consiglio 20 dicembre 1996, 96/95/CE, che modifica, in relazione al livello dell'aliquota normale dell'imposta sul valore aggiunto, la direttiva 77/388/CEE, continua ad esentare i trasporti aerei internazionali di persone e, dall'altro, assoggetta ad imposizione i trasporti internazionali di persone mediante autocorriera.

   

- AMID, 14 dicembre 2000, C-141/99, Racc. 2000 I-11619, 28

-   Asscher, 27 giugno 1996, C-107/94, Racc. 1996 I-3089, 11

-   Baars, 13 aprile 2000, C-251/98, Racc. 2000 I-2787, 25

-   Bachmann, 28 gennaio 1992, C-204/90, racc. 1992 I-249, 4

-   Baxter, 8 luglio 1999, C-254/97, Racc. 1999 I-4809, 19

-   Centros, 9 marzo 1999, C-212/97, Racc. 1999 I-1459, 17

-   Commerzbank AG, 13 luglio 1993, C-330/91, Racc. 1993 I-4017, 5

-   Commissione vs Regno del Belgio, 28 gennaio 1992, C-300/90, Racc. 1992 I-305, 4

-   Commissione vs Repubblica francese "avoir fiscal", 28 gennaio 1986, C-270/83, Racc. 1986 273, 1

-   Daily Mail, 1988, C-81/87, Racc. 1988 5483, 2

-   Eurowings, 26 ottobre 1999, C-294/97, Racc. 1999 I-7447, 22

-   Futura-Singer, 15 maggio 1997, C-250/95, Racc. 1997 I-2471, 12

-   Gilly, 12 maggio 1998, C-336/96, Racc. 1998 I-2793, 14

-   Gschwind, 14 settembre 1999, C-391/97, Racc. 1999 I-5451, 20

-   Halliburton, 1994, C-1/93, Racc. 1994 I-1137, 7

-            Metallgesellschaft, 8 marzo 2001, C-397/98 e C-410/98, Racc. 2001 I-1727, 29

-   Royal Bank of Scotland, 29 aprile 1999, C-311/97, Racc. 1999 I-2651, 18

-   Safir, 28 aprile 1998, C-118/96, Racc. 1998 I-1897, 13

-   Saint-Gobain, 21 settembre 1999, C-307/97, Racc. 1999 I-6161, 21

-   Schumacker, 1995, C.279/93, Racc. 1995 I-225, 8

-   Svensson, 14 novembre 1995, C-484/93, Racc. 1995 I-3955, 10

-   Vestergaard, 28 ottobre 1999, C-55/98, Racc. 1999 I-7641, 23

-   Werner, 26 gennaio 1993, C-112/91, Racc. 1993, I-429, 6

-   Wielockx, 11 agosto 1995, C-80/94, Racc. 1995 I-2493, 9

-   X AB Y AB, 18 novembre 1999, C-200/98, Racc. 1999 I-8261, 24

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LEGALITA' E RISPETTO DELLE FORME PROCEDURALI

- 85/76, Judgment of 13/02/1979, Hoffmann-La Roche / Commission (Rec.1979,p.461)

- 322/81, Judgment of 09/11/1983, Michelin / Commission (Rec.1983,p.3461)

- 46/87, Judgment of 21/09/1989, Hoechst / Commission (Rec.1989,p.2859)

- C-48/90, Judgment of 12/02/1992, Netherlands and PTT Nederland / Commission (Rec.1992,p.I-565)

-   Biehl, 8 maggio 1990, C-175/88, Racc. 1990 I-779, 3

-   Imperial Chemical Industries, 16 luglio 1998, C-264/96, Racc. 1998 I-4695, 15

-   Verkooijen, 6 giugno 2000, C-35/98, Racc. 2000 I-4071, 26

-            Metallgesellschaft, 8 marzo 2001, C-397/98 e C-410/98, Racc. 2001 I-1727, 29

-   Terhoeve, 26 gennaio 1999, C-18/95, Racc. 1999 I-345, 16

-   Zurstrassen, 16 maggio 2000, C-87/99, Racc. 2000 I-3337, 27

-   Schumacker, 1995, C.279/93, Racc. 1995 I-225, 8

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