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Normativa consumeristica
-bozza COSTITUZIONE EUR.
-Professioni: legge della Toscana 2004
-Garante Privacy su prevenzione frodi su creditcards
- volontariato - L. 266'1991
- affiliazione commerc. o franchising - L. 129'2004
- Consumatore - Reg.Lazio - L. 44'1992
- Consumatore - Reg. Umbria - L. 34'1987
- Consumatore - Reg. Toscana - L. 1'2000
- Consumatore - reg. Piemonte L. 23'1994
- Consumatore - Reg. Liguria - L. 30'1994
- Concorrenza - regole del Trattato UE
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- concorrenza - artt. 81 e 82 (Regol.Cons.CE 1/2003)
- Consiglio d'Europa: nata l'EUREGIO ADRIATICA
DEI DIRITTI DEI CITTADINI UTENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
-Dir.2001'86 coinvolgimento dei lavoratori nella S.E.
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- D.lgs. 109'1992 - etichettatura prodotti alimentari
-Quadro di valutazione del mercato interno:
-Autorita Privacy -2004 -codice deont.Sistemi Inform.Credito
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- Attuazione 2005 delle Direttive comunitarie
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- dir.90'388 - concorrenza mercato servizi tlc
- Dir.88/301/CE 16.05.1988 - concorrenza terminali tlc
- dir.(prop.)ravvicinamento norme su beni da costruzione
- manifestazioni a premio - DPR 430'2001
- DPR 204'2003 pubblicita' ingannevole e comparativa
- L.249'1997 - istituzione Autorita' Garanzie Comunicazioni
- L.47'1985 - controllo delle attivita' urbanistico-edilizie
- C.d.S. sez.IV giur. sent.308'2004 - edilizia - DIA
- L.112'2004 - assetto radiotelevisivo -conflitto d'interess
- L.215'2004 su conflitti di interessi - abuso posizione dom
- L.229'2003 - qualita' di regolazione (L:Semplificaz.2001)
- L.223'1990 sistema radiotelevisivo
- Autorita' Appalti -delibera 23.12.2006-

- volontariato - L. 266'1991

Legge n° 266 del 1991

Legge 11/08/1991 Num. 266 Legge-quadro sul volontariato (in Gazz. Uff., 22 agosto, n. 196) Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:

Articolo 1

Finalità e oggetto della legge.

1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

2. La presente legge stabilisce i princìpi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonchè i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

Articolo 2

Attività di volontariato.

1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

Articolo 3

Organizzazioni di volontariato.

1. É considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'art. 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.

3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonchè la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonchè le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.

5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

Articolo 4

Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato.

1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonchè per la responsabilità civile verso i terzi.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.

Articolo 5

Risorse economiche.

1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da: a) contributi degli aderenti; b) contributi di privati; c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; d) contributi di organismi internazionali; e) donazioni e lasciti testamentari; f) rimborsi derivanti da convenzioni; g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. 2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei registri di cui all'art. 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile. 4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile. Articolo 6 Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome. 1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.

2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonchè per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8. 3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'art. 3 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.

4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.

5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini. 6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'art. 12. 7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'art. 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

Articolo 7

Convenzioni.

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'art. 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa.

2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonchè il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonchè le modalità di rimborso delle spese.

3. La copertura assicurativa di cui all'art. 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

Articolo 8

Agevolazioni fiscali.

1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro. 2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni nè prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati. 3. All'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dall'art. 1 della legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: '1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi princìpi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarietà, purchè le attività siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni'.

4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell'entità delle attività, decide il Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali. Articolo 9 Valutazione dell'imponibile. 1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 si applicano le disposizioni di cui all'art. 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, come sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954. Articolo 10 Norme regionali e delle province autonome. 1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia di organizzazione e di iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo. 2. In particolare, disciplinano: a) le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le regioni e le province autonome; b) le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'art. 6 alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano; c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento; d) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'art. 6; e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività di volontariato; f) la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'art. 6 ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse. Articolo 11 Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi. 1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui all'art. 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni. Articolo 12 Osservatorio nazionale per il volontariato. 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali, è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti: a) provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte; b) promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero; c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato; d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate; e) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche-dati nei settori di competenza della presente legge; f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali; g) sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi; h) pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato; i) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati. 2. É istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma 1. Articolo 13 Limiti di applicabilità. 1. É fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772. Articolo 14 Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria. 1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, per la dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'art. 12 e per l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui al comma 1, lettera i), dello stesso art. 12, è autorizzata una spesa di due miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. 2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: 'Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato'. 3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 8, sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: 'Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato'. Articolo 15 Fondi speciali presso le regioni. 1. Gli enti di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso art. 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività. 2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficienza e di pubblica utilità ai sensi dell'art. 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 e successive modificazioni. 3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Articolo 16 Norme transitorie e finali. 1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei princìpi contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore. Articolo 17 Flessibilità nell'orario di lavoro. 1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'art. 6, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale. 2. All'art. 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è aggiunto, in fine, il seguente comma: 'Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza'.

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D.LGS. N°86 del 2001

D.LGS. N°87 del 2001

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Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo

Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo

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D.P.R.n° 29 del 1993

Legge n° 216 del 1992

Legge n° 266 del 1991

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Legge n° 117 del 1988

Legge n° 100 del 1987

D.P.R. n° 1008 del 1985

Legge n° 121 del 1981

Legge n° 78 del 1983

Legge n° 187 del 1976

Legge n° 1032 del 1973

Legge n° 300 del 1970

Legge n° 37 del 1968

DPR. n° 1431 del 1965

Legge n° 642 del 1961

Costituzione Italiana - 01.01.1948

 

Finalmente al varo la nuova legge di disciplina delle associazioni di promozione sociale
(Avv. Clelia Tanda)

Dopo un lungo e complesso lavoro, durato circa dieci anni, la legge quadro sulle associazioni di promozione sociale ha finalmente tagliato il traguardo dell’approvazione definitiva da parte di entrambi i rami del Parlamento (il testo della riforma è disponibile su Cittadinolex).

Moltissime le novità: innanzitutto l’individuazione dei criteri per il loro riconoscimento giuridico, poi l’istituzione di registri, funzionanti su base nazionale e regionale, a cui possono aderire tutti gli enti che abbiano le caratteristiche previste dalla legge. I partiti politici, le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali di categoria vengono esclusi dalla classificazione, sulla base dell’espressa esclusione della finalità di lucro. Sono inoltre precisate le forme di finanziamento, che fanno perno sia sui contributi offerti dai soci che sulle eredità, legati e donazioni; gli enti, inoltre potranno ottenere contributi anche dallo Stato e dall’U.E, in cambio di prestazioni concordate. Una spinta significativa arriva poi dal fisco, che oltre ad ampliare la gamma di detrazioni per chi decide di sovvenzionare le associazioni, prevede l’esenzione dall’imposta sugli spettacoli, nonché la possibilità per Regioni e Comuni di ridurre le imposte locali in favore delle associazioni. Sul piano giurisdizionale le associazioni potranno intervenire in giudizio a tutela degli interessi collettivi che ritengano collegati alle loro attività.

Ci troviamo dunque di fronte all’ultimo, fondamentale, tassello del percorso legislativo (attuativo dei principi costituzionali contenuti negli articoli 2, 3, 9 e 18 della Costituzione) di riconoscimento normativo del non profit . Il nuovo complesso di norme rappresenta il passo decisivo per il completamento del cammino aperto dalla legge quadro sul volontariato (n. 266/91), proseguito dalla legge quadro sulla cooperazione sociale, (n. 381/91) e dal D.lgs. sulle Onlus e sugli enti non commerciali ( n. 460 del ’97), volto alla valorizzazione delle formazioni sociali intermedie e alla definizione del ruolo che all’interno del nostro ordinamento deve ricoprire il diritto delle istituzioni sociali. L’associazionismo è, nel nostro paese, una realtà in continua crescita: un recente rapporto IREF ci dice che in Italia sono attive circa 100.000 associazioni e che sono 9 milioni i cittadini associati alle associazioni di promozione sociale, più o meno il 20 per cento degli italiani adulti. La nuova legge consegnerà all’intero Terzo settore un ruolo nuovo, in grado di fornire risposte sempre più concrete ai bisogni e alle esigenze alla che sono alla base della convivenza civile. Il testo approvato coinvolge le grandi associazioni come le ACLI, l’ARCI, AGESCI, Lega ambiente, le associazioni familiari, quelle pacifiste, che erano rimaste escluse dalla disciplina contenuta nella l. 266, ma riguarderà anche tutta la galassia dei soggetti che operano nelle realtà locali, come le Proloco, i circoli culturali e religiosi, le università della terza età, l’Associazione nazionale degli alpini, i gruppi locali di solidarietà e di promozione dei diritto umani e civili, le associazioni di consumatori.

FINANZIAMENTI- Oltre alle quote e ai contributi degli associati, che costituiscono comunque la fetta più consistente delle entrate delle associazioni, le fonti di finanziamento fanno perno anche sulle eredità, sulle donazioni, sui legati, nonché sui proventi derivanti da cessioni di beni e servizi agli associati e anche a terzi. Sono previsti, inoltre, contributi dello Stato e degli enti locali a sostegno di progetti “realizzati nell’ambito dei fini statutari”, nonché interventi dell’Unione europea e di altri organismi internazionali. E’ poi istituito un fondo, il “Fondo per l’associazionismo”, finalizzato a sostenere finanziariamente le iniziative di formazione e progetti elaborati dalle associazioni iscritte, (anche in collaborazione con gli enti locali,) e giudicati validi dall’Osservatorio nazionale dell’associazionismo. E’, inoltre, finalmente consentito anche alle associazioni l’accesso ai finanziamenti che fanno capo al Fondo sociale europeo e più genericamente a quelli comunitari (art. 28).

REGISTRI - L’articolo 7 istituisce, presso il Ministero degli Affari sociali, un registro su base nazionale a cui possono iscriversi le associazioni che, oltre a rispondere ai requisiti previsti dall’articolo 2 (assenza di fini di lucro e di meccanismi di selezione discriminatori, ordinamento interno ispirato ai principi di uguaglianza e democraticità, obbligo di rendicontazione) svolgano anche attività in almeno cinque regioni e in almeno venti province del territorio nazionale. Le altre associazioni, di dimensioni più ridotte, che svolgono attività su base regionale e provinciale possono iscriversi ai registri istituiti presso ogni regione e provincia.

CNEL - Per la prima volta viene assicurato un posto all’interno del CNEL anche al mondo del volontariato. L’articolo 17 prevede, infatti, che l’Osservatorio nazionale per l’associazionismo e l’Osservatorio nazionale per il volontariato scelgano dieci membri (cinque e cinque) che andranno a far parte del Consiglio Nazionale dell’economia e del lavoro.

LAVORO DEGLI ASSOCIATI - Le associazioni si avvalgono prevalentemente dell’attività prestata in forma volontaria e gratuita: possono, però, in casi particolari, assumere lavoratori, sia dipendenti che autonomi, scegliendoli sia all’esterno che tra gli associati. L’articolo 19 prevede che i lavoratori che appartengono alle associazioni iscritte nei registri hanno diritto a usufruire delle forme di flessibilità dell’orario di lavoro (congedi, permessi, turni, etc..).

AGEVOLAZIONI FISCALI - Prevista l’esenzione dall’imposta sugli intrattenimenti e sugli spettacoli per le quote e i contributi versati alle associazioni di promozione sociale; inoltre le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari degli associati sono equiparate, a fini fiscali, a quelle rese agli associati. Importante: gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza per le associazioni iscritte nei registri. Per le erogazioni liberali che arrivino sia dagli associati che da terzi, l’articolo 22 della legge introduce alcune facilitazioni per chi sostiene economicamente le attività delle associazioni: le persone fisiche possono infatti detrarre dall’IRPEF le erogazioni liberali effettuate in favore di un’associazione di promozione sociale per un importo che arriva a quattro milioni di lire.

Inoltre l’articolo 24 estende alle associazioni la possibilità di usufruire di alcune forme di agevolazione nell’accesso al credito agevolato previste per le cooperative (art. 24).

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Le associazioni iscritte da almeno sei mesi nei registri possono stipulare convenzioni con lo Stato, con le Province, con le Regioni e con i Comuni per lo svolgimento di attività connesse agli scopi istituzionali. Inoltre la amministrazioni possono fornire gratuitamente alle associazioni iscritte le strutture, come ad esempio le sedi, (“beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali”) per lo svolgimento stabile o temporaneo, nel caso di iniziative o manifestazioni pubbliche,0 delle loro attività.

SCHEDA TECNICA

Capo I

Sezione I

Nella prima sezione, capo I, il provvedimento reca alcune disposizioni di carattere generale. Vengono indicati, (art. 1) infatti, i contenuti e le finalità della legge volti a definire i principi fondamentali e le norme necessarie al riconoscimento e alla valorizzazione dell’associazionismo, nonché quelle necessarie a favorire il formarsi di nuove realtà associative oltre a consolidare e rafforzare quelle già esistenti, per il conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale. L’articolo 2 fornisce, inoltre, una definizione delle associazioni di promozione sociale come associazioni costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi senza finalità di lucro, nel rispetto della libertà e della dignità degli associati, stabilendo anche, “a contrario” le formazioni sociali da escludere dalla classificazione come, ad esempio, i sindacati, i partiti politici, le associazioni professionali e di categoria. Vengono anche escluse tutte le associazioni, comunque denominate, che agiscano su meccanismi di selezione discriminatori. Il testo fornisce indicazioni sui contenuti essenziali (art. 3) degli atti costitutivi e degli statuti, i quali devono prevedere in particolare l’assenza di fini di lucro, un ordinamento interno ispirato ai principi di democrazia e uguaglianza dei diritti degli associati, l’obbligo di redazione di rendiconti economico - finanziari.

Per quanto concerne le fonti di finanziamento, gli articoli 4 e 5, provvedono a indicarle in modo esplicito, individuandole nelle eredità, donazioni, legati, quote e contributi associativi, contributi pubblici, proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi, erogazioni liberali e altre entrate derivanti da iniziative di autofinanziamento, attività economiche svolte in maniera ausiliaria. Con l’art. 6 vengono disciplinati i criteri per la rappresentanza delle associazioni di promozione sociale, che si svolgerà' su base essenzialmente statutaria.

Capo II

Sezione I

La sezione I del Capo II contiene la disciplina dei registri delle associazioni ai quali le associazioni intenzionate ad avvalersi di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale si devono iscrivere. Al Registro nazionale istituito presso il Ministero degli Affari sociali possono iscriversi le associazioni di promozione sociale che svolgano la propria attività in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale. Le associazioni che svolgono attività in ambito regionale o locale si iscrivono a Registri istituiti dalle regioni. L’art. 10 prevede poi che avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e quelli di cancellazione nei registri di cui sopra sia ammesso ricorso in via amministrativa da rivolgere o al Ministro della Solidarietà sociale (se si tratta di associazioni a base nazionale) o al Presidente delle Giunta regionale o provinciale, se si tratta di associazioni che operano su base regionale o provinciale.

SEZIONE II

Con gli articoli 11 e 12 la legge provvede a disciplinare l’istituzione, la composizione e il funzionamento dell’Osservatorio nazionale dell’associazionismo, in analogia con la legge n. 266 del 1991 per le organizzazioni di volontariato, presieduto dal Ministro per la Solidarietà sociale. Esso ha, tra gli altri compiti, quello di promuovere studi e ricerche sull’associazionismo in Italia e all’estero, di fornire sostegno alle iniziative di formazione e aggiornamento sulle attività associative e di approvare progetti sperimentali elaborati dalle associazioni per far fronte a particolari esigenze sociali. Con l’art. 13 è, inoltre, istituito un Fondo per l’associazionismo, con la finalità di sostenere i progetti e le iniziative delle associazioni. E’, inoltre, prevista l’istituzione di Osservatori regionali con funzioni e modalità di funzionamento da stabilirsi con legge regionale. L’art. 17 prevede un’integrazione della composizione del CNEL, stabilendo che 10 membri del Consiglio vengano designati da parte dell’Associazionismo e dalle organizzazioni del volontariato.

Capo III

Sezione I

Il capo III interviene sulla disciplina delle prestazioni di attività e di servizi degli associati e sul regime fiscale delle attività svolte dalle associazioni, prevedendo che le associazioni di promozione sociale si avvalgano, in maniera prevalente, delle prestazioni provenienti dagli associati, che devono essere volontarie, libere e gratuite.

Mutuando una norma contenuta nella legge quadro sul volontariato, l’art. 19 prevede che i lavoratori appartenenti alle associazioni iscritte nei registri possano usufruire di forme di flessibilità degli orari di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti e dagli accordi collettivi.

SEZIONE II

Questa sezione interviene sulla disciplina fiscale, sui diritti degli associati e sulle altre agevolazioni. L’articolo 20 prevede che le cessioni dei beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati. L’art. 21 prevede che le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti. L’art. 22 prevede, in analogia alle ONLUS, la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 4 milioni, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri. L’art. 23 prevede che gli Enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza a favore delle associazioni.

Vengono, inoltre, estese alle associazioni le provvidenze creditizie e fideiussorie previste per i consorzi e per le cooperative. Novità significative, inoltre, vengono introdotte dagli articoli 25 e 26, che prevedono, rispettivamente, la possibilità di accedere al servizio di radiotelefonia pubblica per trasmissioni di messaggi di utilità sociale, nonché l’estensione alle associazioni di promozione sociale, della disciplina sul diritto all’informazione e all’accesso ai documenti amministrativi prevista dalla legge n. 241 del 7.8.1990. L’articolo 27 prevede che le associazioni possano promuovere azioni giurisdizionali ed intervenire in giudizio a tutela degli interessi dell’associazione. L’articolo 28 prevede l’agevolazione all’accesso ai finanziamenti del Fondo sociale europeo per progetti finalizzati al raggiungimento dei fini istituzionali, con la partecipazione (art. 29) delle regioni. Con l’art. 30 vengono disciplinate le convenzioni che possono essere stipulate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici con le associazioni di promozione sociale

Avv. Clelia Tanda
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