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- L.112'2004 - assetto radiotelevisivo -conflitto d'interess
- L.215'2004 su conflitti di interessi - abuso posizione dom
- L.229'2003 - qualita' di regolazione (L:Semplificaz.2001)
- L.223'1990 sistema radiotelevisivo
- Autorita' Appalti -delibera 23.12.2006-

- Concorrenza - regole del Trattato UE

Trattato che istituisce la Comunità europea

(firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato dall'Italia con legge 14 ottobre 1957, n. 1203) - articoli estratti

PARTE TERZA

POLITICHE DELLA COMUNITA'

TITOLO VI

NORME COMUNI SULLA CONCORRENZA, SULLA FISCALITA' E SUL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

CAPO 1

REGOLE DI CONCORRENZA

Sezione prima
Regole applicabili alle imprese

Articolo 81

1. Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione,

b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti,

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento,

d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza,

e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.

3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:

- a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,

- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e

- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate

che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di

a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi,

b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

Articolo 82

È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque,

b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori,

c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza,

d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

Articolo 83

1. I regolamenti e le direttive utili ai fini dell'applicazione dei principi contemplati dagli articoli 81 e 82 sono stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 hanno, in particolare, lo scopo di:

a) garantire l'osservanza dei divieti di cui all'articolo 81, paragrafo 1, e all'articolo 82, comminando ammende e penalità di mora,

b) determinare le modalità di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, avendo riguardo alla necessità di esercitare una sorveglianza efficace e, nel contempo, semplificare, per quanto possibile, il controllo amministrativo,

c) precisare, eventualmente, per i vari settori economici, il campo di applicazione delle disposizioni degli articoli 81 e 82,

d) definire i rispettivi compiti della Commissione e della Corte di giustizia nell'applicazione delle disposizioni contemplate dal presente paragrafo,

e) definire i rapporti fra le legislazioni nazionali da una parte e le disposizioni della presente sezione nonché quelle adottate in applicazione del presente articolo, dall'altra.

Articolo 84

Fino al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 83, le autorità degli Stati membri decidono in merito all'ammissibilità di intese e allo sfruttamento abusivo di una posizione dominante nel mercato comune, in conformità del diritto nazionale interno e delle disposizioni dell'articolo 81, in particolare del paragrafo 3, e dell'articolo 82.

Articolo 85

1. Senza pregiudizio dell'articolo 84, la Commissione vigila perché siano applicati i principi fissati dagli articoli 81 e 82. Essa istruisce, a richiesta di uno Stato membro o d'ufficio e in collegamento con le autorità competenti degli Stati membri che le prestano la loro assistenza, i casi di presunta infrazione ai principi suddetti. Qualora essa constati l'esistenza di un'infrazione, propone i mezzi atti a porvi termine. 2. Qualora non sia posto termine alle infrazioni, la Commissione constata l'infrazione ai principi con una decisione motivata. Essa può pubblicare tale decisione e autorizzare gli Stati membri ad adottare le necessarie misure, di cui definisce le condizioni e modalità, per rimediare alla situazione.

Articolo 86

1. Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del presente trattato, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 12 e da 81 a 89 inclusi.

2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità.

3. La Commissione vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri, opportune direttive o decisioni.

Sezione Seconda

Aiuti concessi dagli Stati

Articolo 87

1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti,

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali,

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro,

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse,

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune,

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Articolo 88

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

Articolo 89

Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 87 e 88 e fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'articolo 88, paragrafo 3, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura.

CAPO 2

DISPOSIZIONI FISCALI

Articolo 90

Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari.

Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni.

Articolo 91

I prodotti esportati nel territorio di uno degli Stati membri non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente.

Articolo 92

Per quanto riguarda le imposizioni diverse dalle imposte sulla cifra d'affari, dalle imposte di consumo e dalle altre imposte indirette, si possono operare esoneri e rimborsi all'esportazione negli altri Stati membri e introdurre tasse di compensazione applicabili alle importazioni provenienti dagli Stati membri, soltanto qualora le misure progettate siano state preventivamente approvate per un periodo limitato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Articolo 93

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno entro il termine previsto dall'articolo 14.

CAPO 3

RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

Articolo 94

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, stabilisce direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato comune.

Articolo 95

1. In deroga all'articolo 94 e salvo che il presente trattato non disponga diversamente, si applicano le disposizioni seguenti per la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 14. Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle disposizioni fiscali, a quelle relative alla libera circolazione delle persone e a quelle relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti.

3. La Commissione, nelle sue proposte di cui al paragrafo 1 in materia di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. Anche il Parlamento europeo ed il Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, cercheranno di conseguire tale obiettivo.

4. Allorché, dopo l'adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 30 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse.

5. Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l'adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le disposizioni previste alla Commissione precisando i motivi dell'introduzione delle stesse.

6. La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5, approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

In mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le disposizioni nazionali di cui ai paragrafi 4 e 5 sono considerate approvate.

Se giustificato dalla complessità della questione e in assenza di pericolo per la salute umana, la Commissione può notificare allo Stato membro interessato che il periodo di cui al presente paragrafo può essere prolungato per un ulteriore periodo di massimo sei mesi.

7. Quando uno Stato membro è autorizzato, a norma del paragrafo 6, a mantenere o a introdurre disposizioni nazionali che derogano a una misura di armonizzazione, la Commissione esamina immediatamente l'opportunità di proporre un adeguamento di detta misura.

8. Quando uno Stato membro solleva un problema specifico di pubblica sanità in un settore che è stato precedentemente oggetto di misure di armonizzazione, esso lo sottopone alla Commissione che esamina immediatamente l'opportunità di proporre misure appropriate al Consiglio.

9. In deroga alla procedura di cui agli articoli 226 e 227, la Commissione o qualsiasi Stato membro può adire direttamente la Corte di giustizia ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dal presente articolo.

10. Le misure di armonizzazione di cui sopra comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri ad adottare, per uno o più dei motivi di carattere non economico di cui all'articolo 30, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo.

Articolo 96

Qualora la Commissione constati che una disparità esistente nelle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri falsa le condizioni di concorrenza sul mercato comune e provoca, per tal motivo, una distorsione che deve essere eliminata, essa provvede a consultarsi con gli Stati membri interessati.

Se attraverso tale consultazione non si raggiunge un accordo che elimini la distorsione in questione, il Consiglio stabilisce, su proposta della Commissione, le direttive all'uopo necessarie, deliberando a maggioranza qualificata. La Commissione e il Consiglio possono adottare ogni altra opportuna misura prevista dal presente trattato.

Articolo 97

1. Quando vi sia motivo di temere che l'emanazione o la modifica di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative provochi una distorsione ai sensi dell'articolo precedente, lo Stato membro che vuole procedervi consulta la Commissione. La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, raccomanda agli Stati interessati le misure idonee ad evitare la distorsione in questione.

2. Se lo Stato che vuole emanare o modificare disposizioni nazionali non si conforma alla raccomandazione rivoltagli dalla Commissione, non si potrà richiedere agli altri Stati membri, nell'applicazione dell'articolo 96, di modificare le loro disposizioni nazionali per eliminare tale distorsione. Se lo Stato membro che ha trascurato la raccomandazione della Commissione provoca una distorsione unicamente a suo detrimento, non sono applicabili le disposizioni dell'articolo 96.

Regolamento n. 17 - Primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 87,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Comitato economico e sociale,

Visto il parere dell'Assemblea Parlamentare Europea,

Considerando che, per stabilire un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune, occorre provvedere all'applicazione equilibrata degli articoli 85 e 86 in modo uniforme negli Stati membri;

Considerando che le modalità di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 devono essere determinate tenendo conto della necessità di assicurare una sorveglianza efficace nonchè di semplificare, per quanto possibile, il controllo amministrativo;

Considerando che appare di conseguenza necessario sottoporre, in linea di principio, le imprese che desiderino avvalersi dell'articolo 85, paragrafo 3, all'obbligo di notificare alla Commissione i loro accordi, decisioni e pratiche concordate;

Considerando tuttavia che, da una parte, detti accordi, decisioni e pratiche concordate sono, con ogni probabilità, molto numerosi e non potranno quindi essere esaminati contemporaneamente, e che, d'altra parte, alcuni di questi presentano caratteri particolari, che possono renderli meno pregiudizievoli allo sviluppo del mercato comune;

Considerando che è quindi opportuno prevedere provvisoriamente un regime più elastico per alcune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate, senza peraltro pregiudicare la loro validità ai sensi dell'articolo 85;

Considerando inoltre che le imprese possono avere interesse a sapere se gli accordi, decisioni o pratiche concordate ai quali esse partecipano o intendono partecipare, possono determinare l'intervento della Commissione a norma dell'articolo 85, paragrafo 1 o dell'articolo 86;

Considerando che, al fine di assicurare un'applicazione uniforme nel mercato comune delle disposizioni degli articoli 85 e 86, è necessario fissare le regole in base alle quali la Commissione, agendo in collegamento stretto e costante con le autorità competenti degli Stati membri, potrà prendere le misure necessarie per l'applicazione degli articoli 85 e 86;

Considerando che, in vista di tale scopo, la Commissione deve ottenere il concorso delle autorità competenti degli Stati membri e disporre inoltre, in tutto il territorio del mercato comune, del potere di esigere le informazioni e di procedere agli accertamenti necessari per individuare gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate, vietate dall'articolo 85, paragrafo 1, e lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante, vietato dall'articolo 86;

Considerando che, al fine di adempiere al compito di vigilare sull'applicazione delle disposizioni del Trattato, la Commissione deve essere autorizzata a rivolgere alle imprese o alle associazioni di imprese raccomandazioni e decisioni dirette a far cessare le infrazioni agli articoli 85 e 86;

Considerando che l'osservanza degli articoli 85 e 86 e l'adempimento degli obblighi cui sono soggette le imprese e le associazioni di imprese in forza del presente regolamento devono poter essere assicurati per mezzo di ammende e di penalità di mora;

Considerando che occorre sancire il diritto delle imprese interessate a essere sentite dalla Commissione, fornire ai terzi, i cui interessi possono essere pregiudicati da una decisione, l'occasione di presentare in precedenza le loro osservazioni, e assicurare un'ampia pubblicità alle decisioni prese;

Considerando che tutte le decisioni prese dalla Commissione in applicazione del presente regolamento sono soggette al controllo della Corte di Giustizia alle condizioni definite dal Trattato, e che è inoltre opportuno attribuire alla Corte di Giustizia, in applicazione dell'articolo 172 del Trattato, una competenza giurisdizionale anche di merito per quanto riguarda le decisioni mediante le quali la Commissione infligge ammende o penalità di mora;

Considerando che il presente regolamento può entrare in vigore fatta salva l'emanazione di successive disposizioni ai sensi dell'articolo 87 del Trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Disposizione di principio

Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del Trattato, e lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante sul mercato ai sensi dell'articolo 86 del Trattato, sono vietati senza che occorra una decisione preventiva in tal senso, fatti salvi gli articoli 6, 7 e 23 del presente regolamento.


Articolo 2
Attestazione negativa

La Commissione può accertare, su domanda delle imprese e associazioni di imprese interessate, che, in base agli elementi a sua conoscenza, essa non ha motivo di intervenire, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1 o dell'articolo 86 del Trattato, nei riguardi di un determinato accordo, decisione o pratica.


Articolo 3
Eliminazione delle infrazioni

1. Se la Commissione constata, su domanda o d'ufficio, una infrazione alle disposizioni dell'articolo 85 o dell'articolo 86 del Trattato, può obbligare, mediante decisione, le imprese ed associazioni di imprese interessate a porre fine all'infrazione constatata.
2. Sono autorizzati a presentare domanda a tal fine: a) gli Stati membri,
b) le persone fisiche o giuridiche e le associazioni sprovviste di personalità giuridica che sostengano di avervi interesse.
3. Fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento, la Commissione, prima di prendere la decisione di cui al paragrafo 1, può rivolgere alle imprese ed alle associazioni di imprese interessate raccomandazioni dirette a far cessare l'infrazione.

Articolo 4
Notificazione dei nuovi accordi, decisioni e pratiche

1. Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate, di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del Trattato, intervenuti dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, e per i quali le imprese interessate intendono avvalersi dell'articolo 85, paragrafo 3, devono essere notificati alla Commissione. Fino a quando non siano stati notificati, la dichiarazione di cui all'articolo 85, paragrafo 3 non può essere rilasciata.
2. Il paragrafo 1 non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate, quando 1) vi partecipano imprese di un solo Stato membro e gli accordi, le decisioni e le pratiche non riguardano l'importazione o l'esportazione tra Stati membri,
2) vi partecipano soltanto due imprese e gli accordi hanno unicamente per effetto: a) di limitare la libertà di formazione dei prezzi o delle condizioni contrattuali di uno dei contraenti nella rivendita di merci che egli acquista dall'altro contraente,
b) di imporre all'acquirente o all'utilizzatore di diritti relativi alla proprietà industriale, e in particolare di brevetti, modelli di utilità, modelli e disegni ornamentali o marchi, limitazioni all'esercizio di tali diritti oppure di imporre al beneficiario di contratti di cessione o di concessione di procedimenti di fabbricazione o di cognizioni relative all'utilizzazione o all'applicazione di tecniche industriali, limitazioni all'utilizzazione di questi procedimenti o cognizioni,
3) hanno come unico oggetto: a) l'elaborazione o l'applicazione uniforme di norme e tipi,
b) la ricerca in comune di miglioramenti tecnici, se il risultato è accessibile a tutti i partecipanti e può essere utilizzato da ciascuno di essi.
Questi accordi, decisioni e pratiche possono essere notificati alla Commissione.

Articolo 5
Notificazione degli accordi, decisioni e pratiche esistenti


1. Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del Trattato, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e per i quali gli interessati intendono avvalersi dell'articolo 85, paragrafo 3 devono essere notificati alla Commissione anteriormente al 1º agosto 1962.
2. Il paragrafo 1 non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate che rientrano nelle categorie indicate all'articolo 4, paragrafo 2 ; questi possono essere notificati alla Commissione.

Articolo 6
Dichiarazioni ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3

1. Quando la Commissione rilascia una dichiarazione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato, essa indica la data a decorrere dalla quale la dichiarazione prende effetto. Questa data non può essere anteriore a quella della notificazione.
2. La seconda parte del paragrafo 1 non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all'articolo 4, paragrafo 2 e all'articolo 5, paragrafo 2, nè agli accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all'articolo 5, paragrafo 1 che siano stati notificati nel termine ivi fissato.

Articolo 7
Disposizioni particolari per gli accordi, decisioni e pratiche esistenti

1. Se gli accordi, decisioni e pratiche concordate, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e notificati anteriormente al 1º agosto 1962 non rispondono alle condizioni previste dall'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato e se le imprese ed associazioni di imprese interessate vi pongono fine o li modificano in maniera che non cadano più sotto il divieto dell'articolo 85, paragrafo 1 o rispondano alle condizioni dell'articolo 85, paragrafo 3, il divieto stabilito all'articolo 85, paragrafo 1 si applica solo per il periodo fissato dalla Commissione. Una decisione della Commissione presa in applicazione di quanto sopra non può essere opposta alle imprese ed associazioni d'imprese che non abbiano dato il loro accordo espresso alla notificazione.
2. Il paragrafo 1 si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e compresi nelle categorie di cui all'articolo 4, paragrafo 2, se sono stati notificati anteriormente al 1º gennaio 1964.

Articolo 8
Durata della validità e revoca delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3


1. La dichiarazione di cui all'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato è rilasciata per un periodo determinato e può essere sottoposta a condizioni ed oneri.
2. La dichiarazione può essere rinnovata su domanda, qualora continuino a sussistere le condizioni previste dall'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato.
3. La Commissione può revocare o modificare la dichiarazione o vietare agli interessati determinati comportamenti: a) se cambia la situazione di fatto relativa ad un elemento essenziale della dichiarazione,
b) se gli interessati non osservano un onere imposto dalla dichiarazione,
c) se la dichiarazione è stata rilasciata in base a indicazioni inesatte ovvero ottenuta con frode,
d) se gli interessati abusano dell'esenzione dalle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1 del Trattato che è stata loro concessa con la dichiarazione.
Nei casi di cui alle lettere b), c) e d), la dichiarazione può essere revocata anche con effetto retroattivo.

Articolo 9
Competenza

1. Fatto salvo il controllo della decisione da parte della Corte di Giustizia, la Commissione ha competenza esclusiva per dichiarare inapplicabili in virtù dell'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1.
2. La Commissione è competente per l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 e dell'articolo 86 del Trattato anche se non sono scaduti i termini per la notificazione, indicati nell'articolo 5, paragrafo 1 e nell'articolo 7, paragrafo 2.
3. Fino a quando la Commissione non abbia iniziato alcuna procedura a norma degli articoli 2, 3 o 6, le autorità degli Stati membri restano competenti per l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 e dell'articolo 86, in conformità all'articolo 88 del Trattato, anche se non sono scaduti i termini per la notificazione, indicati nell'articolo 5, paragrafo 1 e nell'articolo 7, paragrafo 2.

Articolo 10
Collegamento con le autorità degli Stati membri


1. La Commissione trasmette immediatamente alle autorità competenti degli Stati membri copia delle domande, delle notificazioni e dei documenti più importanti che le sono presentati ai fini della constatazione delle infrazioni all'articolo 85 o all'articolo 86 del Trattato, del rilascio di un'attestazione negativa o di una dichiarazione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3.
2. Essa svolge le procedure di cui al paragrafo 1 in collegamento stretto e costante con le autorità competenti degli Stati membri, le quali sono autorizzate a formulare osservazioni su tali procedure.
3. Un Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti deve essere sentito prima di ogni decisione da prendere in seguito a una delle procedure di cui al paragrafo 1, e prima di ogni decisione relativa al rinnovo, alla modifica o alla revoca di una dichiarazione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato.
4. Il Comitato consultivo è composto di funzionari competenti in materia di intese e posizioni dominanti. Ogni Stato membro designa un funzionario che lo rappresenta e che, in caso d'impedimento, può essere sostituito da un altro funzionario.
5. La consultazione viene effettuata nel corso di una riunione comune, su invito della Commissione, e comunque non prima di quattordici giorni dall'invio della convocazione. A quest'ultima saranno allegati un'esposizione della questione, con l'indicazione dei documenti più importanti della pratica, e un progetto preliminare di decisione per ogni caso da esaminare.
6. Il Comitato consultivo può dare il suo parere, anche se alcuni dei membri sono assenti e non si sono fatti rappresentare. L'esito della consultazione è riportato in un rendiconto scritto che viene unito al progetto di decisione e non è reso pubblico.


Articolo 11
Richiesta di informazioni

1. Per l'assolvimento dei compiti affidatile dall'articolo 89 e dalle norme emanate in applicazione dell'articolo 87 del Trattato, la Commissione può raccogliere tutte le informazioni necessarie presso i Governi e le autorità competenti degli Stati membri, nonchè presso le imprese e associazioni di imprese.
2. Quando la Commissione rivolge una domanda di informazioni ad un'impresa o ad un'associazione d'imprese, invia contemporaneamente una copia di questa domanda all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio ha sede l'impresa o l'associazione di imprese.
3. Nella sua domanda la Commissione indica le basi giuridiche e lo scopo della domanda, nonchè le sanzioni previste dall'articolo 15, paragrafo 1, lettera b) nel caso in cui siano fornite informazioni inesatte.
4. L'obbligo di fornire le informazioni richieste incombe ai proprietari delle imprese o ai loro rappresentanti e, se si tratta di persone giuridiche, di società o di associazioni sprovviste di personalità giuridica, a coloro che, per legge, o in base allo statuto, ne hanno la rappresentanza.
5. Se un'impresa o un'associazione di imprese non dà le informazioni richieste nel termine stabilito dalla Commissione oppure dà informazioni incomplete, la Commissione le richiede mediante decisione. Tale decisione precisa le informazioni richieste, stabilisce un termine adeguato entro il quale esse devono essere fornite ed indica le sanzioni previste dall'articolo 15, paragrafo 1, lettera b) e dall'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), nonchè il diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia avverso la decisione.
6. La Commissione invia contemporaneamente copia della decisione all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio ha sede l'impresa o l'associazione di imprese.


Articolo 12
Inchieste per settore economico

1. Se in un settore economico l'evoluzione degli scambi fra Stati membri, le fluttuazioni di prezzo, la rigidità dei prezzi o altre circostanze fanno presumere che nel settore economico considerato la concorrenza è ristretta o falsata all'interno del mercato comune, la Commissione può decidere di procedere ad una inchiesta generale e, nel quadro di quest'ultima, richiedere alle imprese di detto settore economico le informazioni necessarie per l'applicazione dei principi contemplati dagli articoli 85 e 86 del Trattato e per l'assolvimento dei compiti che le sono affidati.
2. La Commissione può, in particolare, chiedere a tutte le imprese e gruppi di imprese del settore considerato di comunicarle tutti gli accordi, decisioni e pratiche concordate esentati dalla notificazione in virtù dell'articolo 4, paragrafo 2 e dell'articolo 5, paragrafo 2.
3. Quando la Commissione procede alle inchiesta previste dal paragrafo 2, chiede anche alle imprese e ai gruppi di imprese, la cui dimensione fa presumere che occupino una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo, di comunicare gli elementi relativi alla struttura delle imprese ed al loro comportamento, necessari per valutare la loro posizione nei confronti dell'articolo 86 del Trattato.
4. Sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 10, paragrafi 3, 4, 5 e 6 e degli articoli 11, 13 e 14.

Articolo 13
Accertamenti effettuati dalle autorità degli Stati membri

1. Su domanda della Commissione, le autorità competenti degli Stati membri procedono agli accertamenti che la Commissione ritiene opportuni a norma dell'articolo 14, paragrafo 1 o che essa ha ordinato mediante decisione presa in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3. Gli agenti delle autorità competenti degli Stati membri incaricati di procedere agli accertamenti esercitano i loro poteri su presentazione di un mandato scritto rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere compiuto l'accertamento. Tale mandato specifica l'oggetto e lo scopo dell'accertamento.
2. Gli agenti della Commissione possono, su domanda di questa o dell'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere compiuto l'accertamento, assistere gli agenti di tale autorità nell'assolvimento dei loro compiti.

Articolo 14
Poteri di accertamento della Commissione

1. Per l'assolvimento dei compiti affidatile dall'articolo 89 e dalle norme emanate in applicazione dell'articolo 87 del Trattato, la Commissione può procedere a tutti gli accertamenti necessari presso le imprese e le associazioni di imprese.
Gli agenti della Commissione incaricati a tal fine dispongono dei seguenti poteri: a) controllare i libri e gli altri documenti aziendali;
b) prendere copie o estratti dei libri e degli altri documenti aziendali;
c) richiedere spiegazioni orali «in loco»;
d) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto delle imprese.
2. Gli agenti incaricati dalla Commissione di procedere ai suddetti accertamenti esercitano i loro poteri su presentazione di un mandato scritto che precisi l'oggetto e lo scopo dell'accertamento, nonchè la sanzione prevista dall'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), per l'ipotesi in cui i libri e gli altri documenti aziendali richiesti siano presentati in modo incompleto. La Commissione avvisa in tempo utile, prima dell'accertamento, l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere compiuto l'accertamento, della missione di accertamento e dell'identità dei suddetti agenti.
3. Le imprese e le associazioni di imprese sono obbligate a sottoporsi agli accertamenti ordinati dalla Commissione mediante decisione. La decisione precisa l'oggetto e lo scopo dell'accertamento, ne fissa la data di inizio ed indica le sanzioni previste dall'articolo 15, paragrafo 1, lettera c) e dall'articolo 16, paragrafo 1, lettera d), nonchè il diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia avverso la decisione.
4. La Commissione prende le decisioni di cui al paragrafo 3 dopo aver sentito l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuato l'accertamento.
5. Gli agenti dell'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuato l'accertamento possono, su domanda di tale autorità o della Commissione, prestare assistenza agli agenti della Commissione nell'assolvimento dei loro compiti.
6. Quando un'impresa si oppone ad un accertamento ordinato a norma del presente articolo, lo Stato membro interessato presta agli agenti incaricati dalla Commissione l'assistenza necessaria per l'esecuzione del loro mandato. A tal fine, gli Stati membri, anteriormente al 1º ottobre 1962, e dopo aver consultato la Commissione, prendono le necessarie misure.


Articolo 15
Ammende


1. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni d'imprese ammende varianti da cento a cinquemila unità di conto quando intenzionalmente o per negligenza: a) forniscano indicazioni inesatte o alterate all'atto della domanda di cui all'articolo 2 o della notificazione di cui agli articoli 4 e 5,
b) forniscano informazioni inesatte in risposta a una domanda rivolta a norma dell'articolo 11, paragrafi 3 e 5, o dell'articolo 12, o non forniscano un'informazione entro il termine stabilito da una decisione presa in virtù dell'articolo 11, paragrafo 5,
c) presentino in maniera incompleta, all'atto degli accertamenti effettuati a norma dell'articolo 13 o dell'articolo 14, i libri o altri documenti aziendali richiesti o non si sottopongano agli accertamenti ordinati mediante decisione presa in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3.
2. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende che variano da un minimo di mille unità di conto ad un massimo di un milione, con facoltà di aumentare quest'ultimo importo fino al 10 per cento del volume d'affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all'infrazione, quando intenzionalmente o per negligenza: a) commettano una infrazione alle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1 o dell'articolo 86 del Trattato,
b) non osservino un onere imposto in virtù dell'articolo 8, paragrafo 1.
Per determinare l'ammontare dell'ammenda, occorre tener conto oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua durata. 3. Sono applicabili le disposizioni dell'articolo 10, paragrafi 3, 4, 5 e 6.
4. Le decisioni prese a norma dei paragrafi 1 e 2 non hanno un carattere penale.
5. Le ammende previste al paragrafo 2, lettera a) non possono essere inflitte per comportamenti: a) posteriori alla notificazione alla Commissione ed anteriori alla decisione con la quale questa concede o rifiuta l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato, nella misura in cui essi restano nei limiti dell'attività descritta nella notificazione,
b) anteriori alla notificazione e che restino nei limiti degli accordi, decisioni e pratiche concordate, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, purchè la notificazione sia stata fatta nei termini indicati nell'articolo 5, paragrafo 1 e nell'articolo 7, paragrafo 2.
6. Le disposizioni del paragrafo 5 non si applicano dal momento in cui la Commissione ha informato le imprese interessate di ritenere, sulla base di un esame provvisorio, che sussistono le condizioni dell'articolo 85, paragrafo 1 del Trattato e che l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 non è giustificata.


Articolo 16
Penalità di mora

1. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed associazioni di imprese penalità di mora varianti da cinquanta a mille unità di conto per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione, al fine di costringerle: a) a porre fine ad un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 85 o dell'articolo 86 del Trattato conformemente ad una decisione presa in applicazione dell'articolo 3 del presente regolamento,
b) a porre fine ad ogni azione vietata in virtù dell'articolo 8, paragrafo 3,
c) a fornire in maniera completa ed esatta un'informazione richiesta mediante decisione presa ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5,
d) a sottoporsi ad un accertamento che essa ha ordinato mediante decisione presa ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3.
2. Quando le imprese o associazioni d'imprese hanno adempiuto all'obbligo, per costringerle all'osservanza del quale era stata inflitta la penalità di mora, la Commissione può fissare l'ammontare definitivo di questa in una misura inferiore a quella che risulterebbe dalla decisione originaria.
3. Sono applicabili le disposizioni dell'articolo 10, paragrafi 3, 4, 5 e 6.


Articolo 17
Controllo della Corte di Giustizia


La Corte di Giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito ai sensi dell'articolo 172 del Trattato per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione commina una ammenda o una penalità di mora ; essa può sopprimere, ridurre o maggiorare l'ammenda o la penalità di mora inflitta.


Articolo 18
Unità di conto

Per l'applicazione degli articoli 15, 16 e 17 l'unità di conto è quella adottata per la formazione del bilancio della Comunità a norma degli articoli 207 e 209 del Trattato.


Articolo 19
Audizione degli interessati e dei terzi


1. Prima di ogni decisione prevista dagli articoli 2, 3, 6, 7, 8, 15 e 16 la Commissione dà modo alle imprese e associazioni di imprese interessate di manifestare il proprio punto di vista relativamente agli addebiti su cui essa si basa.
2. La Commissione o le autorità competenti degli Stati membri possono sentire, nella misura in cui lo ritengano necessario, ogni altra persona fisica o giuridica o associazione sprovvista di personalità giuridica. Qualora persone fisiche o giuridiche o associazioni sprovviste di personalità giuridica chiedano di essere sentite, dimostrando di avervi un interesse, la loro domanda deve essere accolta.
3. Quando la Commissione intende rilasciare un'attestazione negativa a norma dell'articolo 2 o una dichiarazione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato, pubblica il contenuto essenziale della domanda o della notificazione e invita i terzi interessati a presentare le loro osservazioni nel termine che essa fissa e che non può essere inferiore a un mese. La pubblicazione deve tener conto dell'interesse delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari.

Articolo 20
Segreto professionale
1. Le informazioni raccolte in applicazione degli articoli 11, 12, 13 e 14 possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste.
2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 19 e 21, la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri nonchè i loro funzionari ed altri agenti sono tenuti a non divulgare le informazioni raccolte in applicazione del presente regolamento e che, per la loro natura, sono protette dal segreto professionale.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non ostano alla pubblicazione di informazioni di carattere generale o di studi nei quali non compaiano indicazioni su singole imprese o associazioni di imprese.

Articolo 21
Pubblicazione delle decisioni
1. La Commissione pubblica le decisioni che prende in applicazione degli articoli 2, 3, 6, 7 e 8.
2. La pubblicazione indica le parti interessate e il contenuto essenziale della decisione ; essa deve tener conto dell'interesse delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari.

Articolo 22
Disposizioni particolari
1. La Commissione presenta al Consiglio proposte dirette ad assoggettare determinate categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all'articolo 4, paragrafo 2 e all'articolo 5, paragrafo 2, all'obbligo di notificazione previsto dagli articoli 4 e 5.
2. Nel termine di un anno a decorrere dalla data d'entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio esaminerà, su proposta della Commissione, le disposizioni particolari che potranno essere prese, in deroga alle prescrizioni del regolamento stesso, nei confronti degli accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all'articolo 4, paragrafo 2 e all'articolo 5, paragrafo 2.

Articolo 23
Regime transitorio applicabile alle decisioni delle autorità degli Stati membri
1. Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del Trattato nei confronti dei quali, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, l'autorità competente di uno Stato membro ha dichiarato inapplicabili in virtù dell'articolo 85, paragrafo 3 le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, non sono soggetti alla notificazione prevista dall'articolo 5. La decisione dell'autorità competente dello Stato membro ha valore di dichiarazione ai sensi dell'articolo 6 ; la sua validità cessa al più tardi allo scadere del termine in essa fissato, senza poter superare una durata di 3 anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 3.
2. La Commissione decide ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 sulle domande di rinnovo delle decisioni di cui al paragrafo precedente.

Articolo 24
Disposizioni di esecuzione
La Commissione è autorizzata a emanare disposizioni di esecuzione relative alla forma, al contenuto e alle altre modalità delle domande presentate in applicazione degli articoli 2 e 3, e della notificazione prevista agli articoli 4 e 5, nonchè alle audizioni previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Regolamento n. 19/63/CEE del Consiglio del 2 marzo 1963 relative all'applicazione dell'articolo 63, paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi e pratiche concordate

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 87,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo,

Visto il parere del Comitato economico e sociale,

Considerando che la dichiarazione di inapplicabilità delle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1 del Trattato può, conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 dello stesso articolo, riguardare categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate che soddisfino alle condizioni-richieste da tali disposizioni;

Considerando che le modalità d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 devono essere stabilite per regolamento basato sull'articolo 87;

Considerando che, dato il gran numero di notifiche depositate in applicazione del regolamento n. 17, è opportuno, al fine di facilitarne il compito, porre la Commissione in grado di dichiarare, mediante regolamento, inapplicabili a talune categorie di accordi e di pratiche concordate le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1;

Considerando che occorre precisare le condizioni in cui la Commissione potrà esercitare tale potere, in collegamento stretto e costante con le autorità competenti degli Stati membri, quando sarà stata acquisita un'esperienza sufficiente a seguito di decisioni individuali e sarà possibile definire le categorie di accordi e di pratiche concordate per le quali le condizioni dell'articolo 85, paragrafo 3 potranno essere considerate soddisfatte;

Considerando che la Commissione ha indicato, con la propria azione e in particolare col regolamento n. 153, che nessun alleggerimento delle procedure previste dal regolamento n. 17 può essere preso in considerazione per alcuni tipo di accordi o di pratiche concordate che siano particolarmente suscettibili di falsare il giuoco della concorrenza nel mercato comune;

Considerando che, in virtù dell'articolo 6 del regolamento n. 17, la Commissione può decidere che una dicharazione rilasciata ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato abbia effetto retroattivo; che conviene che la Commissione possa prendere tale decisione anche in un regolamento;

Considerando che, in virtù dell'articolo 7 del regolamento n. 17, mediante decisione della Commissione, possono essere sottratti al divieto di cui all'articolo 83, paragrafo 1, accordi, decisioni e pratiche concordate, specie se modificati in modo da soddisfare alle condizioni di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3; che è opportuno che la Commissione possa accordare lo stesso beneficio mediante regolamento a tali accordi e pratiche concordate qualora siano modificati in modo da rientrare in una categoria definita mediante regolamento d'esenzione;

Considerando che, se non si trovano riunite le condizioni menzionate all'articolo 85, paragrafo 3, un'esenzione non può restare acquisita; che, quindi, la Commissione deve avere la facoltà di stabilire, mediante decisione, le condizioni alle quali dovrà soddisfare un accordo o una pratica concordata che, a motivo di particolari circostanze, riveli effetti incompatibili con l'articolo 85, paragrafo 3,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
1. Fatta salva l'applicazione del regolamento n. 17 del Consiglio, la Commissione può dichiarare mediante regolamento e in conformità dell'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato che l'articolo 85, paragrafo 1 non è applicabile a categorie di accordi ai quali partecipano soltanto due imprese e
a) - nei quali l'una s'impegna nei confronti dell'altra a fornire determinati prodotti soltanto ad essa, ai fini della rivendita all'interno di una parte determinata del territorio del mercato comune, oppure
- nei quali l'una s'impegna nei confronti dell'altra ad acquistare determinati prodotti soltanto da essa, ai fini della rivendita, oppure
- nei quali sono stati conclusi tra le due imprese, ai fini della rivendita, impegni esclusivi di fornitura e di acquisto dello stesso tipo di quelli previsti nei due precedenti capoversi,
b) che comportano limitazioni imposte in rapporto all'acquisto o all'utilizzazione di diritti relativi alla proprietà industriale - in particolare ai brevetti, modelli di utilità, modelli e disegni ornamentali o marchi - o ai diritti derivanti da contratti di cessione o di concessione di procedimenti di fabbricazione o di cognizioni relative all'utilizzazione o all'applicazione di tecniche industriali.
2. Il regolamento deve comprendere una definizione delle categorie di accordi ai quali si applica e precisare in particolare:
a) le restrizioni o le clausole che non possono figurare negli accordi;
b) le clausole che devono figurare negli accordi o le altre condizioni che devono essere soddisfatte.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, alle categorie di pratiche concordate alle quali partecipano soltanto due imprese.

Articolo 2
1. Un regolamento, emanato in virtù dell'articolo 1, è adottato per una durata limitata.
2. Può essere abrogato o modificato quando le circostanze si sono modificate relativamente ad un elemento che è stato essenziale per la sua adozione; in tal caso è previsto un periodo di adattamento per gli accordi e le pratiche concordate, contemplati dal regolamento anteriore.

Articolo 3
Un regolamento adottato in virtù dell'articolo 1 può applicarsi con effetto retroattivo agli accordi e pratiche concordate che, al momento dell'entrata in vigore del regolamento, avrebbero potuto beneficiare di una decisione con effetto retroattivo in applicazione dell'articolo 6 del regolamento n. 17.

Articolo 4
1. Un regolamento adottato in virtù dell'articolo 1 può disporre che il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del Trattato non si applica, per il periodo in esso stabilito, agli accordi e pratiche concordate esistenti alla data del 13 marzo 1962 e che non soddisfano alle condizioni dell'articolo 85, paragrafo 3:
- se sono modificati entro tre mesi dall'entrata in vigore del regolamento, in modo da soddisfare a dette condizioni secondo le disposizioni del regolamento stesso e
- se le modifiche sono portate a conoscenza della Commissione nel termine fissato dal regolamento.
2. Il paragrafo 1 è applicabile agli accordi e pratiche concordate che dovevano essere notificati anteriormente al 1° febbraio 1963, conformemente all'articolo 5 del regolamento n. 17, solo se la notificazione è stata effettuata prima di tale data.
3. Il beneficio delle disposizioni stabilite a norma del paragrafo 1 non può essere invocato nelle vertenze pendenti alla data dell'entrata in vigore di un regolamento adottato in virtù dell'articolo 1; né può essere invocato per motivare una domanda di risarcimento di danni nei confronti di terzi.

Articolo 5
Quando la Commissione intende adottare un regolamento, ne pubblica il progetto, invitando tutti gli interessati a comunicarle le loro osservazioni entro il termine da essa stabilito, che non può essere inferiore ad un mese.

Articolo 6
1. La Commissione consulta il Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti:
a) prima di pubblicare un progetto di regolamento,
b) prima di adottare un regolamento.
2. L'articolo 10, paragrafi 5 e 6 del regolamento n. 17, relativo alla consultazione del Comitato consultivo, è applicabile, in quanto compatibile, restando inteso che le riunioni comuni con la Commissione avranno luogo al più presto un mese dopo l'invio della convocazione.

Articolo 7
Se la Commissione costata d'ufficio o su domanda di uno Stato membro o di persone fisiche o giuridiche che fanno valere un interesse che, in un caso determinato, accordi o pratiche concordate previsti in un regolamento, adottato in virtù dell'articolo 1, hanno tuttavia taluni effetti incompatibili con le condizioni previste all'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato, essa può, ritirando il beneficio dell'applicazione di detto regolamento, prendere una decisione in conformità agli articoli 6 e 8 del regolamento n. 17, senza che sia richiesta la notificazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 17.

Articolo 8
La Commissione trasmette al Consiglio, prima del 1° gennaio 1970, una proposta di regolamento intesa ad apportare al presente regolamento le modifiche che appariranno necessarie in relazione all'esperienza acquisita.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
 

Regolamento CEE n. 4064/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989 relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese


IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 87 e 235,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,

(1) considerando che, per la realizzazione delle finalità del trattato che istituisce la Comunità economica europea, l'articolo 3, lettera f) assegna come obiettivo alla Comunità il compito di creare «un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune»;

(2) considerando che tale obiettivo risulta essenziale nella prospettiva del completamento del mercato interno previsto per il 1992 e del suo ulteriore approfondimento;

(3) considerando che la soppressione delle frontiere interne porta e porterà ad una serie di notevoli ristrutturazioni delle imprese nella Comunità, specie sotto forma di operazioni di concentrazione;

(4) considerando che un'evoluzione di questo tipo deve essere valutata positivamente in quanto corrisponde alle esigenze di una concorrenza dinamica e può aumentare la competitività dell'industria europea, migliorare le condizioni della crescita ed elevare il tenore di vita nella Comunità;

(5) considerando, tuttavia, che è necessario garantire che il processo di ristrutturazione non comporti un pregiudizio durevole per la concorrenza; che il diritto comunitario deve pertanto contenere disposizioni
applicabili alle operazioni di concentrazione che possono ostacolare in modo rilevante la concorrenza effettiva nel mercato comune o in una sua parte essenziale;

(6) considerando che gli articoli 85 e 86, pur potendo essere applicati secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia a talune concentrazioni, non sono tuttavia sufficienti a coprire tutte le operazioni che rischiano di rivelarsi incompatibili con il regime di concorrenza non falsata contemplato dal trattato;

(7) considerando quindi che occorre creare uno strumento giuridico nuovo sotto forma di regolamento che consenta un controllo effettivo di tutte le operazioni di concentrazione in funzione della loro incidenza sulla struttura di concorrenza nella Comunità e che sia il solo applicabile a tali concentrazioni;

(8) considerando che questo regolamento deve pertanto essere basato non soltanto sull'articolo 87, ma principalmente sull'articolo 235 del trattato, ai sensi del quale la Comunità può dotarsi dei poteri d'azione aggiuntivi necessari a realizzare i suoi obiettivi, anche per quanto riguarda le concentrazioni sui mercati dei prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato;

(9) considerando che le disposizioni da adottare nel presente regolamento devono applicarsi alle modifiche strutturali importanti il cui effetto sul mercato si estende oltre le frontiere nazionali di uno Stato membro;

(10) considerando che occorre pertanto definire il campo d'applicazione del presente regolamento in funzione dell'estensione geografica dell'attività delle imprese interessate e limitarlo mediante soglie quantitative per coprire le operazioni di concentrazione che rivestono dimensione comunitaria; che, al termine di una fase iniziale di applicazione di questo regolamento, occorre rivedere tali soglie alla luce dell'esperienza acquisita;

(11) considerando che ci si trova di fronte ad una operazione di concentrazione di dimensione comunitaria quando il fatturato complessivo delle imprese interessate supera, sia sul piano mondiale che nella Comunità, determinati livelli e quando almeno due delle imprese interessate hanno il proprio campo esclusivo o essenziale di attività in uno Stato membro diverso o quando, benché le imprese in questione operino principalmente in un unico e medesimo Stato membro, almeno una di esse svolge attività di portata notevole in almeno un altro Stato membro; che tale ipotesi ricorre altresì quando le concentrazioni sono attuate da imprese che non hanno nella Comunità il loro campo principale di attività, ma vi svolgono attività sostanziali;

(12) considerando che, nel regime da instaurare per un controllo delle concentrazioni e fatto salvo l'articolo 90, paragrafo 2 del trattato, occorre rispettare il principio di non discriminazione tra settori pubblico e privato; che ne risulta, nel settore pubblico, che per il calcolo del fatturato di un'impresa che partecipa alla concentrazione si deve tener conto delle imprese che costituiscono un insieme economico dotato di un potere decisionale autonomo, indipendentemente dalla detenzione del capitale o dalle norme di controllo amministrativo che sono loro applicabili;

(13) considerando che occorre stabilire se le operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria siano compatibili o meno con il mercato comune in funzione della necessità di preservare e sviluppare una concorrenza effettiva nel mercato comune; che, ciò facendo, la Commissione deve procedere alla valutazione nell'ambito generale della realizzazione degli obiettivi fondamentali di cui all'articolo 2 del trattato, compreso quello del rafforzamento della coesione economica e sociale della Comunità di cui all'articolo 130 A del trattato;

(14) considerando che il presente regolamento deve sancire il principio secondo cui le operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria, che creano o rafforzano una posizione, a causa della quale risulti ostacolata in modo rilevante una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una sua parte sostanziale, devono essere dichiarate incompatibili con il mercato comune;

(15) considerando che le operazioni di concentrazione possono essere presunte compatibili con il mercato comune qualora, data la modesta quota di mercato delle imprese partecipanti, non siano tali da ostacolare la concorrenza effettiva; che, in particolare, fatti salvi gli articoli 85 e 86 del trattato, è ammessa tale presunzione qualora la quota di mercato delle imprese interessate non sia superiore al 25 % né nel mercato comune né in una sua parte sostanziale;

(16) considerando che la Commissione deve essere incaricata di prendere tutte le decisioni intese a stabilire se le operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria siano compatibili o meno con il mercato comune, nonché le decisioni intese a ripristinare una concorrenza effettiva;

(17) considerando che per garantire una sorveglianza efficace occorre obbligare le imprese a notificare preventivamente le operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria, nonché a sospenderne la realizzazione per un periodo limitato, pur rendendo possibile la proroga della sospensione o la sua deroga in caso di necessità; che, nell'interesse della sicurezza giuridica, la validità delle transazioni deve nondimeno essere tutelata se necessario;

(18) considerando che è opportuno prevedere i termini entro i quali la Commissione è tenuta ad avviare una procedura nei confronti di una operazione di concentrazione notificata, nonché i termini entro i quali la Commissione deve pronunciarsi in via definitiva sulla compatibilità o incompatibilità col mercato comune di un'operazione di questo tipo;

(19) considerando che è opportuno sancire il diritto delle imprese partecipanti ad essere sentite dalla Commissione una volta avviata la procedura; che occorre anche dare ai membri degli organi di direzione o di vigilanza e ai rappresentanti riconosciuti dai lavoratori delle imprese interessate, nonché ai terzi che dimostrano di avervi un interesse legittimo, l'occasione di essere ascoltati;

(20) considerando che è opportuno che la Commissione agisca in stretto e costante collegamento con le autorità competenti degli Stati membri raccogliendone le osservazioni e informazioni;

(21) considerando che, ai fini del presente regolamento e secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la Commissione deve ottenere l'assistenza degli Stati membri e disporre inoltre del potere di esigere le informazioni e di procedere agli accertamenti necessari per la valutazione delle operazioni di concentrazione;

(22) considerando che l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento deve poter essere assicurata mediante ammende e penalità di mora; che al riguardo è opportuno attribuire alla Corte di giustizia, in conformità dell'articolo 172 del trattato, una competenza giurisdizionale anche di merito;

(23) considerando che il presupposto per definire la nozione di concentrazione è che riguarda unicamente le operazioni che si concludono con una modifica duratura della struttura delle imprese partecipanti; che occorre quindi escludere dal campo di applicazione del presente regolamento le operazioni il cui oggetto od effetto consiste nel coordinamento del comportamento concorrenziale di imprese indipendenti, operazioni che debbono essere esaminate alla luce delle disposizioni appropriate degli altri regolamenti d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato; che questa distinzione va operata segnatamente in caso di creazione di imprese comuni;

(24) considerando che non esiste coordinamento del comportamento concorrenziale ai sensi del presente regolamento quando due o più imprese convengono di acquisire in comune il controllo di una o più imprese, a condizione che l'operazione abbia lo scopo e l'effetto di ripartire fra esse questa imprese o i loro patrimoni;

(25) considerando che l'applicazione del presente regolamento non è esclusa quando le imprese partecipanti accettano restrizioni che sono direttamente legate e necessarie alla realizzazione dell'operazione di concentrazione;

(26) considerando che è opportuno conferire alla Commissione, lasciando impregiudicato il controllo della Corte di giustizia, una competenza esclusiva per l'applicazione del presente regolamento;

(27) considerando che gli Stati membri non possono applicare la legislazione nazionale sulla concorrenza alle operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria, a meno che ciò non sia previsto dal presente regolamento; che occorre limitare i relativi poteri delle autorità nazionali ai casi in cui, in mancanza dell'intervento della Commissione, una concorrenza effettiva rischi di essere ostacolata in modo significativo nel territorio di uno Stato membro, e in cui gli interessi di concorrenza di questo Stato membro non potrebbero essere sufficientemente tutelati se non grazie al presente regolamento; che gli Stati membri interessati devono intervenire rapidamente in tali circostanze; che il presente regolamento non può fissare una scadenza unica per l'adozione delle misure rese necessarie dalla diversità delle legislazioni nazionali;

(28) considerando anche che l'applicazione esclusiva del presente regolamento alle operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria lascia impregiudicato l'articolo 223 del trattato e non osta a che gli Stati membri prendano misure appropriate per assicurare la protezione di interessi legittimi diversi da quelli che sono presi in considerazione nel presente regolamento, dal momento che queste misure sono compatibili con i principi generali e le altre disposizioni del diritto comunitario;

(29) considerando che le operazioni di concentrazione che non sono previste dal presente regolamento rientrano in linea di massima nella competenza degli Stati membri; che occorre tuttavia riservare alla Commissione il potere di intervenire, su richiesta di uno Stato membro interessato, nei casi in cui una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo rilevante nel territorio di questo Stato membro;

(30) considerando che occorre prestare attenzione alle condizioni in cui si realizzano nei paesi terzi le operazioni di concentrazione alle quali partecipano le imprese della Comunità e che occorre altresì prevedere la possibilità per la Commissione di ricevere dal Consiglio un mandato di negoziazione appropriato allo scopo di ottenere un trattamento non discriminatorio per le imprese della Comunità;

(31) considerando infine che il presente regolamento non pregiudica assolutamente i diritti collettivi dei lavoratori quali sono riconosciuti nelle imprese interessate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutte le operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria come definite al paragrafo 2, fatto salvo l'articolo 22.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, un'operazione di concentrazione è di dimensione comunitaria:
a) quando il fatturato totale realizzato a livello mondiale da tutte le imprese interessate è superiore a 5 miliardi di ecu, e
b) quando il fatturato totale realizzato individualmente nella Comunità da almeno due delle imprese partecipanti all'operazione di concentrazione è superiore a 250 milioni di ecu,
salvo che ciascuno delle imprese che procedono all'operazione di concentrazione realizzi oltre i due terzi del suo fatturato totale nella Comunità all'interno di un solo e medesimo Stato membro.
3. Le soglie definite al paragrafo 2 sono riesaminate, entro la fine del quarto anno successivo all'adozione del presente regolamento, dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Articolo 2
Valutazione delle operazioni di concentrazione

1. Le operazioni di concentrazione di cui al presente regolamento sono valutate in relazione alle seguenti disposizioni per stabilire se siano compatibili o meno con il mercato comune.
In tale valutazione la Commissione tiene conto:
a) della necessità di preservare e sviluppare una concorrenza effettiva nel mercato comune alla luce segnatamente della struttura di tutti i mercati interessati e della concorrenza reale o potenziale di imprese situate all'interno o esterno della Comunità;
b) della posizione sul mercato delle imprese partecipanti, del loro potere economico e finanziario, delle possibilità di scelta dei fornitori e degli utilizzatori, del loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi, dell'esistenza di diritto o di fatto di ostacoli all'entrata, dall'andamento dell'offerta e della domanda dei prodotti e dei servizi in questione, degli interessi dei consumatori intermedi e finali, nonché dell'evoluzione del progresso tecnico ed economico purché essa sia a vantaggio del consumatore e non ostacoli la concorrenza.
2. Le operazioni di concentrazione che non creano o non rafforzano una posizione dominante, da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, devono essere dichiarate compatibili con il mercato comune.
3. Le operazioni di concentrazione che creano o rafforzano una posizione dominante, da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, devono essere dichiarate incompatibili con il mercato comune.

Articolo 3
Definizione della concentrazione

1. Si ha un'operazione di concentrazione:
a) quando due o più imprese precedentemente indipendenti procedono ad una fusione, oppure
b) quando:
- una o più persone che già detengono il controllo di almeno un'impresa o
- di una o più imprese,
acquisiscono direttamente od indirettamente, sia tramite acquisto di partecipazioni nel capitale o di elementi del patrimonio, sia tramite contratto o qualsiasi altro mezzo, il controllo dell'insieme o di parti di una o più imprese.
2. Le operazioni, compresa la creazione di un'impresa comune, che abbiano come oggetto o per effetto di coordinare il comportamento concorrenziale di imprese indipendenti non sono considerate come determinanti una concentrazione ai sensi del paragrafo 1, lettera b).
La costituzione di un'impresa comune che esercita stabilmente tutte le funzioni di una entità economica autonoma e non ha come oggetto o per effetto il coordinamento del comportamento concorrenziale tra imprese fondatrici o tra queste ultime e l'impresa comune, va considerata come un'operazione di concentrazione ai sensi del paragrafo 1, lettera b).
3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si ha controllo in presenza di diritti, contratti che conferiscono, da soli o congiuntamente e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di un'impresa; trattasi in particolare di:
a) diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa;
b) diritti o contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle deliberazioni o sulle decisioni degli organi di un'impresa.
4. Il controllo è acquisito dalla persona o dalla impresa o dal gruppo di persone o di imprese:
a) che siano titolari dei diritti o beneficiari dei contratti suddetti; o
b) che, pur non essendo titolari di tali diritti o beneficiari di tali contratti, abbiano il potere di esercitare i diritti che ne derivano.
5. Non si ha operazione di concentrazione:
a) quando un istituto di credito, un altro istituto finanziario o una società d'assicurazioni, la cui normale attività comprende la compravendita o la mediazione di titoli per conto proprio o per conto terzi, detiene temporaneamente partecipazioni nel capitale di un'impresa acquisite onde rivenderle, purché non eserciti i diritti di voto inerenti alle partecipazioni stesse al fine di determinare il comportamento concorrenziale di tale impresa, ovvero purché eserciti detti diritti soltanto per preparare la vendita dell'impresa o di elementi del patrimonio della stessa o la vendita di tali partecipazioni e la vendita avvenga entro un anno a decorrere dal momento dell'acquisizione; previa richiesta, la Commissione può prorogare detto termine, ove l'istituto o le società giustifichino l'impossibilità ragionevole di effettuare la vendita nei termini stabiliti;
b) quando il controllo sia acquisito da una persona che abbia ricevuto mandato dalla pubblica autorità in virtù della legislazione di uno Stato membro relativa alla liquidazione, al fallimento, all'insolvenza, alla cessazione dei pagamenti, al concordato o ad altre procedure analoghe;
c) quando le operazioni di cui al paragrafo 1, lettera b) sono realizzate da società di partecipazione finanziaria contemplate dall'articolo 5, paragrafo 3 della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di talune forme di società (4), modificata da ultimo dalla direttiva 84/569/CEE, purché tuttavia i diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute siano esercitati solo, in particolare, tramite la nomina dei membri degli organi direttivi e di vigilanza delle imprese di cui esse detengono partecipazioni per salvaguardare il pieno valore di tali investimenti e non per determinare direttamente o indirettamente il comportamento concorrenziale di tali imprese.

Articolo 4
Notificazione preventiva delle operazioni di concentrazione

1. Le operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria di cui al presente regolamento devono essere notificate alla Commissione entro una settimana dalla conclusione dell'accordo o dalla pubblicazione dell'offerta d'acquisto o di scambio o dall'acquisizione di una partecipazione di controllo. Il termine comincia a decorrere dal verificarsi del primo fra gli eventi indicati.
2. Le operazioni di concentrazione consistenti in una fusione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), o nell'assunzione di un controllo congiunto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) devono essere notificate congiuntamente dalle parti che intervengono nell'operazione di fusione o nell'instaurazione di un controllo comune. Negli altri casi la notificazione incombe alla persona o all'impresa che acquisisce il controllo dell'insieme o di parti di una a più imprese.
3. La Commissione, quando constata che un'operazione di concentrazione notificata rientra nel presente regolamento, pubblica l'avvenuta notificazione, precisando i nomi degli interessati, il tipo di operazione di concentrazione, nonché i rami d'attività interessati. La Commissione tiene conto dell'interesse legittimo delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari.

Articolo 5
Calcolo del fatturato

1. Il fatturato totale di cui all'articolo 1, paragrafo 2 comprende gli importi ricavati dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi realizzati dalle imprese interessate nell'ultimo esercizio e corrispondenti alle loro normali attività, previa detrazione delle riduzioni sulle vendite, nonché dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente legate al fatturato. Il fatturato totale di una impresa interessata non tiene conto delle transazioni avvenute tra le imprese di cui al paragrafo 4 del presente articolo.
Il fatturato realizzato, nella Comunità o in uno Stato membro, comprende i prodotti venduti ed i servizi forniti ad imprese o a consumatori nella Comunità o nello Stato membro in questione.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, quando la concentrazione ha luogo con l'acquisto di parti - indipendentemente dal fatto che tali parti abbiano o meno personalità giuridica - di una o più imprese, è computato per il cedente o i cedenti il solo fatturato che riguarda le parti oggetto della transazione.
Tuttavia, due o più transazioni del tipo di quelle contemplate dal primo comma, concluse fra le stesse persone o imprese in un periodo di due anni, sono da considerarsi un'unica operazione di concentrazione effettuata il giorno dell'ultima transazione.
3. Il fatturato è sostituito:
a) per gli istituti di credito e altri istituti finanziari, per quanto riguarda l'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dal decimo del totale dello stato patrimoniale.
Per quanto riguarda l'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) e ultima parte di frase, il fatturato totale realizzato nella Comunità è sostituito dal decimo del totale dello stato patrimoniale moltiplicato per il rapporto fra i crediti sugli istituti finanziari e sulla clientela risultanti da operazioni realizzate con residenti della Comunità e l'importo totale di tali crediti.
Per quanto riguarda l'articolo 1, paragrafo 2, ultima parte di frase, il fatturato totale realizzato all'interno di uno Stato membro è sostituito dal decimo del totale dello stato patrimoniale moltiplicato per il rapporto fra i crediti sugli istituti finanziari e sulla clientela risultanti da operazioni realizzate con residenti dello Stato membro in questione e l'importo totale di tali crediti;
b) per le imprese di assicurazioni, dal valore dei premi lordi emessi, che comprendono tutti gli importi incassati o da incassare a titolo di contratti d'assicurazione stipulati direttamente da dette imprese o per loro conto, inclusi i premi ceduti ai riassicuratori, previa detrazione delle imposte o tasse parafiscali riscosse sull'importo dei premi o sul relativo volume complessivo; per quanto riguarda l'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) e frase conclusiva, vengono computati rispettivamente i premi lordi versati da persone residenti nella Comunità e da persone residenti in uno Stato membro.
4. Il fatturato di cui all'articolo 1, paragrafo 2 risulta, salvo restando il paragrafo 2, dalla somma dei fatturati delle imprese seguenti:
a) l'impresa interessata;
b) quelle nelle quali l'impresa interessata dispone, direttamente o indirettamente:
- di oltre la metà del capitale o del capitale di esercizio, o
- del potere di esercitare più della metà dei diritti di voto, o
- del potere di designare più della metà dei membri del Consiglio di vigilanza o d'amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa, o
- del diritto di gestire gli affari dell'impresa;
c) quelle che dispongono, in un'impresa interessata, dei diritti o poteri menzionati nella lettera b);
d) quelle nelle quali o sulle quali un'impresa di cui alla lettera c) dispone dei diritti o poteri menzionati nella lettera b);
e) quelle imprese nelle quali varie imprese ai sensi delle lettere da a) a d) dispongono congiuntamente dei diritti o poteri di cui alla lettera b).
5. Se talune imprese partecipanti all'operazione di concentrazione dispongono congiuntamente di diritti o poteri di cui al paragrafo 4, lettera b) ai fini del calcolo del fatturato delle imprese interessate ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, occorre:
a) non tener conto del fatturato risultante dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi realizzati tra l'impresa comune e ciascuna delle imprese interessate o qualsiasi altra impresa legata a una di esse ai sensi del paragrafo 4, lettere da b) a e);
b) tener conto del fatturato risultante dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi realizzati tra l'impresa comune e qualsiasi impresa terza. Questo fatturato viene imputato in parti uguali alle imprese interessate.

Articolo 6
Esame della notificazione e avvio della procedura
1. La Commissione procede all'esame della notificazione non appena questa le è pervenuta.
a) Se essa conclude che l'operazione di concentrazione notificata non rientra nel presente regolamento, lo constata mediante una decisione.
b) Se essa constata che l'operazione di concentrazione notificata, pur rientrando nel presente regolamento, non suscita gravi perplessità per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato comune, decide di non opporvisi e la dichiara compatibile con il mercato comune.
c) Se, invece, essa constata che l'operazione di concentrazione notificata rientra nel presente regolamento e suscita gravi perplessità per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato comune, decide di avviare la procedura.
2. La Commissione informa immediatamente della sua decisione le imprese interessate, nonché le autorità competenti degli Stati membri.

Articolo 7
Sospensione dell'operazione di concentrazione

1. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, una concentrazione, quale è definita all'articolo 1, non potrà essere realizzata anteriormente alla relativa notifica o entro le prime tre settimane successive alla suddetta notifica.
2. Se la Commissione, dopo un esame provvisorio della notifica, che va fatta entro il periodo di tempo di cui al paragrafo 1, lo ritiene necessario allo scopo di garantire la piena efficacia di ogni eventuale decisione ulteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4, essa può di propria iniziativa decidere di prolungare la sospensione di un'operazione di concentrazione in parte o totalmente, fino all'adozione di una decisione definitiva, o di adottare altre misure transitorie a questo scopo.
3. I paragrafi 1 e 2 non ostano alla realizzazione di un'offerta pubblica di acquisto o di permuta che sia stata notificata alla Commissione conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, sempreché l'acquirente non eserciti i diritti di voto inerenti alle partecipazioni in questione o li eserciti soltanto ai fini di mantenere il pieno valore dei suoi investimenti e in base a una deroga accordata dalla Commissione conformemente al paragrafo 4.
4. La Commissione può accordare, su domanda, una deroga agli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 3 per evitare un pregiudizio grave ad una o più imprese partecipanti all'operazione di concentrazione o a una parte terza. La deroga può essere subordinata a condizioni ed oneri destinati a garantire condizioni di effettiva concorrenza. Essa può essere chiesta e accordata in qualsiasi momento, sia prima della notifica o dopo la transazione.
5. La validità di ogni transazione realizzata non rispettando i paragrafi 1 e 2 dipende dalla decisione presa in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) o dell'articolo 8, paragrafi 2 o 3 o dalla presunzione di cui all'articolo 10, paragrafo 6.
Tuttavia, il presente articolo non ha alcun effetto sulla validità delle transazioni su titoli, compresi quelli convertibili in altri titoli, che si possono negoziare su un mercato che è regolamentato e sorvegliato da autorità riconosciute dai pubblici poteri, il cui funzionamento è regolare e che è direttamente o indirettamente accessibile al pubblico, salvo che gli acquirenti e i venditori sanno o dovrebbero sapere che la transazione è realizzata non rispettando i paragrafi 1 o 2.

Articolo 8
Poteri di decisione della Commissione
1. Ciascuna procedura avviata a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) si conclude mediante una decisione conformemente ai paragrafi 2 a 5 del presente articolo, fatto salvo l'articolo 9.
2. Se la Commissione accerta che un'operazione di concentrazione notificata, se del caso, dopo che le imprese interessate vi abbiano apportato modifiche, soddisfa al criterio di cui all'articolo 2, paragrafo 2, essa, mediante decisione, dichiara l'operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune.
La decisione può essere subordinata a condizioni e oneri destinati a garantire che le imprese interessate adempiano agli impegni assunti nei confronti della Commissione per modificare il progetto iniziale di concentrazione. La decisione che dichiara la concentrazione compatibile riguarda anche le restrizioni direttamente connesse alla realizzazione della concentrazione e ad essa necessarie.
3. Se la Commissione accerta che un'operazione di concentrazione soddisfa al criterio di cui all'articolo 2, paragrafo 3, essa, mediante decisione, dichiara la concentrazione incompatibile con il mercato comune.
4. Se l'operazione di concentrazione è già stata realizzata, la Commissione può ordinare, in una decisione adottata a norma del paragrafo 3 o in una decisione distinta, la separazione delle imprese o degli elementi patrimoniali acquistati o incorporati, la cessazione del controllo comune, nonché ogni altra misura idonea a ripristinare una concorrenza effettiva.
5. La Commissione ha facoltà di revocare le decisioni adottate a norma del paragrafo 2:
a) quando la decisione di compatibilità sia fondata su indicazioni inesatte di cui sia responsabile una delle imprese partecipanti, o siano state ottenute con frode, oppure
b) qualora le imprese partecipanti non osservino uno degli oneri di cui è corredata la decisione.
6. Nei casi di cui al paragrafo 5, la Commissione può prendere una decisione a norma del paragrafo 3 senza essere vincolata al termine di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

Articolo 9
Rinvio alle autorità competenti degli Stati membri

1. La Commissione può, mediante decisione, che essa notifica senza indugio alle imprese interessate e che porta a conoscenza delle autorità competenti degli altri Stati membri, rinviare alle autorità competenti dello Stato membro interessato un caso di concentrazione notificata alle seguenti condizioni.
2. Entro tre settimane a decorrere dalla data di ricezione della copia della notifica, uno Stato membro può comunicare alla Commissione, che a sua volta ne informa le imprese interessate, che un'operazione di concentrazione minaccia di creare o di rafforzare una posizione dominante le cui conseguenza sarebbero che verrebbe ostacolata in modo significato una concorrenza effettiva in un mercato all'interno del suddetto Stato membro che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto, si tratti o meno di una parte sostanziale del mercato comune.
3. Se la Commissione ritiene che, tenuto conto del mercato dei prodotti o servizi in questione e del mercato geografico di riferimento ai sensi del paragrafo 7, tale mercato distinto e tale minaccia esistano:
a) provvede essa stessa ad affrontare il caso per preservare o ripristinare una concorrenza effettiva sul mercato in questione, o
b) rinvia il caso alle autorità competenti dello Stato membro interessato, per l'applicazione della legislazione nazionale sulla concorrenza del suddetto Stato.
Se, al contrario, la Commissione ritiene che tale mercato distinto o tale minaccia non esistano, essa prende una decisione al riguardo indirizzandola allo Stato membro interessato.
4. La decisione relativa al rinvio o al rifiuto del rinvio presa conformemente al paragrafo 3 interviene:
a) in generale entro il termine di sei settimane previsto all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, se la Commissione non ha avviato la procedura ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), o
b) entro il termine massimo di tre mesi a decorrere dalla notifica dell'operazione in questione, se la Commissione ha avviato la procedura ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) senza intraprendere i passi per predisporre l'adozione delle misure necessarie ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafi 3 o 4, per preservare o ripristinare una concorrenza effettiva sul mercato in questione.
5. Se, entro il termine di tre mesi di cui al paragrafo 4, lettera b), la Commissione, nonostante un richiamo da parte dello Stato membro interessato, non ha preso la decisione relativa al rinvio o al rifiuto di rinvio prevista al paragrafo 3, né ha intrapreso i passi preparatori di cui al paragrafo 4, lettera b), si ritiene che essa abbia deciso di rinviare il caso allo Stato membro interessato conformemente al paragrafo 3, lettera b).
6. La pubblicazione delle relazioni o l'annuncio delle conclusioni dell'esame dell'operazione in questione da parte delle autorità competenti dello Stato membro interessato interviene al più tardi quattro mesi dopo il rinvio da parte della Commissione.
7. Il mercato geografico di riferimento è costituito da un territorio in cui le imprese interessate intervengono nell'offerta e nella domanda di beni e di servizi, nel quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere distinto dai territori vicini, in particolare a motivo delle condizioni di concorrenza notevolmente diverse da quelle che prevalgono in quei territori. In questa valutazione occorre tener conto segnatamente della natura e delle caratteristiche dei prodotti o servizi in questione, dell'esistenza di ostacoli all'entrata, di preferenze dei consumatori, nonché dell'esistenza, tra il territorio in oggetto e quelli vicini, di differenze notevoli di parti di mercato delle imprese o di sostanziali differenze di prezzi.
8. Per l'applicazione del presente articolo, lo Stato membro interessato può prendere soltanto le misure strettamente necessarie per preservare o ripristinare una concorrenza effettiva sul mercato interessato.
9. Conformemente alle disposizioni pertinenti del trattato, ogni Stato membro può ricorrere innanzi alla Corte di giustizia e chiedere in particolare l'applicazione dell'articolo 186, ai fini dell'applicazione della propria legislazione nazionale in materia di concorrenza.
10. Il presente articolo è sottoposto a un riesame entro e non oltre il quarto anno successivo all'adozione del presente regolamento.

Articolo 10
Termini per l'avvio della procedura e per le decisioni

1. Le decisioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1 debbono intervenire entro il termine massimo di un mese. Tale termine si inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della ricezione della notifica o, qualora le informazioni che devono essere fornite all'atto della notifica siano incomplete, dal giorno successivo a quello della ricezione delle informazioni complete.
Il suddetto termine è portato a sei settimane se la Commissione viene investita di una richiesta da parte di uno Stato membro conformemente all'articolo 9, paragrafo 2.
2. Le decisioni adottate a norma dell'articolo 8, paragrafo 2 e relative ad operazioni di concentrazione notificate debbono intervenire non appena risultino eliminate le gravi perplessità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), e ciò a seguito delle modifiche apportate dalle imprese interessate ed al più tardi entro il termine di cui al paragrafo 3.
3. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 6, le decisioni prese a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, relative alle operazioni di concentrazione notificate, devono intervenire entro il termine massimo di quattro mesi a decorrere dalla data dell'avvio della procedura.
4. Il termine di cui al paragrafo 3 è eccezionalmente sospeso se la Commissione, per circostanze delle quali è responsabile una delle imprese che partecipa alla concentrazione, è stata costretta a chiedere un'informazione mediante decisione in applicazione dell'articolo 11 o ad ordinare una verifica mediante decisione in virtù dell'articolo 13.
5. Se la Corte di giustizia emette una sentenza che annulla totalmente o parzialmente una decisione della Commissione in virtù del presente regolamento, i termini fissati nel presente regolamento si applicano nuovamente a decorrere della data in cui è stata emessa la sentenza.
6. Se la Commissione non ha preso una decisione in virtù dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) o c), o in virtù dell'articolo 8, paragrafi 2 o 3, entro i termini rispettivamente stabiliti ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo, l'operazione di concentrazione è ritenuta essere dichiarata compatibile con il mercato comune, fatto salvo l'articolo 9.

Articolo 11
Richiesta di informazioni

1. Per l'assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento, la Commissione può raccogliere tutte le informazioni necessarie presso i governi, le autorità competenti degli Stati membri, le persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), nonché presso le imprese e associazioni di imprese.
2. Quando la Commissione rivolge una domanda di informazioni ad una persona, ad un'impresa o ad un'associazione di imprese, invia contemporaneamente una copia di
questa domanda all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio è domiciliata la persona ovvero ha sede l'impresa o l'associazione d'imprese.
3. Nella sua domanda la Commissione indica le basi giuridiche e lo scopo della domanda, nonché le sanzioni previste dall'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) per il caso in cui siano fornite informazioni inesatte.
4. L'obbligo di fornire le informazioni richieste incombe, se si tratta di imprese, ai proprietari od ai rappresentanti delle stesse e, se si tratta di persone giuridiche, di società o di associazioni sprovviste di personalità giuridica, a coloro che, per legge, o in base allo statuto, ne hanno la rappresentanza.
5. Se una persona, un'impresa o un'associazione di imprese non dà le informazioni richieste nel termine stabilito dalla Commissione oppure dà informazioni incomplete, la Commissione richiede tali informazioni mediante decisione. Tale decisione precisa le informazioni richieste, stabilisce un termine adeguato entro il quale esse devono essere fornite e indica le sanzioni previste dall'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), e dall'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), nonché il diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia avverso la decisione stessa.
6. La Commissione invia contemporaneamente copia della decisione all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio è residente la persona ovvero ha sede l'impresa o l'associazione di imprese.

Articolo 12
Accertamenti effettuati dalle autorità degli Stati membri

1. Su domanda della Commissione, le autorità competenti degli Stati membri procedono agli accertamenti che la Commissione ritiene opportuni a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, o che essa ha ordinato mediante decisione adottata in base all'articolo 13, paragrafo 3. Gli agenti delle autorità competenti degli Stati membri incaricati di procedere agli accertamenti esercitano i loro poteri su presentazione di un mandato scritto rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere compiuto l'accertamento. Tale mandato specifica l'oggetto e lo scopo dell'accertamento.
2. Gli agenti della Commissione possono, su domanda di questa o dell'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere compiuto l'accertamento, assistere gli agenti di tale autorità nell'assolvimento dei loro compiti.

Articolo 13
Poteri di accertamento della Commissione

1. Per l'assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento, la Commissione può procedere a tutti gli accertamenti necessari presso le imprese o le associazioni di imprese.
Gli agenti della Commissione incaricati a tal fine dispongono dei seguenti poteri:
a) controllare i libri e gli altri documenti aziendali,
b) prendere o richiedere copie o estratti dei libri o degli altri documenti aziendali,
c) richiedere spiegazioni orali sul posto,
d) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto delle imprese.
2. Gli agenti incaricati dalla Commissione di procedere ai suddetti accertamenti esercitano i loro poteri su presentazione di un mandato scritto che precisi l'oggetto e lo scopo dell'accertamento, nonché la sanzione prevista dall'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), per l'ipotesi in cui i libri o altri documenti aziendali richiesti siano presentati in modo incompleto. La Commissione avvisa, per iscritto, in tempo utile prima dell'accertamento, l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere compiuto l'accertamento, della missione di accertamento e dell'identità dei suddetti agenti.
3. Le imprese e le associazioni di imprese sono obbligate a sottoporsi agli accertamenti ordinati dalla Commissione mediante decisione. La decisione precisa l'oggetto e lo scopo dell'accertamento, ne fissa la data di inizio e indica le sanzioni previste dall'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), e dall'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), nonché il diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia avverso la decisione.
4. La Commissione informa per iscritto in tempo utile l'autorità competente dello Stato membro, nel cui territorio deve essere effettuato l'accertamento, della sua intenzione di adottare una decisione in forza del paragrafo 3. Essa adotta la decisione dopo aver sentito tale autorità.
5. Gli agenti dell'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuato l'accertamento possono, su domanda di tale autorità o della Commissione, prestare assistenza agli agenti della Commissione nell'assolvimento dei loro compiti.
6. Quando un'impresa, o un'associazione di imprese, si oppone ad un accertamento ordinato a norma del presente articolo, lo Stato membro interessato presta agli agenti incaricati dalla Commissione l'assistenza necessaria per l'esecuzione del loro mandato. A tal fine, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento e dopo aver consultato la Commissione, gli Stati membri prendono le misure necessarie.

Articolo 14
Ammende

1. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), alle
imprese o alle associazioni di imprese ammende varianti da 1 000 a 50 000 ecu quando, dolosamente o colposamente,
a) omettono di notificare un'operazione di concentrazione conformemente all'articolo 4;
b) forniscono indicazioni inesatte o alterate all'atto della notificazione presentata in conformità dell'articolo 4;
c) forniscono informazioni inesatte in risposta ad una domanda rivolta a norma dell'articolo 11, oppure non forniscono un'informazione entro il termine stabilito da una decisione presa in virtù dell'articolo 11;
d) presentano in maniera incompleta, all'atto degli accertamenti effettuati a norma dell'articolo 12 o dell'articolo 13, i libri o altri documenti aziendali o sociali richiesti, o non si sottopongono agli accertamenti ordinati mediante decisione presa in forza dell'articolo 13.
2. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle persone o alle imprese ammende fino a concorrenza del 10 % del fatturato totale realizzato dalle imprese partecipanti, quali definite all'articolo 5, quando dolosamente o colposamente,
a) non osservano un onere imposto mediante decisione presa in forza dell'articolo 7, paragrafo 4, o dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma,
b) realizzano un'operazione di concentrazione non rispettando l'articolo 7, paragrafo 1, o una decisione presa in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2,
c) realizzano un'operazione di concentrazione dichiarata incompatibile, con il mercato comune mediante una decisione presa in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, o non prendono le misure ordinate con decisione presa in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4.
3. Nel determinare l'ammontare dell'ammenda occorre tener conto del tipo e della gravità dell'infrazione.
4. Le decisioni adottate in forza dei paragrafi 1 e 2 non hanno un carattere penale.

Articolo 15
Penalità di mora

1. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), alle imprese e alle associazioni di imprese penalità di mora per un importo massimo di 25 000 ecu per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione, al fine di costringerle:
a) a fornire in maniera completa ed esatta un'informazione richiesta mediante decisione adottata a norma dell'articolo 11,
b) a sottoporsi ad un accertamento che essa ha ordinato mediante decisione adottata a norma dell'articolo 13.
2. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), o
alle imprese penalità di mora per un importo massimo di 100 000 ecu per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione, al fine di costringerle:
a) a sottoporsi all'onere imposto mediante una decisione presa in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 4, o dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma;
b) ad applicare le misure imposte da una decisione presa in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4.
3. Quando le persone, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), le imprese o le associazioni di imprese hanno adempiuto all'obbligo, per costringerle all'osservanza del quale era stata inflitta la penalità di mora, la Commissione può fissare l'ammontare definitivo di questa in una misura inferiore a quella che risulterebbe dalla decisione originaria.

Articolo 16
Controllo della Corte di giustizia

La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito ai sensi dell'articolo 172 del trattato per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione stabilisce un'ammenda o una penalità di mora; essa può sopprimere, ridurre o maggiorare l'ammenda o la penalità di mora inflitta.

Articolo 17
Segreto professionale

1. Le informazioni raccolte a norma degli articoli 11, 12, 13 e 18 possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste, per controllo o per l'audizione.
2. Fatti salvi l'articolo 4, paragrafo 3 e gli articoli 18 e 20, la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri, nonché i loro funzionari ed altri agenti sono tenuti a non divulgare le informazioni raccolte a norma del presente regolamento e che, per la loro natura, sono protette dal segreto professionale.
3. I paragrafi 1 e 2 non ostano alla pubblicazione di informazioni di carattere generale o di studi nei quali non compaiano indicazioni su singole imprese o associazioni di imprese.

Articolo 18
Audizione degli interessati e dei terzi
1. Prima di adottare le decisioni contemplate dall'articolo 7, paragrafi 2 e 4 e dall'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafi da 3 a 5, nonché dagli articoli 14 e 15, la Commissione dà modo alle persone, alle imprese e associazioni di imprese interessate di manifestare in ogni fase della procedura sino alla consultazione del comitato consultivo il proprio punto di vista relativamente alle obiezioni a loro carico.
2. In deroga al paragrafo 1 le decisioni relative alla proroga della sospensione ed alla deroga alla sospensione, di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 4, possono essere prese a titolo provvisorio, senza fornire alle persone, imprese e associazioni di imprese interessate l'occasione di far conoscere preliminarmente il loro punto di vista, a condizione che la Commissione ne dia loro l'occasione al più presto possibile una volta presa la sua decisione.
3. La Commissione fonda le proprie decisioni soltanto sulle obiezioni in merito alle quali gli interessati hanno potuto fare osservazioni. Nello svolgimento della procedura i diritti della difesa sono pienamente garantiti. Almeno le parti direttamente interessate possono prendere conoscenza del fascicolo, rispettando l'interesse legittimo delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari.
4. Ove lo ritengano necessario, la Commissione o le autorità competenti degli Stati membri possono sentire anche altre persone fisiche o giuridiche. Se altre persone fisiche o giuridiche che dimostrino un sufficiente interesse, e segnatamente membri di organi di amministrazione o di direzione delle imprese interessate nonché rappresentanti riconosciuti dei lavoratori delle medesime chiedono di essere sentiti, la loro richiesta viene accolta.

Articolo 19
Collegamento con le autorità degli Stati membri

1. La Commissione trasmette entro tre giorni feriali alle autorità competenti degli Stati membri copia delle notifiche e, quanto prima, i documenti più importanti che le sono presentati o che essa ha a sua volta trasmesso a norma del presente regolamento.
2. La Commissione svolge le procedure previste dal presente regolamento in collegamento stretto e costante con le autorità competenti degli Stati membri, le quali hanno facoltà di formulare osservazioni su tali procedure. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, essa raccoglie le comunicazioni delle autorità competenti degli Stati membri di cui al paragrafo 2 del succitato articolo e fornisce loro l'occasione di rendere nota la loro opinione in tutte le fasi della procedura fino all'adozione di una decisione ai sensi del paragrafo 3 del suddetto articolo, consentendo loro a questo scopo di avere accesso al fascicolo.
3. Un comitato consultivo in materia di concentrazioni di imprese deve essere sentito prima di ogni decisione adottata a norma dell'articolo 8, paragrafi da 2 a 5 e degli articoli 14 e 15, ovvero prima delle disposizioni da adottare in forza dell'articolo 23.
4. Il comitato consultivo è composto di rappresentanti delle autorità degli Stati membri. Ogni Stato membro designa uno o due rappresentanti che, in caso di impedimento,
possono essere sostituiti da un altro rappresentante. Almeno uno di essi deve essere competente in materia di intese e posizioni dominanti.
5. La consultazione viene effettuata nel corso di una riunione comune, su invito della Commissione, che la presiede. A tale invito devono essere allegati un'esposizione della questione con l'indicazione dei documenti più importanti e un progetto preliminare di decisione per ciascun caso da esaminare. La riunione ha luogo non prima di quattordici giorni dall'invio della convocazione. In via eccezionale la Commissione può abbreviare tale termine in maniera adeguata per evitare un danno grave ad una o più imprese interessate all'operazione di concentrazione.
6. Il comitato consultivo emette il suo parere sul progetto di decisione della Commissione, eventualmente procedendo a votazione. Il comitato consultivo può emettere il suo parere anche se alcuni membri sono assenti e non si sono fatti rappresentare. Il parere va redatto in forma scritta ed è allegato al progetto di decisione. La Commissione tiene in massima considerazione il parere espresso dal comitato ed informa quest'ultimo del seguito che vi ha dato.
7. Il comitato consultivo può raccomandare la pubblicazione del parere. La Commissione può procedere alla pubblicazione. La decisione relativa alla pubblicazione tiene debitamente conto dell'interesse legittimo delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari e a che questa pubblicazione avvenga.

Articolo 20
Pubblicazione delle decisioni

1. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee le decisioni che adotta a norma dell'articolo 8, paragrafi da 2 a 5.
2. La pubblicazione indica le parti interessate e il contenuto essenziale della decisione; in essa deve essere tenuto conto dell'interesse delle imprese a che non vengano divulgati i loro segreti commerciali.

Articolo 21
Competenza
1. Fatto salvo il controllo da parte della Corte di giustizia, la Commissione ha competenza esclusiva ad adottare le decisioni previste dal presente regolamento.
2 Gli Stati membri non applicano la loro normativa nazionale sulla concorrenza alle operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria.
Il primo comma lascia impregiudicato il potere degli Stati membri di procedere alle indagini necessarie all'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2 e di prendere, dopo il rinvio, conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, lettera b), o paragrafo 5, le misure strettamente necessarie all'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 8.
3. Nonostante i paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono adottare opportuni provvedimenti per tutelare interessi legittimi diversi da quelli presi in considerazione dal presente regolamento e compatibili con i principi generali e le altre disposizioni del diritto comunitario. A tal fine sono considerati interessi legittimi la sicurezza pubblica, la pluralità dei mezzi di informazione, le misure cautelari.
Qualsiasi altro interesse pubblico è comunicato dallo Stato membro interessato alla Commissione ed accettato dalla stessa, previo esame della sua compatibilità con i principi generali e le altre disposizioni del diritto comunitario, prima che siffatte disposizioni possano essere prese. La Commissione notifica la sua decisione allo Stato membro interessato entro un mese dalla data della suddetta comunicazione.

Articolo 22
Applicazione del presente regolamento

1. Il presente regolamento è il solo applicabile alle operazioni di concentrazione quali definite all'articolo 3.
2. I regolamenti n. 17, (CEE) n. 1017/68, (CEE) n. 4056/86 e (CEE) n. 3975/87 non sono applicabili alle concentrazioni quali definite all'articolo 3.
3. Qualora la Commissione constati, su richiesta di uno Stato membro, che un'operazione di concentrazione quale è definita all'articolo 3, ma che sia priva di dimensione comunitaria ai sensi dell'articolo 1, crea o rafforza una posizione dominante, tale da ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva nel territorio dello Stato membro interessato, essa può, nella misura in cui tale concentrazione incida sul commercio tra Stati membri, prendere le decisioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma e paragrafi 3 e 4.
4. Si applicano l'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), nonché gli articoli 5, 6, 8 e da 10 a 20. Il termine per l'avvio della procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 1 si inizia a decorrere dalla data di ricezione della richiesta dello Stato membro. Tale richiesta deve aver luogo entro e non oltre un mese dalla data in cui l'operazione di concentrazione è stata comunicata allo Stato membro o realizzata. Questo termine si inizia a decorrere dal momento in cui si verifica il primo di questi eventi.
5. La Commissione adotta, in applicazione del paragrafo 3, solo le misure strettamente necessarie per preservare o ripristinare una concorrenza effettiva nel territorio dello Stato membro, in base alla cui richiesta essa è intervenuta.
6. I paragrafi 3, 4 e 5 continuano ad essere applicati finché le soglie di cui all'articolo 1, paragrafo 2 non siano state rivedute.

Articolo 23
Disposizioni di esecuzione
La Commissione è autorizzata ad emanare disposizioni di attuazione riguardanti la forma, il contenuto e le altre modalità di notificazione presentate a norma dell'articolo 4, i termini fissati a norma dell'articolo 10, nonché le audizioni tenute a norma dell'articolo 18.

Articolo 24
Relazioni con i paesi terzi

1. Gli Stati membri informano la Commissione delle difficoltà di carattere generale che le rispettive imprese incontrano nelle operazioni di concentrazione definite all'articolo 3 in un paese terzo.
2. La Commissione elabora, per la prima volta al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e in seguito periodicamente, una relazione concernente il trattamento riservato alle imprese della Comunità ai sensi dei paragrafi 3 e 4 per quanto riguarda le operazioni di concentrazione nei paesi terzi. La Commissione trasmette al Consiglio tali relazioni, corredandole all'occorrenza di raccomandazioni.
3. Se la Commissione constata, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 2 o sulla base di altre informazioni, che un paese terzo non concede alle imprese della Comunità un trattamento paragonabile a quello che la Comunità riserva alle imprese di tale paese terzo, essa può sottoporre al Consiglio proposte volte a ricevere un mandato di negoziato appropriato per ottenere possibilità di trattamento paragonabili per le imprese della Comunità.
4. Le misure adottate ai sensi del presente articolo saranno conformi agli obblighi della Comunità o degli Stati membri, fatto salvo l'articolo 234 del trattato, a norma di accordi internazionali sia bilaterali che multilaterali.

Articolo 25
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 21 settembre 1990.
2. Il presente regolamento non si applica ad operazioni di concentrazione che siano state oggetto di un accordo, di una pubblicazione o che siano state realizzate mediante un'acquisizione ai sensi dell'articolo 4, primo paragrafo, prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, e comunque non si applica ad operazioni che siano state oggetto di avvio di procedura da parte di un'autorità competente in materia di concorrenza in uno Stato membro prima della data summenzionata.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
 

Regolamento CE n. 2790/1999 della Commissione del 22 dicembre 1999 relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate


LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1965, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi e pratiche concordate, modificato da ultimo dal regolamento CE n.1215/1999, in particolare l'articolo 1,

dopo aver pubblicato il progetto del presente regolamento,

sentito il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

(1) in virtù del regolamento n. 19/65/CEE, la Commissione ha il potere di applicare, mediante regolamento, l'articolo 85 (ora articolo 81), paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate corrispondenti che rientrano nel campo di applicazione del paragrafo 1 di detto articolo;

(2) l'esperienza finora acquisita consente di definire una categoria di accordi verticali per la quale le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, possono essere normalmente considerate soddisfatte;

(3) tale categoria include accordi verticali riguardanti l'acquisto o la vendita di beni o servizi, qualora tali accordi siano conclusi tra imprese non concorrenti, fra talune imprese concorrenti o da talune associazioni di dettaglianti di beni. Essa include inoltre accordi verticali contenenti disposizioni accessorie relative alla cessione o all'uso di diritti di proprietà intellettuale. Ai fini del presente regolamento, il termine accordi verticali comprende le pratiche concordate corrispondenti;

(4) ai fini dell'applicazione mediante regolamento dell'articolo 81, paragrafo 3, non è necessario definire gli accordi verticali che possono rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1. La valutazione individuale di accordi ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, esige che diversi fattori siano presi in considerazione, in particolare la struttura del mercato sia dal lato dell'offerta che dal lato della domanda;

(5) il beneficio dell'esenzione per categoria deve essere limitato agli accordi verticali per i quali si può presupporre con sufficiente certezza la conformità alle condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3;

(6) gli accordi verticali rientranti nella categoria definita al presente regolamento possono incrementare l'efficienza economica nell'ambito di una catena produttiva o distributiva permettendo un migliore coordinamento tra le imprese partecipanti. In particolare, essi possono contribuire a ridurre i costi delle transazioni commerciali ed i costi di distribuzione delle parti e possono altresì consentire un livello ottimale dei loro investimenti e delle loro vendite;

(7) la probabilità che questi incrementi di efficienza possano controbilanciare gli eventuali effetti anticoncorrenziali derivanti dalle restrizioni contenute negli accordi verticali dipende dal grado di potere di mercato delle imprese interessate e pertanto dalla misura in cui tali imprese sono esposte alla concorrenza di altri fornitori di beni o servizi che siano considerati intercambiabili o sostituibili dall'acquirente, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell'uso al quale sono destinati;

(8) qualora la quota del mercato rilevante attribuibile al fornitore non superi il 30 %, si può presumere che gli accordi verticali che non contengano alcune restrizioni aventi effetti anticoncorrenziali gravi siano in genere atti a determinare un miglioramento nella produzione e nella distribuzione e a riservare agli utenti una congrua parte dell'utile che ne deriva. Nel caso di accordi verticali comportanti obblighi di fornitura esclusiva, è la quota di mercato dell'acquirente a determinare gli effetti complessivi di tali accordi sul mercato;

(9) qualora la quota di mercato superi la soglia del 30 %, non è possibile presumere che gli accordi verticali che ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, implichino generalmente vantaggi oggettivi di natura ed ampiezza tali da compensare gli svantaggi che determinano sotto il profilo della concorrenza;

(10) il presente regolamento non deve esentare accordi verticali che contengano restrizioni non indispensabili per il conseguimento degli effetti positivi di cui sopra. ln particolare, accordi verticali che contengano alcune restrizioni verticali gravemente anticoncorrenziali, come l'imposizione di un prezzo di rivendita minimo o fisso e talune forme di protezione territoriale, devono essere esclusi dal beneficio della presente esenzione per categoria indipendentemente dalla quota di mercato delle imprese interessate;

(11) al fine di assicurare l'accesso al mercato rilevante o di impedire la collusione all'interno di questo, l'esenzione deve essere subordinata a determinate condizioni. A tal fine l'esenzione degli obblighi di non concorrenza deve essere limitata agli obblighi che non eccedano una certa durata. Per le medesime ragioni, deve essere escluso dal beneficio del presente regolamento qualsiasi obbligo che, direttamente o indirettamente, impedisca ai membri di un sistema di distribuzione selettiva di vendere marche di determinati fornitori concorrenti;

(12) la limitazione basata sulla quota di mercato, l'esclusione di taluni accordi verticali dall'esenzione prevista dal presente regolamento e le condizioni ivi stabilite assicurano generalmente che gli accordi cui si applica l'esenzione per categoria non consentono alle imprese partecipanti di eliminare la concorrenza in relazione ad una parte sostanziale dei prodotti in questione;

(13) in casi particolari in cui gli accordi rientranti nell'ambito del presente regolamento producano nondimeno effetti incompatibili con l'articolo 81, paragrafo 3, la Commissione può revocare il beneficio dell'esenzione per categoria. Tale situazione può verificarsi in particolare laddove l'acquirente goda di un potere di mercato significativo nel mercato rilevante nel quale esso rivende i beni o fornisce i servizi o laddove reti parallele di accordi verticali abbiano effetti simili, tali da ostacolare l'accesso al mercato rilevante o da restringere la concorrenza all'interno di questo in misura significativa. Un tale effetto cumulativo può, ad esempio, verificarsi in caso di distribuzione selettiva o di obblighi di non concorrenza;

(14) il regolamento n. 19/65/CEE ha attribuito alle autorità competenti degli Stati membri il potere di revocare il beneficio dell'esenzione per categoria in relazione ad accordi verticali che producono effetti incompatibili con le condizioni stabilite dall'articolo 81, paragrafo 3, nel rispettivo territorio o in una parte di esso, qualora tale territorio abbia le caratteristiche di un mercato geografico distinto. Gli Stati membri devono assicurare che l'esercizio di tale potere di revoca non pregiudichi né l'applicazione uniforme delle norme comunitarie in materia di concorrenza all'interno del mercato comune, né la piena efficacia delle misure adottate in attuazione di tali norme;

(15) al fine di rafforzare la vigilanza sulle reti parallele di accordi verticali aventi effetti restrittivi simili e che coprano più del 50 % di un dato mercato, la Commissione può dichiarare il presente regolamento inapplicabile ad accordi verticali che contengano specifiche restrizioni praticate sul mercato di cui trattasi, ripristinando così nei confronti di tali accordi la piena applicazione dell'articolo 81;

(16) il presente regolamento fa salva l'applicazione dell'articolo 82 del trattato;

(17) secondo il principio di supremazia del diritto comunitario, nessuna misura presa in attuazione di disposizioni nazionali in materia di concorrenza deve ledere l'applicazione uniforme delle norme comunitarie in materia di concorrenza all'interno del mercato comune e la piena efficacia delle misure adottate in applicazione di tali norme, incluso il presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Ai fini del presente regolamento si applica quanto segue:
a) per 'imprese concorrenti' si intendono fornitori attuali o potenziali nello stesso mercato del prodotto; il mercato del prodotto include beni o servizi considerati dall'acquirente intercambiabili o sostituibili con i beni o servizi contrattuali, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell'uso al quale sono destinati;
b) per 'obbligo di non concorrenza' si intende qualsiasi obbligo, diretto o indiretto, che impone all'acquirente di non produrre, acquistare, vendere o rivendere beni o servizi in concorrenza con i beni o servizi oggetto del contratto, ovvero qualsiasi obbligo, diretto o indiretto, che impone all'acquirente di acquistare dal fornitore o da un'altra impresa da questo indicata più dell'80 % degli acquisti annui complessivi dei beni o servizi contrattuali e dei loro succedanei effettuati dall'acquirente stesso sul mercato rilevante, calcolati sulla base del valore dei suoi acquisti relativi all'anno civile precedente;
c) per 'obbligo di fornitura esclusiva' si intende qualsiasi obbligo, diretto o indiretto, che impone al fornitore di vendere i beni o i servizi specificati nell'accordo ad un unico acquirente all'interno della Comunità, ai fini di un'utilizzazione specifica o della rivendita;
d) per 'sistema di distribuzione selettiva' si intende un sistema di distribuzione nel quale il fornitore si impegna a vendere i beni o servizi oggetto del contratto, direttamente o indirettamente, solo a distributori selezionati sulla base di criteri specificati e nel quale questi distributori si impegnano a non vendere tali beni o servizi a rivenditori non autorizzati;
e) l'espressione 'diritti di proprietà intellettuale' include i diritti di proprietà industriale, i diritti d'autore e i diritti affini;
f) per 'know-how' si intende un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate, derivanti da esperienze e da prove eseguite dal fornitore, patrimonio che è segreto, sostanziale ed individuato; in tale contesto per 'segreto' si intende che il 'know-how', considerato come complesso di nozioni o nella precisa configurazione e composizione dei suoi elementi, non è generalmente noto, né facilmente accessibile; per 'sostanziale' si intende che il 'know-how' comprende conoscenze indispensabili all'acquirente per l'uso, la vendita o la rivendita dei beni o dei servizi contrattuali; per 'individuato' si intende che il 'know-how' deve essere descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità;
g) il termine 'acquirente' include un'impresa che, sulla base di un accordo a cui si applica l'articolo 81, paragrafo 1, vende beni o servizi per conto di un'altra impresa.

Articolo 2
1. Conformemente all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, e salvo il disposto del presente regolamento, il paragrafo 1 di detto articolo è dichiarato inapplicabile agli accordi o alle pratiche concordate conclusi tra due o più imprese, operanti ciascuna, ai fini dell'accordo, ad un livello differente della catena di produzione o di distribuzione, e che si riferiscono alle condizioni in base alle quali le parti possono acquistare, vendere o rivendere determinati beni o servizi ('gli accordi verticali').
La presente esenzione si applica nella misura in cui tali accordi contengano restrizioni della concorrenza rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1 ('le restrizioni verticali').
2. L'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica agli accordi verticali conclusi tra un'associazione di imprese ed i suoi membri o tra una tale associazione ed i suoi fornitori, a condizione che tutti i membri siano distributori al dettaglio di beni e che nessuno dei singoli membri dell'associazione, insieme alle imprese ad esso collegate, realizzi un fatturato annuo complessivo superiore a 50 milioni di EUR. L'inclusione degli accordi verticali conclusi da tali associazioni nell'ambito di applicazione del presente regolamento fa salva l'applicazione dell'articolo 81 del trattato agli accordi orizzontali conclusi tra i membri dell'associazione o alle decisioni adottate dall'associazione stessa.
3. L'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica agli accordi verticali contenenti disposizioni relative alla cessione all'acquirente o all'uso da parte dell'acquirente di diritti di proprietà intellettuale, a condizione che tali disposizioni non costituiscano l'oggetto primario degli accordi e che esse siano direttamente collegate all'uso, alla vendita o alla rivendita di beni o servizi da parte dell'acquirente o dei suoi clienti. L'esenzione si applica inoltre a condizione che, in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, queste disposizioni non contengano restrizioni della concorrenza aventi lo stesso oggetto o effetto di restrizioni verticali non esentate in virtù del presente regolamento.
4. L'esenzione di cui al paragrafo 1 non si applica agli accordi verticali conclusi tra imprese concorrenti; essa si applica tuttavia qualora imprese concorrenti concludano tra esse un accordo verticale non reciproco e sussistano una delle seguenti condizioni:
a) che l'acquirente realizzi un fatturato complessivo annuo non superiore a 100 milioni di EUR,
b) che il fornitore sia un produttore e un distributore di beni, mentre l'acquirente sia un distributore che non produca beni concorrenti con i beni oggetto del contratto,
c) che il fornitore sia un prestatore di servizi a differenti stadi commerciali, mentre l'acquirente non fornisca servizi concorrenti allo stadio commerciale in cui esso acquista i servizi oggetto del contratto.
5. Il presente regolamento non si applica agli accordi verticali oggetto di altri regolamenti di esenzione per categoria.

Articolo 3
1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, l'esenzione di cui all'articolo 2 si applica a condizione che la quota di mercato detenuta dal fornitore non superi il 30 % del mercato rilevante in cui esso vende i beni o i servizi oggetto del contratto.
2. In caso di accordi verticali che prevedano obblighi di fornitura esclusiva, l'esenzione di cui all'articolo 2 si applica a condizione che la quota di mercato detenuta dall'acquirente non superi il 30 % del mercato rilevante in cui esso acquista i beni o i servizi oggetto del contratto.

Articolo 4
L'esenzione di cui all'articolo 2 non si applica agli accordi verticali che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori sotto il controllo delle parti, hanno per oggetto quanto segue:
a) la restrizione della facoltà dell'acquirente di determinare il proprio prezzo di vendita, fatta salva la possibilità per il fornitore di imporre un prezzo massimo di vendita o di raccomandare un prezzo di vendita, a condizione che questi non equivalgano ad un prezzo fisso o ad un prezzo minimo di vendita per effetto di pressioni esercitate o incentivi offerti da una delle parti;
b) la restrizione relativa al territorio in cui, o ai clienti ai quali, l'acquirente può vendere i beni o i servizi oggetto del contratto, eccettuate le seguenti:
- la restrizione delle vendite attive nel territorio esclusivo o alla clientela esclusiva riservati al fornitore o da questo attribuiti ad un altro acquirente, laddove tale restrizione non limiti le vendite da parte dei clienti dell'acquirente,
- la restrizione delle vendite agli utenti finali da parte di un acquirente operante al livello del commercio all'ingrosso,
- la restrizione delle vendite a distributori non autorizzati da parte dei membri di un sistema di distribuzione selettiva,
- la restrizione della facoltà dell'acquirente di vendere componenti, forniti ai fini dell'incorporazione, a clienti che userebbero tali componenti per fabbricare beni simili a quelli prodotti dal fornitore;
c) la restrizione delle vendite attive o passive agli utenti finali da parte dei membri di un sistema di distribuzione selettiva operanti nel commercio al dettaglio, fatta salva la possibilità di proibire ad un membro di tale sistema di svolgere la propria attività in un luogo di stabilimento non autorizzato;
d) la restrizione delle forniture incrociate tra distributori all'interno di un sistema di distribuzione selettiva, ivi inclusi i distributori operanti a differenti livelli commerciali;
e) la restrizione pattuita tra un fornitore di componenti e un acquirente che incorpora tali componenti, la quale limita la possibilità del fornitore di vendere tali componenti come pezzi di ricambio a utenti finali, a riparatori o ad altri prestatori di servizi non incaricati dall'acquirente della riparazione o della manutenzione dei propri prodotti.

Articolo 5
L'esenzione di cui all'articolo 2 non si applica alle seguenti obbligazioni contenute in accordi verticali:
a) un obbligo di non concorrenza, diretto o indiretto, la cui durata sia indeterminata o superiore a cinque anni; un obbligo di non concorrenza tacitamente rinnovabile oltre i cinque anni si considera concluso per una durata indeterminata; tuttavia, tale limite di cinque anni non si applica se i beni o servizi oggetto del contratto sono venduti dall'acquirente in locali e terreni di proprietà del fornitore o da questi affittati presso terzi non collegati all'acquirente, purché la durata dell'obbligo di non concorrenza non sia superiore al periodo di occupazione dei locali e terreni da parte dell'acquirente;
b) un obbligo diretto o indiretto che imponga all'acquirente, una volta giunto a scadenza l'accordo, di non produrre, acquistare, vendere o rivendere determinati beni o servizi, salvo che tale obbligo
- si riferisca a beni o servizi in concorrenza con i beni o servizi contrattuali,
- sia limitato ai locali e terreni da cui l'acquirente ha operato durante il periodo contrattuale, e
- sia indispensabile per proteggere il 'know-how' trasferito dal fornitore all'acquirente
e a condizione che la durata di quest'obbligo di non-concorrenza sia limitata ad un periodo di un anno a decorrere dalla scadenza dell'accordo; tale obbligo lascia impregiudicata la possibilità di imporre una restrizione non limitata nel tempo in relazione all'utilizzazione ed alla diffusione del 'know-how' che non sia divenuto di pubblico dominio;
c) un obbligo diretto o indiretto che imponga ai membri di un sistema di distribuzione selettiva di non vendere marche di particolari fornitori concorrenti.

Articolo 6
La Commissione può revocare il beneficio dell'applicazione del presente regolamento, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 19/65/CEE, qualora constati, in un caso determinato, che gli accordi verticali cui si applica il presente regolamento producono tuttavia taluni effetti incompatibili con le condizioni dell'articolo 81, paragrafo 3, in particolare qualora l'accesso al mercato rilevante o la concorrenza sul medesimo subiscano restrizioni significative a causa dell'effetto cumulato di reti parallele di restrizioni verticali simili poste in essere da fornitori o acquirenti concorrenti.

Articolo 7

Quando, in un caso determinato, gli accordi verticali cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 2 producano effetti incompatibili con le condizioni stabilite dall'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, nel territorio di uno Stato membro, o in una parte di esso avente tutte le caratteristiche di un mercato geografico distinto l'autorità competente di tale Stato membro può revocare il beneficio dell'applicazione del presente regolamento su tale territorio, alle stesse condizioni previste dall'articolo 6.

Articolo 8

1. Conformemente all'articolo 1 bis del regolamento n. 19/65/CE del Consiglio come emendato, la Commissione può dichiarare mediante regolamento che, nei casi in cui reti parallele di restrizioni verticali simili coprano più del 50 % di un mercato rilevante, il presente regolamento non si applica agli accordi verticali contenenti specifiche restrizioni relative a tale mercato.
2. Un regolamento adottato in virtù del paragrafo 1 non si applica prima di sei mesi dalla data della sua adozione.

Articolo 9

1. La quota di mercato del 30 % di cui all'articolo 3, paragrafo 1, viene calcolata sulla base del valore delle vendite sul mercato dei beni o servizi oggetto del contratto ed degli altri beni o servizi venduti dal fornitore che siano considerati intercambiabili o sostituibili dall'acquirente, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell'uso al quale sono destinati. Qualora non siano disponibili dati relativi al valore delle vendite, la quota di mercato dell'impresa interessata può essere stabilita usando stime basate su altre affidabili informazioni di mercato, ivi compresi i volumi delle vendite sul mercato. Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 2, il calcolo della quota di mercato viene effettuato, rispettivamente, sulla base del valore degli acquisti sul mercato o in base ad una stima di questo.
2. Ai fini dell'applicazione della soglia di quota di mercato di cui all'articolo 3 si applica quanto segue:
a) la quota di mercato viene calcolata sulla base dei dati relativi all'anno civile precedente;
b) la quota di mercato include i beni o i servizi forniti ai fini della rivendita a distributori integrati;
c) se la quota di mercato non supera inizialmente il 30 % ma successivamente supera tale livello senza tuttavia eccedere il 35 %, l'esenzione di cui all'articolo 2 continua ad applicarsi per un periodo di due anni civili consecutivi a decorrere dall'anno in cui la soglia del 30 % è stata superata per la prima volta;
d) se la quota di mercato non supera inizialmente il 30 % ma supera in seguito il 35 %, l'esenzione di cui all'articolo 2 continua ad applicarsi per un periodo di un anno civile a decorrere dall'anno in cui la soglia del 35 % è stata superata per la prima volta;
e) i benefici previsti alle lettere c) e d) non possono essere cumulati in modo da eccedere un periodo di due anni civili.

Articolo 10

1. Ai fini del calcolo del fatturato annuo complessivo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e articolo 2, paragrafo 4, vanno addizionati i fatturati, al netto di imposte e tasse, realizzati per tutti i beni e servizi durante il precedente esercizio dall'impresa contraente e dalle imprese ad essa collegate. A tal fine non si tiene conto delle transazioni commerciali intervenute fra l'impresa contraente e le imprese ad essa collegate, né di quelle intervenute fra queste ultime.
2. L'esenzione di cui all'articolo 2 resta di applicazione se la soglia di fatturato annuo complessivo viene superata nel corso di due esercizi consecutivi, di non oltre il 10 %.

Articolo 11

1. Ai fini del presente regolamento i termini 'impresa', 'fornitore' e 'acquirente' includono le imprese a questi rispettivamente collegate.
2. Sono imprese collegate le seguenti:
a) le imprese nelle quali una parte dell'accordo detiene, direttamente o indirettamente:
- il potere di esercitare più della metà dei diritti di voto, o
- il potere di nominare più della metà dei membri del consiglio di vigilanza o di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa, o
- il diritto di gestire gli affari dell'impresa;
b) le imprese che, direttamente o indirettamente, detengono nei confronti di una delle parti dell'accordo i diritti o i poteri elencati alla lettera a);
c) le imprese nei confronti delle quali un'impresa di cui alla lettera b) detiene, direttamente o indirettamente, i diritti o i poteri elencati alla lettera a);
d) le imprese nelle quali una parte dell'accordo insieme con una o più imprese di cui alle lettere a), b) e c) o nelle quali due o più imprese di cui alle lettere a), b) e c) detengono congiuntamente i diritti o i poteri di cui alla lettera a);
e) le imprese nelle quali i diritti o i poteri di cui alla lettera a) sono detenuti congiuntamente
- dalle parti dell'accordo o dalle rispettive imprese collegate ai sensi delle lettere da a) a d), o
- da una o più parti dell'accordo, ovvero da una o più imprese ad esse collegate ai sensi delle lettere da a) a d) e da una o più imprese terze.
3. Ai fini dell'articolo 3, la quota di mercato detenuta dalle imprese di cui al paragrafo 2, lettera e), del presente articolo viene ripartita in eguale misura tra ciascuna delle imprese che detengono i diritti o i poteri elencati al paragrafo 2, lettera a).

Articolo 12

1. L'esenzione di cui ai regolamenti della Commissione (CEE) n. 1983/83(4), (CEE) n. 1984/83(5) e (CEE) n. 4087/88(6) è prorogata fino al 31 maggio 2000.
2. Il divieto di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica durante il periodo compreso tra il 1o giugno 2000 e il 31 dicembre 2001 agli accordi già in vigore al 31 maggio 2000 che non soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento ma soddisfano le condizioni di esenzione di cui ai regolamenti (CEE) n. 1983/83, (CEE) n. 1984/83 o (CEE) n. 4087/88.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2000.
Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 2000, ad eccezione dell'articolo 12, paragrafo 1, il quale si applica a decorrere dal 1o gennaio 2000.
Il presente regolamento scade il 31 maggio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Regolamento CE n. 2658/2000 della Commissione del 29 novembre 2000 relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi di specializzazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2821/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera c),

dopo aver pubblicato il progetto del presente regolamento,

sentito il comitato in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2821/71 conferisce alla Commissione il potere di applicare, mediante regolamento, l'articolo 81, paragrafo 3 (ex articolo 85, paragrafo 3), del trattato CE a categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate rientranti nel campo di applicazione del paragrafo 1 dello stesso articolo e aventi per oggetto la specializzazione, ivi compresi gli accordi necessari per la sua realizzazione.

(2) In conformità del regolamento (CEE) n. 2821/71, la Commissione ha adottato, in particolare, il regolamento (CEE) n. 417/85, del dicembre 1984, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di specializzazione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2236/97. Il periodo di vigenza del regolamento (CEE) n. 417/85 termina il 31 dicembre 2000.

(3) Il nuovo regolamento deve soddisfare la duplice esigenza di assicurare l'efficace tutela della concorrenza e di offrire alle imprese la necessaria certezza del diritto. Nel perseguire tali obiettivi occorre tenere conto della necessità di semplificare per quanto possibile la vigilanza amministrativa ed il quadro legislativo. Al di sotto di un certo livello di potere di mercato si può in genere presumere, ai fini dell'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE, che gli effetti positivi degli accordi di specializzazione prevalgano sugli effetti negativi per la concorrenza.

(4) Il regolamento (CEE) n. 2821/71 prescrive che il regolamento di esenzione della Commissione definisca le categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate cui esso si applica, indichi le restrizioni o le clausole che possono o che non possono figurare negli accordi, decisioni e pratiche concordate e precisi le clausole che devono figurare negli accordi, decisioni e pratiche concordate o le ulteriori condizioni che devono essere soddisfatte.

(5) È opportuno abbandonare l'impostazione basata su un elenco di clausole esentate e privilegiare invece la definizione di categorie di accordi esentati dentro una determinata soglia di potere di mercato, precisando le restrizioni o le clausole che non possono figurare in tali accordi. Questa scelta è coerente con un'impostazione di tipo economico intesa a valutare le ripercussioni degli accordi sul mercato rilevante.

(6) Ai fini dell'applicazione mediante regolamento dell'articlo 81, paragrafo 3, del trattato CE non è necessario definire gli accordi che possono rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE. Nella valutazione individuale degli accordi di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE si deve tenere conto di diversi fattori ed in particolare della struttura del mercato rilevante.

(7) Il beneficio dell'esenzione per categoria deve essere limitato agli accordi che si possano, con sufficiente certezza, presumere conformi alle condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE.

(8) Gli accordi di specializzazione della produzione contribuiscono in generale a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti in quanto le imprese, concentrando la loro attività di fabbricazione su determinati prodotti, possono operare in modo più razionale ed offrire detti prodotti a prezzi ridotti. Si può in linea generale ritenere che gli accordi di specializzazione relativi alla prestazione di servizi determino miglioramenti analoghi. È ragionevole presumere che, in presenza di una concorrenza effettiva, gli utilizzatori beneficeranno di una congrua parte dell'utile che ne deriva.

(9) Tali vantaggi discendono nello stesso modo dagli accordi in base ai quali uno dei partecipanti rinuncia a favore di un altro a fabbricare determinati prodotti o a prestare determinati servizi ('specializzazione unilaterale'), dagli accordi in base ai quali ciascuno dei partecipanti rinuncia a favore di un altro a fabbricare determinati prodotti o a prestare determinati servizi ('specializzazione riciproca') e dagli accordi con i quali i partecipanti si impegnano a fabbricare determinati prodotti o prestare determinati servizi in comune ('produzione in comune').

(10) Poiché gli accordi di specializzazione unilaterale tra imprese che non sono concorrenti possono beneficiare dell'esenzione per categoria prevista dal regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate(5), l'applicazione del presente regolamento per quanto riguarda gli accordi di specializzazione unilaterale deve essere limitata agli accordi tra imprese concorrenti.

(11) Tutti gli altri accordi conclusi tra imprese in merito alle modalità della specializzazione nella produzione di beni e/o servizi devono rientrare nel campo d'applicazione del presente regolamento. L'esenzione per categoria deve applicarsi anche alle clausole contenute in accordi di specializzazione che, pur non costituendo l'oggetto principale di tali accordi, sono direttamente collegate e necessarie alla loro realizzazione, nonché a taluni accordi di acquisto e di commercializzazione ad essi collegati.

(12) Affinché i benefici della specializzazione vengano conseguiti senza che una parte sia costretta ad abbandonare il mercato a valle della produzione, gli accordi di specializzazione unilaterale e reciproca devono rientrare nell'ambito del presente regolamento solo qualora contengano obblighi di fornitura e di acquisto. Tali obblighi possono, ma non devono, avere carattere esclusivo.

(13) Qualora sul mercato rilevante la quota della imprese partecipanti non superi il 20 %, si può presumere che gli accordi di specializzazione quali definiti nel presente regolamento determinino vantaggi economici in termini di economie di scala o di raggio d'azione, ovvero di migliori tecnologie produttive, e riservino agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva.

(14) Il presente regolamento non deve esentare accordi che contengano restrizioni non indispensabili per il conseguimento degli effetti positivi di cui sopra. In linea generale, alcune gravi restrizioni della concorrenza relative alla fissazione dei prezzi praticati a terzi, alla limitazione della produzione o delle vendite ed alla ripartizione di mercati o clienti devono essere escluse dal beneficio della presente esenzione per categoria indipendentemente dalla quota di mercato detenuta dalle imprese interessate.

(15) La delimitazione basata sulla quota di mercato, l'esclusione di taluni accordi dall'esenzione prevista dal presente regolamento e le condizioni ivi stabilite garantiranno generalmente che gli accordi cui si applica l'esenzione per categoria non consentano alle imprese partecipanti di eliminare la concorrenza in relazione ad una parte considerevole dei prodotti o dei servizi in questione.

(16) In casi particolari in cui gli accordi rientranti nell'ambito del presente regolamento producano nondimeno effetti incompatibili con l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE, la Commissione potrà revocare il beneficio dell'esenzione per categoria.

(17) Al fine di facilitare la conclusione di accordi di specializzazione, che possono avere per le imprese interessate incidenze di ordine strutturale, il periodo di vigenza del presente regolamento deve essere fissato in dieci anni.

(18) Il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione dell'articolo 82 del trattato CE.

(19) Secondo il principio della preminenza del diritto comunitario, nessuna misura presa in attuazione di disposizioni nazionali in materia di concorrenza deve ledere l'applicazione uniforme delle norme comunitarie in materia di concorrenza all'interno del mercato comune e la piena efficacia delle misure adottate in applicazione di tali norme, incluso il presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Esenzione

1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, il paragrafo 1 dell'articolo 81 del trattato CE è dichiarato inapplicabile, a norma del paragrafo 3 dello stesso articolo, ai seguenti accordi (in appresso 'accordi di specializzazione') conclusi tra due o più imprese (in appresso 'le parti'), in merito alle modalità della specializzazione nella fabbricazione di prodotti:
a) accordi di specializzazione unilaterale, in forza dei quali una parte acconsente a cessare la fabbricazione di determinati prodotti o ad astenersi dalla fabbricazione di tali prodotti e ad acquistarli da un'impresa concorrente, la quale si impegna a fabbricare e fornire i prodotti in questione, o
b) accordi di specializzazione reciproca, in forza dei quali due o più parti acconsentono reciprocamente a cessare o astenersi dalla fabbricazione di determinati prodotti non identici e ad acquistare tali prodotti dalle controparti, le quali si impegnano a fornirli, o
c) accordi di produzione in comune, in forza dei quali due o più parti convengono di fabbricare in comune determinati prodotti.
L'esenzione si applica nella misura in cui tali accordi di specializzazione contengano restrizioni della concorrenza rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE.
2. L'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica anche alle disposizioni contenute in accordi di specializzazione che, pur non costituendo l'oggetto principale di tali accordi, sono direttamente collegate e necessarie alla loro realizzazione, come quelle relative all'acquisizione o all'utilizzazione di diritti di proprietà immateriale.
Il primo comma non si applica alle disposizioni aventi lo stesso oggetto delle restrizioni della concorrenza elencate all'articolo 5, paragrafo 1.


Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) 'accordo': un accordo, una decisione di un'associazione di imprese o una pratica concordata;
2) 'imprese partecipanti': le imprese parti dell'accordo e le relative imprese collegate;
3) 'imprese collegate':
a) le imprese nelle quali una parte dell'accordo detiene, direttamente o indirettamente:
I) il potere di esercitare più della metà dei diritti di voto, o
II) il potere di nominare più della metà dei membri del consiglio di vigilanza o di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa, o
III) il diritto di gestire gli affari dell'impresa;
b) le imprese che, direttamente o indirettamente, detengono nei confronti di una delle parti dell'accordo i diritti o i poteri di cui alla lettera a);
c) le imprese nei confronti delle quali un'impresa di cui alla lettera b) detiene, direttamente o indirettamente, i diritti o i poteri di cui alla lettera a);
d) le imprese nelle quali una parte dell'accordo insieme con una o più imprese di cui alle lettere a), b) o c), ovvero due o più di queste ultime imprese, detengono congiuntamente i diritti o i poteri di cui alla lettera a);
e) le imprese nelle quali i diritti o i poteri di cui alla lettera a) sono detenuti congiuntamente:
I) dalle parti dell'accordo o dalle relative imprese collegate ai sensi delle lettere da a) a d), o
II) da una o più parti dell'accordo o imprese ad esse collegate ai sensi delle lettere da a) a d) e da una o più imprese terze.
4) 'prodotto': bene e/o servizio, inclusi sia i beni e/o servizi intermedi che i beni e/o servizi finali, ad eccezione dei servizi di distribuzione e locazione;
5) 'produzione o fabbricazione': la produzione di beni o la prestazione di servizi, anche in subfornitura;
6) 'mercato rilevante': l'ambito produttivo e geografico cui appartengono i prodotti oggetto di un accordo di specializzazione;
7) 'impresa concorrente': un'impresa attiva sul mercato rilevante ('concorrente effettivo'), ovvero un'impresa disposta, in base a considerazioni realistiche, ad effettuare gli investimenti supplementari o sostenere gli ulteriori costi di conversione necessari al fine di penetrare sul mercato rilevante nell'ipotesi di un incremento modesto ma permanente dei prezzi relativi ('concorrente potenziale');
8) 'obbligo di fornitura esclusiva': l'obbligo di non fornire ad imprese concorrenti che non siano parti dell'accordo il prodotto oggetto dell'accordo di specializzazione;
9) 'obbligo di acquisto esclusivo': l'obbligo di acquistare il prodotto cui si riferisce l'accordo di specializzazione solo dalla parte che si impegna a fornirlo.


Articolo 3
Accordi di acquisto e di commercializzazione


L'esenzione di cui all'articolo 1 si applica anche nei casi in cui:
a) le parti assumono un obbligo di acquisto esclusivo e/o di fornitura esclusiva nell'ambito di un accordo di specializzazione unilaterale o reciproca ovvero di un accordo di produzione in comune, o
b) le parti non vendono in modo indipendente i prodotti oggetto dell'accordo di specializzazione, ma provvedono alla distribuzione in comune, ovvero convengono di designare un terzo quale distributore, su base esclusiva o meno, nell'ambito di un accordo di produzione in comune, purché il terzo in questione non sia un'impresa concorrente.


Articolo 4
Soglia basata sulla quota di mercato


L'esenzione di cui all'articolo 1 si applica a condizione che la quota di mercato detenuta congiuntamente dalle imprese partecipanti non superi il 20 % del mercato rilevante.


Articolo 5
Accordi esclusi dal beneficio dell'esenzione


1. L'esenzione di cui all'articolo 1 non si applica agli accordi che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori soggetti al controllo delle parti, hanno per oggetto quanto segue:
a) la fissazione dei prezzi in caso di vendita dei prodotti a terzi;
b) la limitazione della produzione o delle vendite, o
c) la ripartizione dei mercati o della clientela.
2. Il paragrafo 1 non si applica:
a) alle disposizioni relative alle quantità di prodotti concordate nel contesto di accordi di specializzazione unilaterale o reciproca, né alla definizione della capacità e del volume della produzione di un'impresa comune di produzione nel contesto di un accordo di produzione in comune;
b) alla fissazione, da parte di un'impresa comune di produzione, di obiettivi di vendita e dei prezzi praticati nei confronti dei suoi clienti diretti, nell'ambito dell'articolo 3, lettera b).


Articolo 6
Applicazione della soglia basata sulla quota di mercato

1. Ai fini dell'applicazione della soglia basata sulla quota di mercato di cui all'articolo 4, si applicano le norme seguenti:
a) la quota di mercato viene calcolata sulla base del valore delle vendite sul mercato; qualora non siano disponibili dati relativi al valore delle vendite, la quota di mercato dell'impresa interessata può essere determinata usando stime basate su altre informazioni attendibili, ivi compresi i volumi delle vendite sul mercato;
b) la quota di mercato viene calcolata sulla base dei dati relativi all'anno civile precedente;
c) la quota di mercato detenuta dalle imprese di cui all'articolo 2, punto 3 lettera e), viene ripartita in eguale misura tra ciascuna delle imprese che possiedono i diritti o i poteri elencati all'articolo 2, punto 3, lettera a).
2. Se la quota di mercato di cui all'articolo 4 inizialmente non è superiore al 20 %, ma successivamente supera tale livello senza tuttavia eccedere il 25 %, l'esenzione di cui all'articolo 1 continua ad applicarsi nei due anni civili successivi all'anno in cui la soglia del 20 % è stata superata per la prima volta.
3. Se la quota di mercato di cui all'articolo 4 inizialmente non è superiore al 20 %, ma successivamente supera il 25 %, l'esenzione di cui all'articolo 1 continua ad applicarsi nell'anno civile successivo all'anno in cui la soglia del 25 % è stata superata per la prima volta.
4. I benefici previsti nei paragrafi 2 e 3 non possono essere cumulati in modo da eccedere la durata di due anni civili.

Articolo 7
Revoca


La Commissione può revocare il beneficio dell'applicazione del presente regolamento, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2821/71, qualora constati, d'ufficio o su richiesta di uno Stato membro o di persone fisiche o giuridiche che facciano valere un interesse legittimo, che in un caso determinato un accordo cui si applichi l'esenzione di cui all'articolo 1 produce effetti incompatibili con le condizioni dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE e in particolare qualora:
a) l'accordo non determini una razionalizzazione sostanziale o gli utilizzatori non beneficino di una congrua parte dell'utile che ne deriva, o
b) i prodotti oggetto della specializzazione non siano sottoposti, in tutto il mercato comune o in una parte sostanziale di esso, alla concorrenza effettiva di prodotti identici o considerati analoghi dagli utilizzatori per le loro caratteristiche, i loro prezzi e l'uso al quale sono destinati.

Articolo 8
Periodo transitorio


Il divieto di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica durante il periodo compreso tra il 1o gennaio 2001 ed il 30 giugno 2002 agli accordi già in vigore al 31 dicembre 2000 che non rispondono alle condizioni di cui al presente regolamento ma soddisfano le condizioni di esenzione di cui al regolamento (CEE) n. 417/85.

Articolo 9
Periodo di validità

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2001.
Il presente regolamento scade il 31 dicembre 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ('de minimis')

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, in particolare l'articolo 2,
previa pubblicazione del progetto del presente regolamento,
sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,
considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 994/98 abilita la Commissione a fissare, mediante regolamento, una soglia al di sotto della quale si ritiene che gli aiuti non corrispondano a tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e non siano pertanto soggetti alla procedura di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(2) La Commissione ha applicato gli articoli 87 e 88 del trattato e in particolare ha chiarito in numerose decisioni la nozione di aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1. La Commissione ha inoltre esposto la sua politica riguardo ad una soglia de minimis, al di sotto della quale l'articolo 87, paragrafo 1, si può considerare inapplicabile, da ultimo nella comunicazione relativa agli aiuti de minimis. Alla luce dell'esperienza acquisita ed al fine di accrescere la trasparenza e la certezza del diritto, è opportuno che la regola de minimis venga stabilita in un regolamento.

(3) Tenuto conto delle speciali disposizioni applicabili ai settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, nonché dei trasporti, e del rischio che in tali settori persino aiuti di importo limitato possano corrispondere ai criteri di applicazione del divieto di cui all'articolo 87, paragrafo 1, è opportuno che il presente regolamento non si applichi a tali settori.

(4) Alla luce dell'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, il presente regolamento non deve esentare gli aiuti all'esportazione né quelli che favoriscono la produzione interna rispetto ai prodotti importati. Non rientrano normalmente negli aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali o quelli per studi o servizi di consulenza, necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato.

(5) Alla luce dell'esperienza maturata dalla Commissione è possibile stabilire che gli aiuti non eccedenti un massimale di 100000 EUR su un periodo di tre anni non incidono sugli scambi tra gli Stati membri, non falsano né minacciano di falsare la concorrenza e non rientrano pertanto nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Il periodo di riferimento di tre anni deve avere carattere mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nei tre anni precedenti deve essere ricalcolato. L'aiuto de minimis si deve considerare erogato nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso. La regola de minimis lascia impregiudicata la possibilità che le imprese ricevano, anche per lo stesso progetto, aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria.

(6) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di corretta applicazione della soglia de minimis, è opportuno che gli Stati membri applichino lo stesso metodo di calcolo. Per facilitare tale calcolo ed in conformità alla prassi attualmente seguita nell'applicazione della regola de minimis, è opportuno che gli aiuti diversi dalle sovvenzioni dirette in denaro vengano convertiti in equivalente sovvenzione lordo. Il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti erogabili in più quote e degli aiuti sotto forma di prestiti agevolati richiede l'applicazione dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione della sovvenzione. Per un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento sono i tassi di riferimento, a condizione che, nel caso dei prestiti agevolati, questi siano assistiti dalle normali garanzie e non comportino rischi eccessivi. I tassi di riferimento devono essere quelli fissati periodicamente dalla Commissione sulla base di criteri oggettivi e pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e su Internet.

(7) La Commissione ha il dovere di assicurare il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato, ed in particolare, nel caso degli aiuti concessi a titolo della regola de minimis, il rispetto delle condizioni ad essa attinenti. In forza del dovere di collaborazione di cui all'articolo 10 del trattato, gli Stati membri sono tenuti a facilitare l'adempimento di detto compito, instaurando modalità di controllo tali da garantire che l'importo complessivo degli aiuti accordati ad uno stesso beneficiario, a titolo della regola de minimis, non ecceda il massimale di 100000 EUR su un periodo di tre anni. A tal fine è opportuno che gli Stati membri, quando erogano un aiuto rispondente a tale regola, informino i beneficiari della natura de minimis dell'aiuto, ottengano dall'impresa interessata informazioni dettagliate sugli eventuali altri aiuti de minimis ricevuti dall'impresa negli ultimi tre anni e controllino accuratamente che il nuovo aiuto de minimis non comporterà il superamento del massimale. Come alternativa, il rispetto del massimale può essere garantito per mezzo di un registro centrale.

(8) Alla luce dell'esperienza della Commissione, ed in particolare della frequenza con la quale è in genere necessario procedere a una revisione della politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il presente regolamento giungesse a scadenza senza essere prorogato, gli Stati membri devono disporre, per i regimi di aiuti de minimis di cui al presente regolamento, di un periodo di adeguamento di sei mesi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Campo di applicazione
Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione di quelli concessi:
a) al settore dei trasporti e alle attività legate alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato;
b) a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
c) agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati.

Articolo 2
Aiuti de minimis
1. Si ritiene che gli aiuti non corrispondano a tutti i criteri per l'applicazione del divieto di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e che non siano pertanto soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, qualora essi soddisfino le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.
2. L'importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad una medesima impresa non può superare 100000 EUR su un periodo di tre anni. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito.
3. Il massimale di cui al paragrafo 2 è espressa in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo.
Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto, nel caso di un prestito agevolato, è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.

Articolo 3
Cumulo e controllo

1. Quando uno Stato membro concede un aiuto de minimis ad un'impresa, la informa della natura de minimis dell'aiuto stesso e si fa rilasciare dall'impresa informazioni esaurienti su eventuali altri aiuti de minimis dalla stessa ricevuti nei tre anni precedenti.
Lo Stato membro può erogare il nuovo aiuto de minimis soltanto dopo aver accertato che il nuovo aiuto non fa salire l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nel periodo di riferimento di tre anni ad un livello eccedente il massimale di cui all'articolo 2, paragrafo 2.
2. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti de minimis, contenente informazioni complete su tutti gli aiuti de minimis concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro stesso, il requisito di cui al paragrafo 1, secondo comma, non si applica a decorrere dal momento in cui i dati del registro vertono su un periodo retrospettivo di almeno tre anni.
3. Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento. Tali registrazioni contengono tutte le informazioni necessarie per accertare che le condizioni del presente regolamento sono state soddisfatte. Le registrazioni riguardanti un singolo aiuto sono conservate per dieci anni dalla data di concessione e quelle relative ad un regime di aiuti per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto a norma del regime in questione. Su richiesta scritta della Commissione, lo Stato membro interessato le trasmette, entro 20 giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all'importo complessivo dell'aiuto de minimis ricevuto da una impresa determinata.

Articolo 4
Entrata in vigore e periodo di validità

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso resta in vigore fino al 31 dicembre 2006.
2. Alla scadenza del periodo di validità, le disposizioni di cui al presente regolamento continuano ad applicarsi, per un periodo transitorio di sei mesi, ai regimi di aiuti de minimis da esso disciplinati.
Nel corso del periodo transitorio i regimi stessi possono continuare ad essere posti in esecuzione alle condizioni di cui al presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Consiglio CE, Regolamento 16 dicembre 2002, n.1/2003 (CE),

concernente l'applicazione delle regole di concorrenza
di cui agli articoli 81 e 82 del trattato

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 4 gennaio 2003, L 1)IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, http://europa.eu.int/eur-lex/it/index.html

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 83,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(3),

considerando quanto segue:

(1) Per istituire un sistema che impedisca distorsioni della concorrenza nel mercato comune occorre provvedere all'applicazione efficace e uniforme degli articoli 81 e 82 del trattato nella Comunità. Il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli articoli 81 e 82(4) del trattato(5), ha permesso lo sviluppo di una politica comunitaria in materia di concorrenza che ha contribuito alla diffusione di una cultura della concorrenza nella Comunità. Oggi, tuttavia, alla luce dell'esperienza acquisita, è opportuno sostituire detto regolamento per introdurre disposizioni adeguate alle sfide di un mercato integrato e di un futuro allargamento della Comunità.

(2) È necessario, in particolare, rivedere le modalità di applicazione della deroga al divieto di accordi restrittivi della concorrenza di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato. A tale riguardo va tenuto conto, ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 2, lettera b), del trattato, della necessità di esercitare una sorveglianza efficace e, nel contempo, di semplificare, per quanto possibile, il controllo amministrativo.

(3) Il sistema centralizzato istituito dal regolamento n. 17 non è più in grado di garantire un equilibrio fra questi due obiettivi. Esso frena l'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie da parte delle giurisdizioni e delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri, mentre il sistema di notificazione che esso comporta impedisce alla Commissione di concentrarsi sulla repressione delle infrazioni più gravi. Esso impone inoltre ingenti costi alle imprese.

(4) L'attuale sistema dovrebbe pertanto essere sostituito con un sistema di eccezione direttamente applicabile, in base al quale le autorità garanti della concorrenza e le giurisdizioni degli Stati membri siano competenti non solo ad applicare l'articolo 81, paragrafo 1 e l'articolo 82 del trattato, direttamente applicabili in virtù della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, ma anche l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato.

(5) Per garantire l'applicazione efficace delle regole di concorrenza comunitarie e nel contempo il rispetto dei diritti fondamentali di difesa, il presente regolamento dovrebbe disciplinare l'onere della prova ai sensi degli articoli 81 e 82 del trattato. Alla parte o all'autorità che asserisce un'infrazione all'articolo 81, paragrafo 1, o dell'articolo 82 del trattato dovrebbe spettare l'onere di provare l'esistenza di tale infrazione al livello giuridico richiesto. All'impresa o all'associazione di imprese che invocano il beneficio della difesa contro l'esistenza di un'infrazione dovrebbe spettare l'onere di provare al livello giuridico richiesto, che le condizioni per l'applicazione di detta difesa sono soddisfatte. Il presente regolamento non incide né sulle norme nazionali in materia di grado di intensità della prova né sugli obblighi delle autorità garanti della concorrenza e delle giurisdizioni nazionali degli Stati membri inerenti all'accertamento dei fatti pertinenti di un caso, purché dette norme e detti obblighi siano compatibili con i principi generali del diritto comunitario.

(6) Per garantire un'efficace applicazione delle regole di concorrenza comunitarie sarebbe opportuno coinvolgere in maggior misura le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri. A tal fine, ad esse dovrebbe essere conferito il potere di applicare il diritto comunitario.

(7) Le giurisdizioni nazionali svolgono una funzione essenziale nell'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie. Esse tutelano i diritti soggettivi garantiti dal diritto comunitario nelle controversie fra privati, in particolare accordando risarcimenti alle parti danneggiate dalle infrazioni. Le giurisdizioni nazionali svolgono sotto questo aspetto un ruolo complementare rispetto a quello delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri. Occorrerebbe quindi consentire loro di applicare pienamente gli articoli 81 e 82 del trattato.

(8) Per garantire l'effettiva applicazione delle regole di concorrenza comunitarie e il corretto funzionamento del meccanismo di cooperazione contenuto nel presente regolamento è necessario imporre alle autorità garanti della concorrenza e alle giurisdizioni degli Stati membri di applicare anche gli articoli 81 e 82 del trattato allorché applicano il diritto nazionale in materia di concorrenza ad accordi e prassi che possono pregiudicare il commercio tra Stati membri. Per creare condizioni eque per gli accordi, per le decisioni di associazioni di imprese e per le pratiche concordate nel mercato interno è inoltre necessario definire, a norma dell'articolo 83, paragrafo 2, lettera e), del trattato, i rapporti fra le legislazioni nazionali e il diritto comunitario in materia di concorrenza. A tal fine è necessario prevedere che l'applicazione delle legislazioni nazionali in materia di concorrenza agli accordi, decisioni o pratiche concordate ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato non possa comportare il divieto di siffatti accordi, decisioni o pratiche concordate se essi non sono vietati anche a norma del diritto comunitario in materia di concorrenza. I concetti di accordi, decisioni e pratiche concordate sono concetti autonomi del diritto comunitario in materia di concorrenza che disciplinano il coordinamento della condotta delle imprese sul mercato secondo l'interpretazione delle giurisdizioni della Comunità. Non dovrebbe essere fatto ostacolo, ai sensi del presente regolamento, all'adozione e all'applicazione da parte degli Stati membri, nei rispettivi territori, di leggi nazionali sulla concorrenza più severe che vietano o sanzionano un comportamento unilaterale delle imprese. Tali leggi nazionali più severe possono prevedere disposizioni che vietano o sanzionano un comportamento illecito nei confronti di imprese economicamente dipendenti. Inoltre il presente regolamento non si applica a leggi nazionali che impongono sanzioni penali a persone fisiche, salvo qualora tali sanzioni costituiscano gli strumenti tramite i quali sono attuate le regole di concorrenza applicabili alle imprese.

(9) Gli articoli 81 e 82 del trattato hanno l'obiettivo di proteggere la concorrenza sul mercato. Il presente regolamento, che viene adottato per attuare tali disposizioni del trattato, non osta a che gli Stati membri applichino nei rispettivi territori una legislazione nazionale che tutela altri legittimi interessi, a condizione che essa sia compatibile con i principi generali e con le altre disposizioni del diritto comunitario. Nella misura in cui tale legislazione nazionale persegue prevalentemente un obiettivo diverso da quello della protezione della concorrenza sul mercato, le autorità garanti della concorrenza e le giurisdizioni degli Stati membri possono applicare tale legislazione nei rispettivi territori. Gli Stati membri possono pertanto, a norma del presente regolamento, attuare nei rispettivi territori una legislazione nazionale che vieti o sanzioni pratiche commerciali sleali, siano esse unilaterali o contrattuali. Una siffatta legislazione persegue un obiettivo specifico, a prescindere dagli effetti reali o presunti di tali atti sulla concorrenza nel mercato. Ciò è particolarmente vero per la legislazione che vieta alle imprese di imporre ai loro partner commerciali, di ottenere o di tentare di ottenere dagli stessi condizioni non giustificate, sproporzionate o irragionevoli.

(10) I regolamenti del Consiglio 19/65/CEE(6), (CEE) n. 2821/71(7), (CEE) n. 3976/87(8), (CEE) n. 1534/91(9) o (CEE) n. 479/92(10) autorizzano la Commissione ad applicare l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato mediante regolamento a determinate categorie di accordi, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate. Nei settori definiti da tali regolamenti, la Commissione ha adottato e può continuare ad adottare i cosiddetti regolamenti d'esenzione per categoria, mediante i quali dichiara inapplicabile l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato a categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate. Qualora accordi, decisioni e pratiche concordate cui si applicano tali regolamenti abbiano tuttavia effetti incompatibili con l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri dovrebbero avere il potere di revocare in uno specifico caso il beneficio dell'esenzione per categoria.

(11) Per vegliare sull'applicazione delle disposizioni del trattato la Commissione dovrebbe poter adottare, nei confronti di imprese o di associazioni di imprese, decisioni dirette a far cessare le infrazioni agli articoli 81 e 82 del trattato. Qualora sussista un legittimo interesse, la Commissione dovrebbe inoltre poter adottare decisioni volte a constatare infrazioni già cessate, anche ove non proceda a comminare ammende. Il presente regolamento dovrebbe inoltre prevedere espressamente il potere, riconosciuto alla Commissione dalla Corte di giustizia, di adottare decisioni che dispongano misure cautelari.

(12) Il presente regolamento dovrebbe prevedere espressamente il potere della Commissione di imporre qualsiasi rimedio, comportamentale o strutturale, necessario a far cessare effettivamente l'infrazione, tenendo conto del principio di proporzionalità. I rimedi strutturali dovrebbero essere imposti solo quando non esiste un rimedio comportamentale parimenti efficace o quando un rimedio comportamentale parimenti efficace risulterebbe più oneroso, per l'impresa interessata, del rimedio strutturale. Modifiche alla struttura di un'impresa quale si presentava prima dell'infrazione sarebbero proporzionate solo in presenza di un rischio sostanziale del perdurare o del ripetersi dell'infrazione derivante dalla struttura stessa dell'impresa.

(13) Qualora, nel corso di un procedimento che potrebbe portare a vietare un accordo o pratica concordata, le imprese propongano alla Commissione degli impegni tali da rispondere alle sue preoccupazioni, la Commissione, mediante decisione, dovrebbe poter rendere detti impegni obbligatori per le imprese interessate. Le decisioni concernenti gli impegni dovrebbero accertare che l'intervento della Commissione non è più giustificato, senza giungere alla conclusione dell'eventuale sussistere o perdurare di un'infrazione. Le decisioni concernenti gli impegni non pregiudicano la facoltà delle autorità garanti della concorrenza e delle giurisdizioni degli Stati membri di procedere a detto accertamento e di prendere una decisione. Le decisioni concernenti gli impegni non sono opportune nei casi in cui la Commissione intende comminare un'ammenda.

(14) Può inoltre essere utile, in casi eccezionali dettati da ragioni di interesse pubblico comunitario, che la Commissione adotti decisioni di natura dichiarativa in ordine all'inapplicabilità del divieto di cui all'articolo 81 o all'articolo 82 del trattato, al fine di rendere chiara la legislazione e di garantirne un'applicazione coerente nella Comunità, in particolare per quanto riguarda nuovi tipi di accordi o di pratiche non consolidati nella giurisprudenza e prassi amministrativa esistenti.

(15) La Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri dovrebbero formare insieme una rete di pubbliche autorità che applicano le regole di concorrenza comunitarie in stretta cooperazione. A tal fine è necessario istituire dei meccanismi di informazione e di consultazione. La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, stabilirà e sottoporrà a revisione altre modalità di cooperazione all'interno della rete.

(16) Nonostante disposizioni nazionali contrarie, lo scambio di informazioni e l'utilizzo delle stesse come mezzo di prova dovrebbe essere consentito tra i membri della rete anche se le informazioni sono riservate. Tali informazioni possono essere utilizzate per l'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato così come per l'applicazione parallela della legislazione nazionale sulla concorrenza, purché questa ultima applicazione si riferisca allo stesso caso e non porti a un risultato diverso. Quando le informazioni scambiate sono utilizzate dall'autorità che le riceve per comminare sanzioni alle imprese, non dovrebbero sussistere altri limiti all'uso delle informazioni oltre all'obbligo di utilizzarle per lo scopo per le quali sono state raccolte, dal momento che le sanzioni comminate alle imprese sono dello stesso tipo in tutti gli ordinamenti. I diritti di difesa di cui godono le imprese nei vari ordinamenti possono essere considerati sufficientemente equivalenti. Per quanto riguarda le persone fisiche, invece, esse possono formare oggetto di tipi di sanzioni sostanzialmente diversi da un ordinamento all'altro. In tal caso è necessario garantire che le informazioni possano essere utilizzate soltanto se sono state raccolte in un modo che rispetta lo stesso livello di protezione dei diritti di difesa delle persone fisiche di quello previsto dalle norme nazionali delle autorità che le ricevono.

(17) Per assicurare un'applicazione coerente delle regole di concorrenza e al contempo una gestione ottimale della rete, è indispensabile mantenere la regola in virtù della quale le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri sono automaticamente private della loro competenza qualora la Commissione avvii un procedimento. Se un'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro si sta già occupando di un caso e la Commissione intende avviare un procedimento, la Commissione dovrebbe adoperarsi in tal senso il più presto possibile. Prima dell'avvio di un procedimento, la Commissione dovrebbe consultare l'autorità nazionale interessata.

(18) Per garantire una ripartizione ottimale dei casi tra le varie autorità nell'ambito della rete occorrerebbe prevedere una disposizione generale che consenta a un'autorità garante della concorrenza di sospendere o chiudere un caso ove un'altra autorità se ne stia già occupando o lo abbia già trattato, affinché ogni caso sia trattato da una sola autorità. Tale disposizione non dovrebbe pregiudicare la possibilità, riconosciuta alla Commissione dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, di respingere una denuncia per mancanza di interesse comunitario anche nel caso in cui nessun'altra autorità garante della concorrenza abbia manifestato l'intenzione di occuparsene.

(19) Il funzionamento del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti istituito dal regolamento n. 17 è risultato molto soddisfacente. Tale comitato si inserisce bene nel nuovo sistema di applicazione decentrata. Occorre pertanto prendere come base le disposizioni del regolamento n. 17 rendendo al tempo stesso più efficace l'organizzazione dei lavori di tale organo. A tale scopo sarebbe utile consentire che i pareri possano essere resi tramite una procedura scritta. Il comitato consultivo dovrebbe inoltre poter fungere da sede di discussione di casi che sono in corso di trattazione da parte delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri, contribuendo così a mantenere coerente l'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie.

(20) Il comitato consultivo dovrebbe essere composto da rappresentanti delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero poter nominare un rappresentante aggiuntivo per le riunioni in cui si discutono questioni di carattere generale. Ciò non pregiudica il fatto che i membri del comitato siano assistiti da altri esperti degli Stati membri.

(21) L'applicazione coerente delle regole di concorrenza richiede inoltre l'istituzione di meccanismi di cooperazione fra la Commissione e le giurisdizioni degli Stati membri. Ciò vale per tutte le giurisdizioni degli Stati membri che applicano gli articoli 81 e 82 del trattato, a prescindere dal fatto che applichino tali regole in controversie tra privati o agendo in quanto autorità pubbliche di esecuzione o in quanto giurisdizioni di ricorso. In particolare, le giurisdizioni nazionali dovrebbero potersi rivolgere alla Commissione per ottenere informazioni o pareri in merito all'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza. Occorrerebbe inoltre che la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri potessero formulare osservazioni per iscritto o oralmente dinanzi alle giurisdizioni chiamate ad applicare l'articolo 81 o l'articolo 82 del trattato. Tali osservazioni dovrebbero essere formulate nel quadro delle regole e prassi procedurali nazionali, comprese quelle intese a tutelare i diritti delle parti. A tal fine sarebbe opportuno assicurare che la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri possano disporre di informazioni sufficienti riguardo ai procedimenti dinanzi alle giurisdizioni nazionali.

(22) Per assicurare il rispetto dei principi della certezza del diritto e dell'applicazione uniforme delle regole di concorrenza comunitarie in un sistema di competenze parallele devono essere evitati i conflitti fra decisioni. Occorre pertanto precisare, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, gli effetti delle decisioni e dei procedimenti della Commissione sulle giurisdizioni e sulle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri. Le decisioni d'impegno adottate dalla Commissione lasciano impregiudicato il potere delle giurisdizioni e delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri di applicare gli articoli 81 e 82 del trattato.

(23) La Commissione dovrebbe disporre in tutta la Comunità del potere di esigere le informazioni necessarie per individuare accordi, decisioni e pratiche concordate vietati dall'articolo 81 del trattato, nonché casi di abuso di posizione dominante vietati dall'articolo 82 del trattato. Nel conformarsi a una decisione della Commissione le imprese non possono essere costrette ad ammettere di aver commesso un'infrazione, ma sono in ogni caso tenute a rispondere a quesiti concreti e a fornire documenti, anche se tali informazioni possono essere utilizzate per accertare contro di esse o contro un'altra impresa l'esistenza di un'infrazione.

(24) La Commissione dovrebbe inoltre disporre del potere di svolgere gli accertamenti necessari per individuare accordi, decisioni e pratiche concordate vietati dall'articolo 81 del trattato, nonché casi di abuso di posizione dominante vietati dall'articolo 82 del trattato. Le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri dovrebbero prestare la loro attiva collaborazione all'esercizio di tali poteri.

(25) Poiché diventa sempre più difficile individuare le infrazioni delle regole di concorrenza, per far sì che questa sia efficacemente tutelata è necessario ampliare i poteri di indagine della Commissione. La Commissione dovrebbe in particolare avere la facoltà di sentire chiunque possa disporre di informazioni utili e di verbalizzarne le dichiarazioni. Nel corso degli accertamenti, gli agenti incaricati dalla Commissione dovrebbero poter apporre sigilli per il tempo necessario agli accertamenti. I sigilli dovrebbero di norma essere apposti per non più di 72 ore. Gli agenti autorizzati dalla Commissione dovrebbero inoltre poter chiedere qualsiasi informazione in relazione all'oggetto e allo scopo dell'accertamento stesso.

(26) L'esperienza ha dimostrato che esistono casi in cui i documenti aziendali sono conservati presso il domicilio dei dirigenti e dei collaboratori delle imprese. Per salvaguardare l'efficacia degli accertamenti sarebbe opportuno pertanto autorizzare l'accesso degli agenti e delle altre persone autorizzate dalla Commissione a tutti i locali in cui possono trovarsi documenti aziendali, comprese le abitazioni private. L'esercizio di quest'ultimo potere dovrebbe tuttavia essere subordinato all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

(27) Fatta salva la giurisprudenza della Corte di giustizia, è utile fissare la portata del controllo che l'autorità giudiziaria nazionale può esercitare quando autorizza, come previsto dalla legislazione nazionale e quale misura precauzionale, l'intervento della forza pubblica allo scopo di sormontare l'eventuale opposizione di un'impresa o l'esecuzione di una decisione di effettuare accertamenti in locali non appartenenti all'impresa. Dalla giurisprudenza si evince che l'autorità giudiziaria nazionale può in particolare chiedere alla Commissione ulteriori informazioni di cui necessita per effettuare i suoi controlli e senza le quali potrebbe rifiutare l'autorizzazione. La giurisprudenza conferma inoltre la competenza delle giurisdizioni nazionali a controllare l'applicazione delle regole nazionali che disciplinano l'attuazione di misure coercitive.

(28) Perché le autorità garanti della concorrenza dei diversi Stati membri abbiano maggiori possibilità di applicare efficacemente gli articoli 81 e 82 del trattato, è utile consentire loro di prestarsi assistenza reciproca mediante lo svolgimento di accertamenti e l'attuazione di altre misure di acquisizione dei fatti.

(29) L'osservanza degli articoli 81 e 82 del trattato e l'adempimento degli obblighi imposti alle imprese e alle associazioni di imprese in forza del presente regolamento dovrebbero poter essere assicurati per mezzo di ammende e di penalità di mora. A tale scopo sarebbe opportuno stabilire ammende di importo adeguato anche per infrazioni alle norme procedurali.

(30) Al fine di assicurare la riscossione effettiva delle ammende irrogate ad associazioni di imprese per infrazioni da esse commesse, è necessario stabilire le condizioni alle quali la Commissione può richiedere il pagamento dell'ammenda ai membri dell'associazione qualora quest'ultima non sia solvibile. Nell'agire in tal senso, la Commissione dovrebbe tener presente la dimensione relativa delle imprese che appartengono all'associazione ed in particolare la posizione delle piccole e medie imprese. Il pagamento dell'ammenda da parte di uno o più membri di un'associazione non pregiudica le norme del diritto nazionale riguardanti la riscossione dell'importo pagato da parte di altri membri dell'associazione.

(31) Le norme relative alla prescrizione in materia di imposizione di ammende e penalità di mora sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 2988/74 del Consiglio(11), che contempla anche le sanzioni applicabili nel settore dei trasporti. In un sistema di competenze parallele, sarebbe opportuno aggiungere agli atti che possono interrompere la prescrizione gli atti procedurali autonomi posti in essere da un'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro. Per chiarire il quadro giuridico sarebbe quindi opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 2988/74 per escluderne l'applicazione al settore disciplinato dal presente regolamento, e occorrerebbe includere nel presente regolamento disposizioni relative alla prescrizione.

(32) Occorrerebbe sancire il diritto delle imprese interessate ad essere sentite dalla Commissione, dare ai terzi i cui interessi possono essere danneggiati da una decisione la possibilità di presentare preventivamente le loro osservazioni, nonché assicurare un'ampia pubblicità alle decisioni adottate. Pur garantendo i diritti di difesa delle imprese interessate, e in particolare il diritto di accesso al fascicolo, è al tempo stesso indispensabile tutelare il segreto aziendale. Occorrerebbe parimenti garantire la riservatezza delle informazioni scambiate in seno alla rete.

(33) Poiché tutte le decisioni adottate dalla Commissione in applicazione del presente regolamento sono soggette al controllo della Corte di giustizia alle condizioni definite dal trattato, sarebbe opportuno attribuire alla Corte di giustizia, in applicazione dell'articolo 229 del trattato, la competenza giurisdizionale anche di merito per quanto riguarda le decisioni mediante le quali la Commissione infligge ammende o penalità di mora.

(34) I principi contemplati dagli articoli 81 e 82 del trattato, così come sono stati applicati dal regolamento n. 17, hanno conferito agli organi della Comunità un ruolo centrale che sarebbe opportuno mantenere, pur coinvolgendo maggiormente gli Stati membri nell'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie. Conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all'articolo 5 del trattato, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per raggiungere il proprio obiettivo, che è quello di permettere un'applicazione efficace delle regole di concorrenza comunitarie.

(35) Al fine di realizzare la piena applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza, gli Stati membri dovrebbero designare delle autorità appositamente preposte all'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato quali autorità pubbliche competenti. Essi dovrebbero poter designare autorità sia amministrative che giudiziarie con il compito di espletare le varie funzioni conferite alle autorità garanti della concorrenza nel presente regolamento. Il presente regolamento riconosce le ampie differenze che esistono nei sistemi pubblici degli Stati membri preposti all'applicazione della legge. Gli effetti dell'articolo 11, paragrafo 6, del presente regolamento dovrebbero applicarsi a tutte le autorità garanti della concorrenza. In deroga a tale regola generale, qualora un'autorità responsabile della fase istruttoria sottoponga un caso ad un'autorità giudiziaria separata, l'articolo 11, paragrafo 6, dovrebbe applicarsi all'autorità responsabile della fase istruttoria alle condizioni stabilite nell'articolo 35, paragrafo 4, del presente regolamento. Se dette condizioni non sono soddisfatte si dovrebbe applicare la regola generale. In ogni caso l'articolo 11, paragrafo 6, non dovrebbe applicarsi alle giurisdizioni che agiscono in quanto istanze di ricorso.

(36) Poiché la giurisprudenza ha chiarito che il settore dei trasporti rientra nel campo d'applicazione delle regole di concorrenza, tale settore dovrebbe essere assoggettato alle norme procedurali del presente regolamento. Il regolamento n. 141 del Consiglio, del 26 novembre 1962, relativo alla non applicazione del regolamento n. 17 del Consiglio al settore dei trasporti(12) dovrebbe pertanto essere abrogato e i regolamenti (CEE) n. 1017/68(13), (CEE) n. 4056/86(14) e (CEE) n. 3975/87(15) dovrebbero essere modificati per sopprimere le specifiche disposizioni procedurali in essi contenute.

(37) Il presente regolamento ottempera ai diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Esso pertanto dovrebbe essere interpretato e applicato in relazione a detti diritti e principi.

(38) La certezza del diritto per le imprese che operano nel quadro delle regole di concorrenza comunitarie contribuisce alla promozione dell'innovazione e degli investimenti. Nei casi che danno adito ad una reale incertezza perché presentano quesiti nuovi o non risolti circa l'applicazione di dette regole, è possibile che le singole imprese desiderino ottenere dalla Commissione un orientamento informale. Il presente regolamento lascia impregiudicata la capacità della Commissione di fornire un siffatto orientamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I
PRINCIPI

Articolo 1
Applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato

1. Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato sono vietati senza che occorra una previa decisione in tal senso.
2. Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato non sono vietati senza che occorra una previa decisione in tal senso.
3. Lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante ai sensi dell'articolo 82 del trattato è vietato senza che occorra una previa decisione in tal senso.

Articolo 2
Onere della prova

In tutti i procedimenti nazionali o comunitari relativi all'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato, l'onere della prova di un'infrazione dell'articolo 81, paragrafo 1, o dell'articolo 82 del trattato incombe alla parte o all'autorità che asserisce tale infrazione. Incombe invece all'impresa o associazione di imprese che invoca l'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato l'onere di provare che le condizioni in esso enunciate sono soddisfatte.

Articolo 3
Rapporto fra gli articoli 81 e 82 e le legislazioni nazionali in materia di concorrenza

1. Quando le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri o le giurisdizioni nazionali applicano la legislazione nazionale in materia di concorrenza ad accordi, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri ai sensi di detta disposizione, esse applicano anche l'articolo 81 del trattato a siffatti accordi, decisioni o pratiche concordate. Quando le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri o le giurisdizioni nazionali applicano la legislazione nazionale in materia di concorrenza agli sfruttamenti abusivi vietati dall'articolo 82 del trattato, esse applicano anche l'articolo 82 del trattato.
2. Dall'applicazione della legislazione nazionale in materia di concorrenza non può scaturire il divieto di accordi, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri che non impongono restrizioni alla concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato, che soddisfano le condizioni dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato o che sono disciplinati da un regolamento per l'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato. Il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di adottare e applicare nel loro territorio norme nazionali più rigorose che vietino o sanzionino le condotte unilaterali delle imprese.
3. Fatti salvi i principi generali ed altre disposizioni di diritto comunitario, i paragrafi 1 e 2 non si applicano quando le autorità garanti della concorrenza e le giurisdizioni degli Stati membri applicano la legislazione nazionale in materia di controllo delle fusioni, né precludono l'applicazione di norme nazionali che perseguono principalmente un obiettivo differente rispetto a quello degli articoli 81 e 82 del trattato.

CAPITOLO II
COMPETENZE

Articolo 4
Competenze della Commissione
Ai fini dell'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato, alla Commissione sono attribuite le competenze previste dal presente regolamento.

Articolo 5
Competenze delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri
Le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri sono competenti ad applicare gli articoli 81 e 82 del trattato in casi individuali. A tal fine, agendo d'ufficio o in seguito a denuncia, possono adottare le seguenti decisioni:
- ordinare la cessazione di un'infrazione,
- disporre misure cautelari,
- accettare impegni,
- comminare ammende, penalità di mora o qualunque altra sanzione prevista dal diritto nazionale.
Qualora, in base alle informazioni di cui dispongono, non sussistono le condizioni per un divieto, possono anche decidere di non avere motivo di intervenire.

Articolo 6
Competenze delle giurisdizioni nazionali
Le giurisdizioni nazionali sono competenti ad applicare gli articoli 81 e 82 del trattato.

CAPITOLO III
DECISIONI DELLA COMMISSIONE

Articolo 7
Constatazione ed eliminazione delle infrazioni
1. Se la Commissione constata, in seguito a denuncia o d'ufficio, un'infrazione all'articolo 81 o all'articolo 82 del trattato, può obbligare, mediante decisione, le imprese e associazioni di imprese interessate a porre fine all'infrazione constatata. A tal fine può imporre loro l'adozione di tutti i rimedi comportamentali o strutturali, proporzionati all'infrazione commessa e necessari a far cessare effettivamente l'infrazione stessa. I rimedi strutturali possono essere imposti solo quando non esiste un rimedio comportamentale parimenti efficace o quando un rimedio comportamentale parimenti efficace risulterebbe più oneroso, per l'impresa interessata, del rimedio strutturale. Qualora la Commissione abbia un legittimo interesse in tal senso, essa può inoltre procedere alla constatazione di un'infrazione già cessata.
2. Possono presentare una denuncia ai sensi del paragrafo 1 le persone fisiche o giuridiche che abbiano legittimo interesse e gli Stati membri.

Articolo 8
Misure cautelari

1. Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza la Commissione può, d'ufficio, ove constati prima facie la sussistenza di un'infrazione, adottare mediante decisione misure cautelari.
2. Le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 1 sono applicabili per un determinato periodo di tempo e possono, se necessario ed opportuno, essere rinnovate.

Articolo 9
Impegni
1. Qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un'infrazione e le imprese interessate propongano degli impegni tali da rispondere alle preoccupazioni espresse loro dalla Commissione nella sua valutazione preliminare, la Commissione può, mediante decisione, rendere detti impegni obbligatori per le imprese. La decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e giunge alla conclusione che l'intervento della Commissione non è più giustificato.
2. La Commissione, su domanda o d'ufficio, può riaprire il procedimento:
a) se si modifica la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione;
b) se le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti; oppure
c) se la decisione si basa su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete, inesatte o fuorvianti.

Articolo 10
Constatazione di inapplicabilità
Per ragioni di interesse pubblico comunitario relative all'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato, la Commissione, d'ufficio, può stabilire mediante decisione che l'articolo 81 del trattato è inapplicabile a un accordo, a una decisione di un'associazione di imprese o a una pratica concordata, o perché le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato non sono soddisfatte, o perché sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato.
La Commissione può effettuare una tale constatazione anche in relazione all'articolo 82 del trattato.

CAPITOLO IV
COOPERAZIONE

Articolo 11
Cooperazione fra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri

1. La Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri applicano le regole di concorrenza comunitarie in stretta collaborazione.
2. La Commissione trasmette alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri copia dei principali documenti raccolti ai fini dell'applicazione degli articoli 7, 8, 9, 10 e dell'articolo 29, paragrafo 1. La Commissione fornisce all'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultima, copia di altri documenti esistenti necessari alla valutazione della pratica trattata.
3. Quando le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri agiscono ai sensi dell'articolo 81 o 82 del trattato, esse ne informano per iscritto la Commissione prima o immediatamente dopo l'avvio della prima misura formale di indagine. L'informazione può essere resa disponibile anche alle autorità garanti della concorrenza degli altri Stati membri.
4. Al più tardi 30 giorni prima dell'adozione di una decisione volta a ordinare la cessazione di un'infrazione, ad accettare impegni o a revocare l'applicazione di un regolamento d'esenzione per categoria, le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri informano la Commissione. A tal fine esse forniscono alla Commissione una presentazione del caso in questione, la decisione prevista o, in sua mancanza, qualsiasi altro documento che esponga la linea d'azione proposta. Tali informazioni possono essere fornite anche alle autorità garanti della concorrenza degli altri Stati membri. Su richiesta della Commissione, l'autorità garante della concorrenza che agisce rende disponibili alla Commissione altri documenti in suo possesso necessari alla valutazione della pratica. Le informazioni fornite alla Commissione possono essere messe a disposizione delle autorità garanti della concorrenza degli altri Stati membri. Le autorità nazionali garanti della concorrenza possono anche scambiarsi le informazioni necessarie alla valutazione di un caso di cui si occupano a norma degli articoli 81 o 82 del trattato.
5. Le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri possono consultare la Commissione su qualsiasi caso che implichi l'applicazione del diritto comunitario.
6. L'avvio di un procedimento da parte della Commissione per l'adozione di una decisione ai sensi del capitolo III priva le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri della competenza ad applicare gli articoli 81 e 82 del trattato. Qualora un'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro stia già svolgendo un procedimento, la Commissione avvia il procedimento unicamente previa consultazione di quest'ultima.

Articolo 12
Scambio di informazioni

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato, la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri hanno la facoltà di scambiare e utilizzare come mezzo di prova qualsiasi elemento di fatto o di diritto, comprese informazioni riservate.
2. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate come mezzo di prova soltanto ai fini dell'applicazione degli articoli 81 o 82 del trattato e riguardo all'oggetto dell'indagine per il quale sono state raccolte dall'autorità che le trasmette. Tuttavia qualora la legislazione nazionale in materia di concorrenza sia applicata allo stesso caso e in parallelo al diritto comunitario in materia di concorrenza e non porti ad un risultato diverso, le informazioni scambiate ai sensi del presente articolo possono essere utilizzate anche per l'applicazione della legislazione nazionale in materia di concorrenza.
3. Le informazioni scambiate a norma del paragrafo 1 possono essere utilizzate come mezzo di prova per comminare sanzioni a persone fisiche soltanto quando:
- il diritto dell'autorità che trasmette le informazioni prevede sanzioni di tipo analogo in caso di infrazione all'articolo 81 o all'articolo 82 del trattato o, in mancanza,
- le informazioni sono state raccolte in un modo che rispetta lo stesso livello di tutela dei diritti di difesa delle persone fisiche di quello previsto dalle norme nazionali dell'autorità che le riceve. In tal caso le informazioni scambiate non possono tuttavia essere utilizzate dall'autorità che le riceve per imporre sanzioni detentive.

Articolo 13
Sospensione o chiusura del procedimento

1. Quando le autorità garanti della concorrenza di due o più Stati membri hanno ricevuto una denuncia o agiscono d'ufficio ai sensi dell'articolo 81 o dell'articolo 82 del trattato riguardo al medesimo accordo, alla medesima decisione di un'associazione o alla medesima pratica, il fatto che un'autorità garante della concorrenza stia esaminando il caso costituisce, per le altre autorità, un motivo sufficiente per sospendere il procedimento o per respingere la denuncia. La Commissione può analogamente respingere una denuncia qualora questa sia all'esame dell'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro.
2. Qualora un'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro o la Commissione abbiano ricevuto una denuncia contro un accordo, una decisione di un'associazione o una pratica già trattata da un'altra autorità garante della concorrenza, tale denuncia può essere respinta.

Articolo 14
Comitato consultivo

1. La Commissione consulta un comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti prima dell'adozione di qualsiasi decisione ai sensi degli articoli 7, 8, 9, 10, 23, dell'articolo 24, paragrafo 2 e dell'articolo 29, paragrafo 1.
2. Ai fini della discussione di casi individuali il comitato consultivo è composto da rappresentanti delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri. Per le riunioni in cui si discutono temi diversi da casi individuali può essere designato un ulteriore rappresentante degli Stati membri competente in materia di concorrenza. In caso di impedimento i rappresentanti possono essere sostituiti da altri rappresentanti.
3. La consultazione può essere effettuata nel corso di una riunione convocata e presieduta dalla Commissione, da tenersi non prima di quattordici giorni da quando viene inviata la convocazione, unitamente all'esposizione della questione, all'indicazione dei documenti più importanti della pratica e a un progetto preliminare di decisione. Per quanto riguarda le decisioni di cui all'articolo 8, la riunione può aver luogo sette giorni dopo l'invio della parte operativa di un progetto di decisione. Se la Commissione invia la convocazione della riunione con un termine di convocazione inferiore a quelli summenzionati, la riunione può svolgersi alla data proposta se non vi sono obiezioni da parte degli Stati membri. Il comitato consultivo emette per iscritto un parere sul progetto preliminare di decisione della Commissione. Il parere può essere formulato anche se alcuni dei membri sono assenti e non si sono fatti rappresentare. Su richiesta di uno o più membri le posizioni assunte nel parere sono motivate.
4. La consultazione può anche avere luogo mediante procedura scritta. Tuttavia, se uno Stato membro lo richiede, la Commissione convoca una riunione. In caso di procedura scritta la Commissione stabilisce un termine, non inferiore a quattordici giorni, entro il quale gli Stati membri devono formulare le loro osservazioni da trasmettere a tutti gli altri Stati membri. Per quanto riguarda le decisioni da prendere ai sensi dell'articolo 8, il termine di quattordici giorni è sostituito da quello di sette giorni. Se la Commissione fissa per la procedura scritta un termine inferiore a quelli summenzionati, si applica il termine proposto se non vi sono obiezioni da parte di nessuno Stato membro.
5. La Commissione tiene in massima considerazione il parere del comitato consultivo. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del parere.
6. Se il parere del comitato consultivo è formulato per iscritto, esso è unito al progetto di decisione. Se il comitato consultivo ne raccomanda la pubblicazione, la Commissione provvede alla pubblicazione del parere tenendo debitamente conto dell'interesse legittimo delle imprese a che non vengano divulgati segreti aziendali.
7. Su richiesta dell'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro la Commissione iscrive all'ordine del giorno del comitato consultivo i casi che sono in corso di trattazione da parte dell'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro ai sensi degli articoli 81 e 82 del trattato. La Commissione può agire in tal senso anche di propria iniziativa. Preventivamente, la Commissione ne informa l'autorità garante della concorrenza interessata.
La richiesta può essere avanzata in particolare dall'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro per i casi in cui la Commissione intende avviare il procedimento di cui all'articolo 11, paragrafo 6.
Il comitato consultivo non emette pareri su casi trattati dalle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri. Il comitato consultivo può anche discutere problemi generali riguardanti il diritto comunitario in materia di concorrenza.

Articolo 15
Cooperazione con le giurisdizioni nazionali

1. Nell'ambito dei procedimenti per l'applicazione dell'articolo 81 o dell'articolo 82 del trattato le giurisdizioni degli Stati membri possono chiedere alla Commissione di trasmettere loro le informazioni in suo possesso o i suoi pareri in merito a questioni relative all'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione copia delle sentenze scritte delle giurisdizioni nazionali competenti a pronunciarsi sull'applicazione dell'articolo 81 o dell'articolo 82 del trattato. La copia è trasmessa senza indugio dopo che il testo integrale della sentenza scritta è stato notificato alle parti.
3. Le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri possono, agendo d'ufficio, presentare osservazioni scritte alle giurisdizioni nazionali dei rispettivi Stati membri in merito a questioni relative all'applicazione dell'articolo 81 o dell'articolo 82 del trattato. Previa autorizzazione della giurisdizione competente, esse possono inoltre presentare osservazioni orali alle giurisdizioni nazionali dei rispettivi Stati membri. Qualora sia necessario ai fini dell'applicazione uniforme dell'articolo 81 o dell'articolo 82 del trattato, la Commissione, agendo d'ufficio, può presentare osservazioni scritte alle giurisdizioni degli Stati membri. Previa autorizzazione della giurisdizione competente, essa può inoltre presentare osservazioni orali.
Esclusivamente ai fini della preparazione delle rispettive osservazioni, le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri e la Commissione possono chiedere alla competente giurisdizione dello Stato membro di trasmettere o di garantire che vengano loro trasmessi i documenti necessari alla valutazione del caso trattato.
4. Il presente articolo lascia impregiudicati i più ampi poteri di presentare osservazioni dinanzi alle giurisdizioni che siano conferiti alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri in forza della legislazione dei rispettivi Stati membri.

Articolo 16
Applicazione uniforme del diritto comunitario in materia di concorrenza

1. Quando le giurisdizioni nazionali si pronunciano su accordi, decisioni e pratiche ai sensi dell'articolo 81 o 82 del trattato che sono già oggetto di una decisione della Commissione, non possono prendere decisioni che siano in contrasto con la decisione adottata dalla Commissione. Esse devono inoltre evitare decisioni in contrasto con una decisione contemplata dalla Commissione in procedimenti da essa avviati. A tal fine le giurisdizioni nazionali possono valutare se sia necessario o meno sospendere i procedimenti da esse avviati. Tale obbligo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi di cui all'articolo 234 del trattato.
2. Quando le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri si pronunciano su accordi, decisioni o pratiche ai sensi dell'articolo 81 o dell'articolo 82 del trattato che sono già oggetto di una decisione della Commissione, non possono prendere decisioni che siano in contrasto con la decisione adottata dalla Commissione.

CAPITOLO V
POTERI DI INDAGINE

Articolo 17
Indagini per settore economico e per tipo di accordi

1. Se l'evoluzione degli scambi fra Stati membri, la rigidità dei prezzi o altre circostanze fanno presumere che la concorrenza può essere ristretta o falsata all'interno del mercato comune, la Commissione può procedere ad una sua indagine in un settore specifico dell'economia o nell'ambito di un tipo particolare di accordi in vari settori. Nel corso di tale indagine la Commissione può richiedere alle imprese o alle associazioni di imprese interessate di fornire le informazioni necessarie per l'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato e svolgere i necessari accertamenti.
La Commissione può, in particolare, chiedere alle imprese o associazioni di imprese interessate di comunicarle tutti gli accordi, decisioni e pratiche concordate.
La Commissione può pubblicare una relazione sui risultati della sua indagine in settori specifici dell'economia o nell'ambito di tipi particolari di accordi in vari settori e invitare le parti interessate a presentare le loro osservazioni.
2. Sono applicabili, mutatis mutandis, gli articoli 14, 18, 19, 20 e 22, 23 e 24.

Articolo 18
Richiesta di informazioni

1. Per l'assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento, la Commissione può, mediante semplice domanda o con decisione, richiedere alle imprese e associazioni di imprese di fornire tutte le informazioni necessarie.
2. Nell'inviare una semplice domanda di informazioni ad un'impresa o associazione di imprese, la Commissione indica le basi giuridiche e lo scopo della domanda, precisa le informazioni richieste e stabilisce il termine entro il quale le informazioni devono essere fornite nonché le sanzioni previste dall'articolo 23 nel caso in cui siano fornite informazioni inesatte o fuorvianti.
3. Quando richiede alle imprese o associazioni di imprese di comunicare informazioni mediante decisione, la Commissione indica le basi giuridiche e lo scopo della domanda, precisa le informazioni richieste e stabilisce un termine entro il quale esse devono essere fornite. Indica altresì le sanzioni previste dall'articolo 23 e indica o commina le sanzioni di cui all'articolo 24. Fa menzione inoltre del diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee avverso la decisione.
4. L'obbligo di fornire le informazioni richieste incombe, a nome dell'impresa o associazione di imprese interessate, ai proprietari delle imprese o ai loro rappresentanti e, se si tratta di persone giuridiche, di società, o di associazioni non dotate di personalità giuridica, a coloro che, per legge o in base allo statuto, ne hanno la rappresentanza. Gli avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni richieste in nome dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.
5. La Commissione trasmette senza indugio copia della semplice domanda o della decisione all'autorità garante della concorrenza dello Stato membro nel cui territorio è situata la sede dell'impresa o associazione di imprese e all'autorità garante della concorrenza dello Stato membro il cui territorio è interessato.
6. A richiesta della Commissione i governi e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per assolvere i compiti affidatile dal presente regolamento.

Articolo 19
Potere di raccogliere dichiarazioni

1. Per l'assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento, la Commissione può sentire ogni persona fisica o giuridica che vi acconsenta ai fini della raccolta di informazioni relative all'oggetto di un'indagine.
2. Se l'audizione di cui al paragrafo 1 si svolge nei locali di un'impresa, la Commissione ne informa l'autorità garante della concorrenza dello Stato membro nel cui territorio ha luogo l'audizione. I funzionari di quest'ultima possono, su richiesta di detta autorità, assistere gli agenti della Commissione e le altre persone che li accompagnano incaricati di svolgere l'audizione.

Articolo 20
Poteri della Commissione in materia di accertamenti

1. Per l'assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento, la Commissione può procedere a tutti gli accertamenti necessari presso le imprese e associazioni di imprese.
2. Gli agenti e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione a procedere agli accertamenti dispongono dei seguenti poteri:
a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto di imprese e associazioni di imprese;
b) controllare i libri e qualsiasi altro documento connesso all'azienda, su qualsiasi forma di supporto;
c) fare o ottenere sotto qualsiasi forma copie o estratti dei suddetti libri o documenti;
d) apporre sigilli a tutti i locali e libri o documenti aziendali per la durata degli accertamenti e nella misura necessaria al loro espletamento;
e) chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del personale dell'impresa o dell'associazione di imprese spiegazioni su fatti o documenti relativi all'oggetto e allo scopo degli accertamenti e verbalizzarne le risposte.
3. Gli agenti e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione a procedere agli accertamenti esercitano i loro poteri su presentazione di un mandato scritto che precisa l'oggetto e lo scopo degli accertamenti, nonché la sanzione prevista dall'articolo 23 per il caso in cui i libri e gli altri documenti connessi all'azienda richiesti siano presentati in modo incompleto e per il caso in cui le risposte fornite alle domande poste in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo siano inesatte o fuorvianti. Prima degli accertamenti, la Commissione avvisa in tempo utile l'autorità garante della concorrenza dello Stato membro nel cui territorio essi devono essere compiuti.
4. Le imprese e le associazioni di imprese sono obbligate a sottoporsi agli accertamenti ordinati dalla Commissione mediante decisione. La decisione precisa l'oggetto e lo scopo degli accertamenti, ne fissa la data di inizio ed indica le sanzioni previste dagli articoli 23 e 24, nonché il diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia avverso la decisione. La Commissione adotta tali decisioni dopo aver sentito l'autorità garante della concorrenza dello Stato membro nel cui territorio devono essere effettuati gli accertamenti.
5. Gli agenti dell'autorità garante della concorrenza dello Stato membro nel cui territorio devono essere effettuati gli accertamenti o le persone da essa autorizzate o incaricate, su domanda di tale autorità o della Commissione, prestano attivamente assistenza agli agenti e alle altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione. Essi dispongono a tal fine dei poteri definiti al paragrafo 2.
6. Qualora gli agenti e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione constatino che un'impresa si oppone ad un accertamento ordinato a norma del presente articolo, lo Stato membro interessato presta loro l'assistenza necessaria per l'esecuzione degli accertamenti, ricorrendo se del caso alla forza pubblica o a un'autorità equivalente incaricata dell'applicazione della legge.
7. Se l'assistenza di cui al paragrafo 6 richiede l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria ai sensi della legislazione nazionale, tale autorizzazione viene richiesta. Essa può anche essere richiesta in via preventiva.
8. Qualora sia richiesta l'autorizzazione di cui al paragrafo 7, l'autorità giudiziaria nazionale controlla l'autenticità della decisione della Commissione e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all'oggetto degli accertamenti. Nel verificare la proporzionalità delle misure coercitive, l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere alla Commissione, direttamente o attraverso l'autorità garante della concorrenza dello Stato membro, una spiegazione dettagliata, in particolare, dei motivi per i quali la Commissione sospetta un'infrazione agli articoli 81 e 82 del trattato nonché della gravità della presunta infrazione e della natura del coinvolgimento dell'impresa interessata. Tuttavia la autorità giudiziaria nazionale non può né mettere in discussione la necessità degli accertamenti né chiedere che siano fornite informazioni contenute nel fascicolo della Commissione. Il controllo della legittimità della decisione della Commissione è riservato alla Corte di giustizia.

Articolo 21
Accertamenti in altri locali

1. Se vi sono motivi ragionevoli di sospettare che libri o altri documenti connessi all'azienda e all'oggetto degli accertamenti, che possono essere pertinenti per provare un'infrazione grave all'articolo 81 o all'articolo 82 del trattato, sono conservati in altri locali, terreni e mezzi di trasporto, compreso il domicilio di amministratori, direttori e altri membri del personale delle imprese o associazioni di imprese interessate, la Commissione può, mediante decisione, ordinare che siano effettuati accertamenti in siffatti locali, terreni e mezzi di trasporto.
2. La decisione specifica l'oggetto e lo scopo degli accertamenti, ne stabilisce la data d'inizio e fa menzione del diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia avverso la decisione. Essa precisa in particolare, i motivi che hanno indotto la Commissione a concludere che esiste un motivo di sospetto ai sensi del paragrafo 1. La Commissione adotta tali decisioni previa consultazione dell'autorità garante della concorrenza dello Stato membro nel cui territorio devono essere effettuati gli accertamenti.
3. Una decisione adottata ai sensi del paragrafo 1 non può essere eseguita senza l'autorizzazione preliminare dell'autorità giudiziaria nazionale dello Stato membro interessato. Quest'ultima controlla l'autenticità della decisione della Commissione e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate in considerazione, in particolare, della gravità della presunta infrazione, dell'importanza della prova richiesta, del coinvolgimento dell'impresa interessata e della ragionevole probabilità che i registri e i documenti aziendali relativi all'oggetto degli accertamenti siano detenuti nei locali per i quali è chiesta l'autorizzazione. L'autorità giudiziaria nazionale può chiedere alla Commissione, direttamente o attraverso l'autorità garante della concorrenza dello Stato membro una spiegazione dettagliata degli elementi che sono necessari per permetterle di verificare la proporzionalità delle misure coercitive previste.
Tuttavia, l'autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità degli accertamenti né chiedere che siano fornite informazioni contenute nel fascicolo della Commissione. Il controllo della legittimità della decisione della Commissione è riservato alla Corte di giustizia.
4. Gli agenti e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione ad effettuare accertamenti ordinati in conformità del paragrafo 1 dispongono dei poteri previsti all'articolo 20, paragrafo 2, lettere a), b) e c). I paragrafi 5 e 6 dell'articolo 20 si applicano mutatis mutandis.

Articolo 22
Indagini effettuate dalle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri

1. Per stabilire l'esistenza di un'infrazione all'articolo 81 o all'articolo 82 del trattato l'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro può procedere, sul proprio territorio, a qualsiasi accertamento o altra misura di acquisizione dei fatti prevista dalla legislazione nazionale in nome e per conto dell'autorità garante della concorrenza di un altro Stato membro. Qualsiasi scambio o uso delle informazioni raccolte è effettuato ai sensi dell'articolo 12.
2. Su richiesta della Commissione, le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri procedono agli accertamenti che la Commissione ritiene necessari a norma dell'articolo 20, paragrafo 1 o che essa ha ordinato mediante decisione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4. I funzionari delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri incaricati di procedere agli accertamenti così come quelli da esse autorizzati o nominati esercitano i loro poteri conformemente alla loro legislazione nazionale.
Gli agenti e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione possono, su richiesta di questa o dell'autorità garante della concorrenza dello Stato membro nel cui territorio devono essere effettuati gli accertamenti, assistere i funzionari dell'autorità interessata.

CAPITOLO VI
SANZIONI

Articolo 23
Ammende

1. La Commissione può, mediante decisione, irrogare alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende il cui importo può giungere fino all'1 % del fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente, quando esse, intenzionalmente o per negligenza:
a) forniscono informazioni inesatte o fuorvianti in risposta a una domanda rivolta a norma dell'articolo 17 o dell'articolo 18, paragrafo 2;
b) in risposta ad una richiesta formulata mediante decisione adottata ai sensi dell'articolo 17 o dell'articolo 18, paragrafo 3, forniscono informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti oppure non forniscono le informazioni entro il termine stabilito;
c) presentano in maniera incompleta, nel corso degli accertamenti effettuati a norma dell'articolo 20, i libri o altri documenti richiesti, connessi all'azienda, o rifiutano di sottoporsi agli accertamenti ordinati mediante decisione adottata ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4;
d) in risposta ad una domanda posta a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera e),
- forniscono una risposta inesatta o fuorviante,
- non rettificano entro un termine stabilito dalla Commissione una risposta inesatta, incompleta o fuorviante data da un membro del personale, oppure
- non forniscono o rifiutano di fornire una risposta completa su fatti inerenti all'oggetto e allo scopo di accertamenti ordinati mediante decisione adottata ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4;
e) sono stati infranti i sigilli apposti, in applicazione dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera d), dagli agenti o dalle persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione.
2. La Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza:
a) commettono un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 81 o dell'articolo 82 del trattato; oppure
b) contravvengono a una decisione che disponga misure cautelati ai sensi dell'articolo 8; oppure
c) non rispettano un impegno reso obbligatorio mediante decisione ai sensi dell'articolo 9.
Per ciascuna impresa o associazione di imprese partecipanti all'infrazione, l'ammenda non deve superare il 10 % del fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente.
Qualora l'infrazione di un'associazione sia relativa alle attività dei membri della stessa, l'ammenda non deve superare il 10 % dell'importo del fatturato totale di ciascun membro attivo sul mercato coinvolto dall'infrazione dell'associazione.
3. Per determinare l'ammontare dell'ammenda occorre tener conto, oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua durata.
4. Qualora sia irrogata un'ammenda a un'associazione di imprese che tenga conto del fatturato dei suoi membri e l'associazione non sia solvibile, l'associazione è tenuta a richiedere ai propri membri contributi a concorrenza dell'importo dell'ammenda.
Se tali contributi non sono stati versati all'associazione entro un termine stabilito dalla Commissione, quest'ultima può esigere il pagamento dell'ammenda direttamente da ciascuna delle imprese i cui rappresentanti erano membri degli organi decisionali interessati dell'associazione.
Una volta richiesto il pagamento ai sensi del secondo comma, se necessario per garantire il totale pagamento dell'ammenda, la Commissione può esigere il pagamento del saldo da parte di ciascuno dei membri dell'associazione presenti sul mercato nel quale si è verificata l'infrazione.
Tuttavia la Commissione non esige il pagamento ai sensi del secondo e del terzo comma dalle imprese che dimostrino che non hanno attuato la decisione dell'associazione che ha costituito un'infrazione e che o non erano al corrente della sua esistenza, o si sono attivamente dissociate da essa anteriormente all'avvio delle indagini da parte della Commissione.
La responsabilità finanziaria di ciascuna impresa per il pagamento dell'ammenda non deve superare il 10 % del suo fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente.
5. Le decisioni adottate a norma dei paragrafi 1 e 2 non hanno carattere penale.

Articolo 24
Penalità di mora

1. La Commissione può, mediante decisione, irrogare alle imprese e associazioni di imprese penalità di mora il cui importo può giungere fino al 5 % del fatturato medio giornaliero realizzato durante l'esercizio sociale precedente per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione, al fine di costringerle:
a) a porre fine a un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 81 o dell'articolo 82 del trattato conformemente a una decisione adottata in applicazione dell'articolo 7;
b) a rispettare una decisione che dispone provvedimenti provvisori in applicazione dell'articolo 8;
c) a rispettare un impegno reso obbligatorio mediante decisione ai sensi dell'articolo 9;
d) a fornire in maniera completa ed esatta un'informazione richiesta mediante decisione adottata ai sensi dell'articolo 17 o dell'articolo 18, paragrafo 3;
e) a sottoporsi agli accertamenti che essa ha ordinato mediante decisione adottata ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4.
2. Quando le imprese o associazioni di imprese hanno adempiuto all'obbligo per la cui osservanza è stata inflitta la penalità di mora, la Commissione può fissare l'ammontare definitivo di questa in una misura inferiore a quella che risulta dalla decisione originaria. Si applicano per analogia le disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 4.

CAPITOLO VII
PRESCRIZIONE

Articolo 25
Prescrizione in materia di imposizione di sanzioni

1. I poteri conferiti alla Commissione in virtù degli articoli 23 e 24 sono soggetti ai termini di prescrizione seguenti:
a) tre anni per le infrazioni alle disposizioni relative alla richiesta di informazioni o all'esecuzione di accertamenti;
b) cinque anni per le altre infrazioni.
2. La prescrizione decorre dal giorno in cui è stata commessa l'infrazione. Tuttavia, per quanto concerne le infrazioni continuate o ripetute, la prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata l'infrazione.
3. La prescrizione riguardante l'imposizione di ammende o di penalità di mora si interrompe con qualsiasi atto della Commissione o dell'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro destinato all'accertamento o alla repressione dell'infrazione. La prescrizione è interrotta a partire dal giorno in cui l'atto è notificato ad almeno un'impresa, o associazione di imprese, che abbia partecipato all'infrazione. Gli atti interruttivi della prescrizione comprendono in particolare:
a) le domande scritte di informazioni formulate dalla Commissione o da un'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro;
b) i mandati scritti ad eseguire accertamenti rilasciati ai propri agenti dalla Commissione o da un'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro;
c) l'avvio di un procedimento da parte della Commissione o di un'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro;
d) la comunicazione degli addebiti mossi dalla Commissione o da un'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro.
4. L'interruzione della prescrizione vale nei confronti di tutte le imprese ed associazioni di imprese che abbiano partecipato all'infrazione.
5. Per effetto dell'interruzione si inizia un nuovo periodo di prescrizione. La prescrizione opera tuttavia al più tardi allo spirare del doppio del termine previsto, se la Commissione non ha irrogato un'ammenda o una penalità di mora entro tale termine. Detto termine è prolungato della durata della sospensione in conformità al paragrafo 6.
6. La prescrizione in materia di imposizione di ammende o di penalità di mora rimane sospesa per il tempo in cui pende dinanzi alla Corte di giustizia un ricorso contro la decisione della Commissione.

Articolo 26
Prescrizione in materia d'esecuzione delle sanzioni

1. Il potere della Commissione di procedere all'esecuzione delle decisioni adottate ai sensi degli articoli 23 e 24 si prescrive dopo cinque anni.
2. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui la decisione è divenuta inoppugnabile.
3. La prescrizione in materia di esecuzione delle sanzioni è interrotta:
a) dalla notificazione di una decisione che modifica l'ammontare iniziale dell'ammenda o della penalità di mora, oppure respinge una domanda intesa ad ottenere una tale modifica;
b) da ogni atto compiuto dalla Commissione o da uno Stato membro, su richiesta della Commissione, ai fini dell'esecuzione forzata dell'ammenda o della penalità di mora.
4. Dopo ogni interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.
5. La prescrizione in materia di esecuzione delle sanzioni è sospesa:
a) per tutto il periodo nel quale è consentito il pagamento;
b) per tutto il periodo nel quale l'esecuzione forzata è sospesa in virtù di una decisione della Corte di giustizia.

CAPITOLO VIII
AUDIZIONI E SEGRETO D'UFFICIO

Articolo 27
Audizione delle parti, dei ricorrenti e degli altri terzi

1. Prima di adottare qualsiasi decisione prevista dagli articoli 7, 8, 23 e 24, paragrafo 2, la Commissione dà modo alle imprese e associazioni di imprese oggetto del procedimento avviato dalla Commissione di essere sentite relativamente agli addebiti su cui essa si basa. La Commissione basa le sue decisioni solo sugli addebiti in merito ai quali le parti interessate sono state poste in condizione di essere sentite. I ricorrenti sono strettamente associati al procedimento.
2. Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle parti interessate. Esse hanno diritto d'accesso al fascicolo della Commissione, fermo restando il legittimo interesse delle imprese alla tutela dei propri segreti aziendali. Sono esclusi dal diritto di accesso le informazioni riservate e i documenti interni della Commissione e delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri. Sono esclusi specificamente dal diritto di accesso gli scambi di corrispondenza fra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri o fra queste ultime, compresi i documenti redatti ai sensi degli articoli 11 e 14. Nessuna disposizione del presente paragrafo può impedire alla Commissione la divulgazione e l'utilizzo delle informazioni necessarie a dimostrare l'esistenza di un'infrazione.
3. La Commissione può sentire, nella misura in cui lo ritenga necessario, ogni altra persona fisica o giuridica. Qualora persone fisiche o giuridiche chiedano di essere sentite, dimostrando di avervi un interesse sufficiente, la loro domanda è accolta. Le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri possono inoltre chiedere alla Commissione di sentire altre persone fisiche o giuridiche.
4. La Commissione, qualora intenda adottare una decisione ai sensi degli articoli 9 o 10, pubblica un'esposizione sommaria dei fatti e il contenuto essenziale degli impegni o dell'azione proposta. I terzi interessati possono presentare le loro osservazioni entro un termine stabilito dalla Commissione all'atto della pubblicazione e che non può essere inferiore a un mese. La pubblicazione deve tener conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei propri segreti aziendali.

Articolo 28
Segreto d'ufficio

1. Salvo il disposto degli articoli 12 e 15, le informazioni raccolte ai sensi degli articoli da 17 a 22 possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state assunte.
2. Fatti salvi lo scambio e l'uso delle informazioni previste dagli articoli 11, 12, 14, 15 e 27, la Commissione e le autorità degli Stati membri garanti della concorrenza nonché i loro funzionari, agenti e altre persone che lavorano sotto il controllo di dette autorità così come i funzionari e gli agenti di altre autorità degli Stati membri sono tenuti a non divulgare le informazioni acquisite o scambiate in applicazione del presente regolamento e che, per la loro natura, sono protette dal segreto d'ufficio. Questo obbligo è valido anche per tutti i rappresentanti e gli esperti degli Stati membri partecipanti alle riunioni del Comitato consultivo conformemente all'articolo 14.

CAPITOLO IX
REGOLAMENTI D'ESENZIONE

Articolo 29
Revoca in casi specifici

1. Quando la Commissione, autorizzata da un regolamento del Consiglio, come i regolamenti 19/65/CEE, (CEE) n. 2821/71, (CEE) n. 3976/87, (CEE) n. 1534/91 e (CEE) n. 479/92, ad applicare l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, abbia dichiarato mediante regolamento che l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato è inapplicabile a determinate categorie di accordi, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate, essa può, agendo d'ufficio o in seguito a denuncia, revocare il beneficio di tale regolamento d'esenzione qualora constati che in uno specifico caso un accordo, una decisione o una pratica concordata cui si applica il regolamento di esenzione ha effetti incompatibili con l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato.
2. Qualora, in uno specifico caso, taluni accordi, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che rientrano nel campo d'applicazione di un regolamento della Commissione di cui al paragrafo 1 producano effetti incompatibili con l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato sul territorio di uno Stato membro o in una parte di esso avente tutte le caratteristiche di un mercato geografico distinto, l'autorità garante della concorrenza di tale Stato membro può revocare il beneficio di tale regolamento sul territorio di tale Stato.

CAPITOLO X
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 30
Pubblicazione delle decisioni

1. La Commissione pubblica le decisioni adottate in applicazione degli articoli da 7 a 10 e degli articoli 23 e 24.
2. La pubblicazione indica le parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate. Essa tiene conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei propri segreti aziendali.

Articolo 31
Controllo della Corte di giustizia

La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione irroga un'ammenda o una penalità di mora. Essa può estinguere, ridurre o aumentare l'ammenda o la penalità di mora irrogata.

Articolo 32
Esclusione dal campo d'applicazione

Il presente regolamento non si applica:
a) ai trasporti marittimi internazionali non di linea ('tramps') quali definiti all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 4056/86;
b) ai trasporti marittimi che si effettuano esclusivamente fra i porti di uno stesso Stato membro, quali previsti all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4056/86;
c) ai trasporti aerei fra aeroporti della Comunità e paesi terzi.

Articolo 33
Disposizioni d'esecuzione

1. La Commissione è autorizzata ad adottare qualsiasi disposizione utile ai fini dell'applicazione del presente regolamento. Tali disposizioni possono in particolare riguardare:
a) la forma, il contenuto e le altre modalità delle denunce presentate ai sensi dell'articolo 7, e la procedura applicabile per il rigetto delle denunce;
b) le modalità dello scambio di informazioni e di consultazione di cui all'articolo 11;
c) le modalità delle audizioni di cui all'articolo 27.
2. Prima dell'adozione di qualsivoglia misura ai sensi del paragrafo 1, la Commissione ne pubblica un progetto e invita tutte le parti interessate a presentare le loro osservazioni entro un termine da essa stabilito, che non può essere inferiore ad un mese. Prima di pubblicare il progetto e di procedere all'adozione della misura la Commissione consulta il comitato consultivo sulle intese restrittive e le posizioni dominanti.

CAPITOLO XI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE DI MODIFICA E FINALI

Articolo 34
Disposizioni transitorie

1. Le domande presentate alla Commissione ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 17 e le notificazioni introdotte ai sensi degli articoli 4 e 5 dello stesso regolamento, nonché le domande e le notificazioni corrispondenti effettuate ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 1017/68, (CEE) n. 4056/86 e (CEE) n. 3975/87 perdono efficacia a partire dalla data di applicazione del presente regolamento.
2. Gli atti procedurali effettuati in applicazione del regolamento n. 17 e dei regolamenti (CEE) n. 1017/68, (CEE) n. 4056/86 e (CEE) n. 3975/87 continuano ad avere efficacia ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

Articolo 35
Designazione delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri

1. Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità garanti della concorrenza responsabili dell'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato in modo da garantire un'efficace conformità alle disposizioni del presente regolamento. Le misure necessarie per conferire a tali autorità il potere di applicare detti articoli sono adottate entro il 1o maggio 2004. Tra le autorità designate possono figurare le giurisdizioni nazionali.
2. Qualora l'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza sia demandata ad autorità amministrative e giudiziarie nazionali, gli Stati membri possono attribuire competenze e funzioni a tali autorità nazionali, sia amministrative che giudiziarie.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 6, si applicano alle autorità designate dagli Stati membri, incluse le giurisdizioni che esercitano funzioni relative alla preparazione e all'adozione dei tipi di decisioni di cui all'articolo 5 del presente regolamento. Le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 6, non si applicano alle giurisdizioni nella misura in cui esse agiscono quali istanze di ricorso per i tipi di decisioni di cui all'articolo 5.
4. Fatto salvo il paragrafo 3, negli Stati membri in cui per l'adozione di taluni tipi di decisioni di cui all'articolo 5 del presente regolamento un'autorità promuove un'azione davanti ad un'autorità giudiziaria separata e diversa dall'autorità responsabile della fase istruttoria, e purché siano rispettate le condizioni del presente paragrafo, l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 6, è limitata all'autorità responsabile della fase istruttoria la quale, laddove la Commissione avvii un procedimento, revoca l'azione promossa davanti all'autorità giudiziaria. Tale revoca è tale da porre definitivamente fine al procedimento nazionale.

Articolo 36
Modifiche del regolamento (CEE) n. 1017/68

Il regolamento (CEE) n. 1017/68 è modificato come segue:
1) L'articolo 2 è abrogato.
2) All'articolo 3, paragrafo 1, le parole 'Il divieto di cui all'articolo 2' sono sostituite dalle parole 'Il divieto di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato'.
3) L'articolo 4 è così modificato:
a) Al paragrafo 1, le parole 'gli accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all'articolo 2' sono sostituite dalle parole 'gli accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all'articolo 81, paragrafo 1'.
b) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
'2. Se l'applicazione degli accordi, decisioni o pratiche concordate di cui al paragrafo 1 produce, in un dato caso, effetti incompatibili con le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, può richiedersi alle imprese o associazioni di imprese di far cessare detti effetti.'
4) Gli articoli da 5 a 29 sono abrogati ad esclusione dell'articolo 13, paragrafo 3, che continua ad applicarsi alle decisioni adottate, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1017/68, anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento fino alla data di scadenza delle medesime.
5) All'articolo 30, i paragrafi 2, 3 e 4 sono soppressi.

Articolo 37
Modifiche del regolamento (CEE) n. 2988/74

Nel regolamento (CEE) n. 2988/74 è inserito il seguente articolo:
'Articolo 7 bis
Esclusione dal campo d'applicazione
Il presente regolamento non si applica alle misure adottate a norma del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato(16).'

Articolo 38
Modifiche del regolamento (CEE) n. 4056/86

Il regolamento (CEE) n. 4056/86 è modificato come segue:
1) L'articolo 7 è così modificato:
a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
'1. Violazione di un obbligo
Quando gli interessati contravvengono ad un obbligo imposto ai sensi dell'articolo 5, in relazione all'esenzione di cui all'articolo 3, la Commissione, per porre fine a tali violazioni, può alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato(17), adottare una decisione che, a seconda dei casi, vieta o impone agli interessati stessi il compimento di atti determinati, oppure revoca il beneficio dell'esenzione per categoria.'
b) Il paragrafo 2 è così modificato:
i) alla lettera a), le parole 'alle condizioni previste dalla sezione II' sono sostituite da 'alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1/2003';
ii) alla lettera c), punto i), secondo trattino, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:
'e contemporaneamente decide se accettare gli impegni proposti dalle imprese interessate, allo scopo, fra l'altro, di ottenere l'accesso al mercato per le compagnie non membri della conferenza, alle condizioni di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003'.
2) L'articolo 8 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è soppresso;
b) al paragrafo 2 i termini 'conformemente all'articolo 1' sono sostituiti da 'conformemente al regolamento (CE) n. 1/2003';
c) il paragrafo 3 è soppresso.
3) L'articolo 9 è modificato come segue:
a) al paragrafo 1: le parole 'comitato consultivo di cui all'articolo 15' sono sostituite dalle parole 'comitato consultivo di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1/2003';
b) al paragrafo 2: le parole 'comitato consultivo di cui all'articolo 15' sono sostituite da 'comitato consultivo di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1/2003'.
4) Gli articoli da 10 a 25 sono abrogati ad esclusione dell'articolo 13, paragrafo 3, che si applica alle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento fino alla scadenza delle medesime.
5) All'articolo 26 sono soppresse le parole 'alla forma, al contenuto e alle altre modalità delle denunce previste dall'articolo 10, delle domande previste dall'articolo 12, nonché delle audizioni previste dall'articolo 23, paragrafi 1 e 2'.

Articolo 39
Modifiche del regolamento (CEE) n. 3975/87

Nel regolamento (CEE) n. 3975/87 gli articoli da 3 a 19 sono abrogati ad esclusione dell'articolo 6, paragrafo 3, che continua ad applicarsi alle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento fino alla scadenza delle medesime.

Articolo 40
Modifiche dei regolamenti n. 19/65/CEE, (CEE) n. 2821/71 e (CEE) n. 1534/91

L'articolo 7 del regolamento n. 19/65/CEE, l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2821/71 e l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1534/91 sono abrogati.

Articolo 41
Modifiche del regolamento (CEE) n. 3976/87

Il regolamento (CEE) n. 3976/87 è modificato come segue:
1) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:
'Articolo 6
Prima di pubblicare un progetto di regolamento e prima di adottare un regolamento la Commissione consulta il comitato consultivo di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato(18).'
2) L'articolo 7 è abrogato.

Articolo 42
Modifiche del regolamento (CEE) n. 479/92

Il regolamento (CEE) n. 479/92 è modificato come segue:
1) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
'Articolo 5
Prima di pubblicare un progetto di regolamento e prima di adottare un regolamento la Commissione consulta il comitato consultivo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato(19).'
2) L'articolo 6 è abrogato.

Articolo 43
Abrogazioni

1. Il regolamento 17 è abrogato ad esclusione dell'articolo 8, paragrafo 3, che continua ad applicarsi alle decisioni adottate, ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento fino alla scadenza delle medesime.
2. Il regolamento n. 141 è abrogato.
3. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 44
Relazione sull'applicazione del presente regolamento

Cinque anni dopo la data di applicazione del presente regolamento, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento dello stesso, in particolare sull'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 6, e dell'articolo 17.
Sulla base di tale relazione, la Commissione valuta se sia opportuno proporre al Consiglio la revisione del presente regolamento.

Articolo 45
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 2002.

Per il Consiglio
La Presidente
M. Fischer Boel

(1) GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 284.
(2) GU C 72 E del 21.3.2002, pag. 305.
(3) GU C 155 del 29.5.2001, pag. 73.
(4) Il titolo del regolamento n. 17 è stato adattato per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato CE conformemente all'articolo 12 del trattato di Amsterdam; esso conteneva inizialmente un riferimento agli articoli 85 e 86 del trattato.
(5) GU 13 del 21.2.1962, pag. 204/62. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1216/1999 (GU L 148 del 15.6.1999, pag. 5).
(6) Regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1965, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi e pratiche concordate (Nota: I titoli dei regolamenti sono stati adattati per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato CE, conformemente all'articolo 12 del trattato di Amsterdam; essi contenevano inizialmente un riferimento all'articolo 85, paragrafo 3 del trattato) (GU L 36 del 6.3.1965, pag. 533/65). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1215/1999 (GU L 148 del 15.6.1999, pag. 1).
(7) Regolamento (CEE) n. 2821/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate (Nota: I titoli dei regolamenti sono stati adattati per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato CE, conformemente all'articolo 12 del trattato di Amsterdam; essi contenevano inizialmente un riferimento all'articolo 85, paragrafo 3 del trattato) (GU L 285 del 29.12.1971, pag. 46). Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1994.
(8) Regolamento (CEE) n. 3976/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei (Nota: I titoli dei regolamenti sono stati adattati per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato CE, conformemente all'articolo 12 del trattato di Amsterdam; essi contenevano inizialmente un riferimento all'articolo 85, paragrafo 3 del trattato) (GU L 374 del 31.12.1987, pag. 9). Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1994.
(9) Regolamento (CEE) n. 1534/91 del Consiglio, del 31 maggio 1991, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni (Nota: I titoli dei regolamenti sono stati adattati per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato CE, conformemente all'articolo 12 del trattato di Amsterdam; essi contenevano inizialmente un riferimento all'articolo 85, paragrafo 3 del trattato) (GU L 143 del 7.6.1991, pag. 1).
(10) Regolamento (CEE) n. 479/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorsi) (Nota: I titoli dei regolamenti sono stati adattati per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato CE, conformemente all'articolo 12 del trattato di Amsterdam; essi contenevano inizialmente un riferimento all'articolo 85, paragrafo 3 del trattato) (GU L 55 del 29.2.1992, pag. 3). Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.
(11) Regolamento (CEE) n. 2988/74 del Consiglio, del 26 novembre 1974, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza nella Comunità economica europea (GU L 319 del 29.11.1974, pag. 1).
(12) GU 124 del 28.11.1962, pag. 2751/62. Regolamento modificato dal regolamento n. 1002/67/CEE (GU 306 del 16.12.1967, pag. 1).
(13) Regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968, relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (GU L 175 del 23.7.1968, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1994.
(14) Regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che determina le modalità di applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato ai trasporti marittimi (Nota: I titoli dei regolamenti sono stati adattati per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato CE, conformemente all'articolo 12 del trattato di Amsterdam; essi contenevano inizialmente un riferimento all'articolo 85 e 86 del trattato) (GU L 378 del 31.12.1986, pag. 4). Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1994.
(15) Regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei (GU L 374 del 31.12.1987, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2410/92 (GU L 240 del 24.8.1992, pag. 18).
(16) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.
(17) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.
(18) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.
(19) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

 

 

 

DOCUMENTI ALLEGATI:

nessun documento allegato.

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