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- meta-tag e concorrenza sleale

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Il Trib. Roma ha affermato che l'atto di inserimento di "meta-tag" [1] nelle pagine html di un sito commerciale, che siano idonei a sviare fraudolentemente la clientela, costituisce un'ipotesi di concorrenza sleale.

In questo modo qualcuno, vercando su internet, mette il nome di una società o di un marchio in un motore di ricerca, può vedersi “dirottato” verso il sito di un concorrente dell’imprenditore che voleva contattare o del prodotto che cercava (così è successo per due società di Assicurazioni).


Tribunale Ordinario di Roma, Ordinanza del 18 gennaio 2001

Il Giudice Designato O. De Masi, Sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza che precede

Osserva

XXXXX Assicurazioni Spa (avvocati: Alfredo Antonini e Enzo Fogliani) con ricorso depositato il 29.11.2000, ha chiesto, in via d’urgenza, di ordinare alla xxxx Srl (avvocato Massimo Bersani) di eliminare il riferimento "xxxx" dal sorgente della pagina HTML sita all’indirizzo http://www.xxxxxx.it/index.htm e da tutte le eventuali pagine web poste entro il dominio crowe.it ove contenenti il nome di essa istanza, nonché di disporre adeguata forma di pubblicità su internet dell’estratto dell’emanando provvedimento ed infine, di imporre alla società resistente l’obbligo di pagamento della somma di lire 5.000.000 milioni, salvo altro importo ritenuto di giustizia, per ogni giorno di ritardo nella ottemperanza degli ordini sopra indicati.

Lamenta, in buona sostanza, la ricorrente, dal 1994 operante nel settore della vendita di polizze assicurative per telefono o tramite internet, che all’utente di internet che digiti, quale parola per la ricerca, "xxxxxx" tramite il motore di ricerca "Virgilio" – ma la stessa cosa accade con i motori di ricerca Godado ed Altavista, compare anche la indicizzazione del sito della concorrente Crowe Italia, attiva dal 1998 nel mercato assicurativo come rappresentante per l’Italia di uno dei sindacati dei Lloyd’s di Londra (cfr. la stampa delle pagine web depositate in atti)

Evidenzia la ricorrente che visualizzando il file sorgente della pagine HTML della xxxxxxxxx Italia appaiono inserite "etichette nascoste" e cioé parole che se digitate dall’utente per la ricerca conducono a xxxxx Italia (cfr. la stampa della visualizzazione della pagina web in versione HTML sita all’indirizzo http://www.crowe.it/index .htm).

Di contro, la società resistente deduce che una cosa è l’elenco/indice dei siti richiamati dalle parole chiavi digitate dall’utente della rete ed altra cosa è il "sito" cui corrisponde il dominio registarto da ciascuna azienda che intenda dare visibilità nel "cyberspazio" ai propri servizi o prodotti. Dunque, secondo la xxxxxxxxxx Italia, deve ritenersi dirimente la circostanza, non considerata dalla ricorrente, che il motore di ricerca si limita, nel caso proposto all’esame dal Tribunale, ad informare l’utente della rete dell’esistenza nonché dell’indirizzo internet dei vari operatori commerciali ivi presenti attraverso l’impiego di parole chiavi e riferimenti incrociati all’uopo combinati.

Com’è noto, con il termine mega-tag si fa riferimento a quelle parole chiavi, codificate nel linguaggio della rete – html – e non immediatamente visibili sulla pagina web che i motori di ricerca utilizzano per individuare ed indicizzare i veri siti presenti sulla rete.

Nel caso di specie, l’uso da parte di Crowe Italia, quale meta-tag, della parola Genertel, che contraddistingue l’attività assicurativa per telefono o via internet della ricorrente, dipende esclusivamente dallo scopo, così perseguito dalla resistente, di far comparire, tra i risultati della ricerca dell’utente della rete, il proprio sito e dunque, la propria presenza sul mercato dell’assicurazione RCA grazie alla notorietà raggiunta nel settore per cui è causa dalla medesima ricorrente, detentrice di una rilevante quota di mercato - dato non contestato - riportato nel ricorso introduttivo sulla base delle rilevazioni ufficiali ANIA - ed impegnata in onerose campagne pubblicitarie sui media.

Non v’è dubbio, del resto, che anche la semplice conoscenza, da parte dell’utente di internet, dell’esistenza di altri prodotti o servizi comparabili con quelli della società istante, conoscenza ottenuta dalla Crowe Italia sfruttando slealmente i risultati degli sforzi imprenditoriali della concorrente e magari offrendo anche prodotti o servizi analoghi ed a prezzi migliori, è idonea ad influenzare la scelta del consumatore.

Deve, in conclusione, ritenersi prevalente l’esigenza, tutelata dall’ordinamento e segnatamente dall'art. 2598, n. 3, C.C., che ciascun imprenditore nella lotta con i concorrenti per l’acquisizione di più favorevoli posizioni di mercato, si avvalga di mezzi suoi propri e non tragga invece vantaggio in maniera parassitaria, per quanto sopra rilevato dall’effetto di "agganciamento" ai risultati dei mezzi impiegati da altri.

Va inibito l’uso del meta-tag nei termini sopra indicati e la resistente provvederà a che nei motori di ricerca sia eliminata la presente parola xxxxxxxl. Tale misura, peraltro, appare sufficiente a realizzare le esigenza cautelari rappresentate dalla ricorrente.

 

PQM

Accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e, per l’effetto, ordina alla xxxxxxx Italia Srl di eliminare immediatamente il riferimento xxxxxxx del sorgente sulla pagina html sita all’indirizzo www.xxxxxxxx.it/index.htm e da tutte le altre pagine web poste entro il dominio crowe.it contenenti il nome della ricorrente alla quale assegna il termine di giorni 30 per la proposizione della causa di merito.

Roma, 18 gennaio 2001

Il Giudice Designato

O. De Masi



[1] I meta - tag sono parole inserite nel codice html di una pagina Internet per far sì che il sito venga registrato dai motori di ricerca in modo migliore e con le informazioni che si preferiscono. Tali parole, lette dai motori di ricerca, non compaiono tuttavia nelle pagine visibili sul web.

DOCUMENTI ALLEGATI:

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