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archivio-norme

Normativa consumeristica
-bozza COSTITUZIONE EUR.
-Professioni: legge della Toscana 2004
-Garante Privacy su prevenzione frodi su creditcards
- volontariato - L. 266'1991
- affiliazione commerc. o franchising - L. 129'2004
- Consumatore - Reg.Lazio - L. 44'1992
- Consumatore - Reg. Umbria - L. 34'1987
- Consumatore - Reg. Toscana - L. 1'2000
- Consumatore - reg. Piemonte L. 23'1994
- Consumatore - Reg. Liguria - L. 30'1994
- Concorrenza - regole del Trattato UE
- norme che riconoscono le Ass.dei Consumatori
- consumatori - Veneto - L.reg. 3/1985
- Consumatore - Prov. Bz - L. 15/1992
- concorrenza - artt. 81 e 82 (Regol.Cons.CE 1/2003)
- Consiglio d'Europa: nata l'EUREGIO ADRIATICA
DEI DIRITTI DEI CITTADINI UTENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
-Dir.2001'86 coinvolgimento dei lavoratori nella S.E.
- D.lgs. 42'2004 - codice BENI ARTISTICI
- D.lgs. 109'1992 - etichettatura prodotti alimentari
-Quadro di valutazione del mercato interno:
-Autorita Privacy -2004 -codice deont.Sistemi Inform.Credito
-VENDITE A DOMICILIO (L.173/2005 ex Dlgs. 114/1998)
- Attuazione 2005 delle Direttive comunitarie
- D.lgs.24'2002 (Dir. 1999'44) garanzie di consumo
- Aut.ENERGIA - delib.2005 -convenzione GUARDIA DI FINANZA
- delega per l'introduzione della IMPRESA SOCIALE
- dir.90'388 - concorrenza mercato servizi tlc
- Dir.88/301/CE 16.05.1988 - concorrenza terminali tlc
- dir.(prop.)ravvicinamento norme su beni da costruzione
- manifestazioni a premio - DPR 430'2001
- DPR 204'2003 pubblicita' ingannevole e comparativa
- L.249'1997 - istituzione Autorita' Garanzie Comunicazioni
- L.47'1985 - controllo delle attivita' urbanistico-edilizie
- C.d.S. sez.IV giur. sent.308'2004 - edilizia - DIA
- L.112'2004 - assetto radiotelevisivo -conflitto d'interess
- L.215'2004 su conflitti di interessi - abuso posizione dom
- L.229'2003 - qualita' di regolazione (L:Semplificaz.2001)
- L.223'1990 sistema radiotelevisivo
- Autorita' Appalti -delibera 23.12.2006-

- affiliazione commerc. o franchising - L. 129'2004

LEGGE 6 Maggio 2004 , n. 129

Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1. (Definizioni)

1. L'affiliazione commerciale (franchising) e' il contratto,

comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e

giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la

disponibilita' all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di

diritti di proprieta' industriale o intellettuale relativi a marchi,

denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilita', disegni,

diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza

tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito

da una pluralita' di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo

di commercializzare determinati beni o servizi.

2. Il contratto di affiliazione commerciale puo' essere utilizzato

in ogni settore di attivita' economica.

3. Nel contratto di affiliazione commerciale si intende:

a) per know-how, un patrimonio di conoscenze pratiche non

brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite

dall'affiliante, patrimonio che e' segreto, sostanziale ed

individuato; per segreto, che il know-how, considerato come complesso

di nozioni o nella precisa configurazione e composizione dei suoi

elementi, non e' generalmente noto ne' facilmente accessibile; per

sostanziale, che il know-how comprende conoscenze indispensabili

all'affiliato per l'uso, per la vendita, la rivendita, la gestione o

l'organizzazione dei beni o servizi contrattuali; per individuato,

che il know-how deve essere descritto in modo sufficientemente

esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri

di segretezza e di sostanzialita';

b) per diritto di ingresso, una cifra fissa, rapportata anche al

valore economico e alla capacita' di sviluppo della rete, che

l'affiliato versa al momento della stipula del contratto di

affiliazione commerciale;

c) per royalties, una percentuale che l'affiliante richiede

all'affiliato commisurata al giro d'affari del medesimo o in quota

fissa, da versarsi anche in quote fisse periodiche;

d) per beni dell'affiliante, i beni prodotti dall'affiliante o

secondo le sue istruzioni e contrassegnati dal nome dell'affiliante.

Art. 2

(Ambito di applicazione della legge)

1. Le disposizioni relative al contratto di affiliazione

commerciale, come definito all'articolo 1, si applicano anche al

contratto di affiliazione commerciale principale con il quale

un'impresa concede all'altra, giuridicamente ed economicamente

indipendente dalla prima, dietro corrispettivo, diretto o indiretto,

il diritto di sfruttare un'affiliazione commerciale allo scopo di

stipulare accordi di affiliazione commerciale con terzi, nonche' al

contratto con il quale l'affiliato, in un'area di sua disponibilita',

allestisce uno spazio dedicato esclusivamente allo svolgimento

DOCUMENTI ALLEGATI:

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