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Normativa consumeristica
-bozza COSTITUZIONE EUR.
-Professioni: legge della Toscana 2004
-Garante Privacy su prevenzione frodi su creditcards
- volontariato - L. 266'1991
- affiliazione commerc. o franchising - L. 129'2004
- Consumatore - Reg.Lazio - L. 44'1992
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- Consumatore - Reg. Toscana - L. 1'2000
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DEI DIRITTI DEI CITTADINI UTENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
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- Aut.ENERGIA - delib.2005 -convenzione GUARDIA DI FINANZA
- delega per l'introduzione della IMPRESA SOCIALE
- dir.90'388 - concorrenza mercato servizi tlc
- Dir.88/301/CE 16.05.1988 - concorrenza terminali tlc
- dir.(prop.)ravvicinamento norme su beni da costruzione
- manifestazioni a premio - DPR 430'2001
- DPR 204'2003 pubblicita' ingannevole e comparativa
- L.249'1997 - istituzione Autorita' Garanzie Comunicazioni
- L.47'1985 - controllo delle attivita' urbanistico-edilizie
- C.d.S. sez.IV giur. sent.308'2004 - edilizia - DIA
- L.112'2004 - assetto radiotelevisivo -conflitto d'interess
- L.215'2004 su conflitti di interessi - abuso posizione dom
- L.229'2003 - qualita' di regolazione (L:Semplificaz.2001)
- L.223'1990 sistema radiotelevisivo
- Autorita' Appalti -delibera 23.12.2006-

- DPR 204'2003 pubblicita' ingannevole e comparativa

- DPR 204'2003 pubblicita' ingannevole e comparativa
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 2003, n.284 - Regolamento  recante norme sulle procedure istruttorie dell'Autorita' garante  della  concorrenza  e  del mercato in materia di pubblicita'ingannevole e comparativa.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;  Visto  l'articolo  17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,recante  disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento dellaPresidenza del Consiglio dei Ministri;  Vista la direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984,in   materia   di  pubblicita'  ingannevole,  come  modificata  dalladirettiva  97/55/CE  del  Parlamento  e  del Consiglio, del 6 ottobre1997, al fine di includervi la pubblicita' comparativa;  Vista  la  legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni perl'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italiaalle  Comunita'  europee,  e  in  particolare l'articolo 41, il qualeprevede   i  criteri  di  delega  per  l'attuazione  della  direttiva84/450/CEE in materia di pubblicita' ingannevole;  Vista  la  legge  5 febbraio  1999, n. 25, recante disposizioni perl'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italiaalle  Comunita' europee, e in particolare gli articoli 1 e 2, i qualiprevedono  i  criteri  di  delega  per  l'attuazione  della direttiva97/55/CE;  Visto   il   decreto  legislativo  25 gennaio  1992,  n.  74,  comemodificato  dal  decreto  legislativo  25 febbraio  2000,  n.  67, diattuazione   della  direttiva  97/55/CE  al  fine  di  includervi  lapubblicita'  comparativa ed in particolare l'articolo 7, comma 8, cheprescrive,  anche  per  la  pubblicita' comparativa, che la proceduraistruttoria  e'  stabilita  con  regolamento  da  emanarsi  ai  sensidell'articolo  17,  comma  1,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, inmodo  da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli attie la verbalizzazione;  Ritenuto   di  dover  adeguare  il  decreto  del  Presidente  dellaRepubblica   10  ottobre  1996,  n.  627,  concernente  le  procedureistruttorie   relative   all'applicazione   del  decreto  legislativo25 gennaio  1992,  n.  74,  a  seguito delle modifiche introdotte daldecreto  legislativo  25  febbraio  2000,  n. 67, di attuazione delladirettiva 97/55/CE, al fine di includervi la pubblicita' comparativa;  Ritenuto  altresi',  di  dover  apportare al decreto del Presidentedella Repubblica 10 ottobre 1996, n. 627, ulteriori modifiche direttea  migliorare la trasparenza delle procedure adottate ed a rafforzarei diritti di difesa delle parti del procedimento;  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezioneconsultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 maggio 2002;  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nellariunione del 27 giugno 2003;  Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive;                              E m a n a                      il seguente regolamento:                               Art. 1.                             Definizioni  1. Ai fini del presente regolamento si intende:    a) per  decreto  legislativo,  il  decreto legislativo 25 gennaio1992, n. 74, e successive modificazioni;    b) per  Autorita',  l'Autorita'  garante  della concorrenza e delmercato di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.                               Art. 2.               Richiesta di intervento dell'Autorita'  1.   I   concorrenti,   i  consumatori,  le  loro  associazioni  edorganizzazioni,  il Ministro delle attivita' produttive, nonche' ognialtra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione aipropri  compiti  istituzionali,  anche  su denuncia del pubblico, cheintendano  richiedere l'intervento dell'Autorita' al fine di ottenerel'inibizione   degli   atti  di  pubblicita'  ingannevole  ovvero  dipubblicita'   comparativa  illecita  o  della  loro  continuazione  ol'eliminazione   degli  effetti,  ne  fanno  richiesta  per  iscrittoall'Autorita'.  La  relativa  domanda, debitamente sottoscritta, devecontenere:    a) nome,  cognome,  denominazione  o  ragione sociale, residenza,domicilio o sede del richiedente;    b) elementi  idonei  a consentire l'identificazione del messaggiopubblicitario oggetto della richiesta, quali:      1)  copia,  anche fotostatica, del messaggio, se la pubblicita'e'  stata  diffusa  a  mezzo  stampa  o  stampati  in  genere, con leindicazioni  necessarie  alla  individuazione  del mezzo, del luogo edella data di diffusione;      2)   copia   delle  pagine  del  sito  Internet  nel  quale  lapubblicita'  e' stata diffusa, nonche' indicazione dell'indirizzo delsito, del giorno e dell'ora del rilevamento;      3) resoconto dettagliato della chiamata telefonica ricevuta, sela   pubblicita'   e'  stata  diffusa  attraverso  il  telefono,  conindicazione,  ove  possibile,  del luogo, del giorno e dell'ora dellachiamata, nonche' del numero telefonico che e' stato chiamato;      4)  riproduzione  fotografica del messaggio con indicazione delluogo  e  della  data  del  rilevamento,  se  la pubblicita' e' statadiffusa mediante affissione;      5)  indicazione  dell'emittente,  della  zona di emissione, delgiorno  e  dell'ora  della  diffusione,  se  la  pubblicita' e' statadiffusa per radio o per televisione;      6)  indicazione dell'esercizio o catena di esercizi commercialiin cui avviene la diffusione, se la pubblicita' e' diffusa presso unoo piu' punti vendita;      7)  indicazioni  idonee a consentire l'individuazione di almenoun  esercizio  in  cui  il  prodotto  e'  posto  in  vendita,  se  lapubblicita'  e'  diffusa  esclusivamente attraverso le confezioni delprodotto;    c) indicazione  di  possibili  profili  di  ingannevolezza  dellapubblicita' o di illiceita' della pubblicita' comparativa;    d) indicazione degli elementi di legittimazione alla richiesta.  2. La richiesta presentata dal Ministro delle attivita' produttive,ai  sensi  dell'articolo  7,  comma  2, del decreto legislativo, devecontenere  gli  elementi  di  cui  alle  lettere b) e c) del comma 1,mentre  le  richieste  presentate  da altre pubbliche amministrazionidevono  contenere  anche  gli  elementi  di  cui  alla lettera d) delmedesimo comma 1.                               Art. 3.           Ufficio e persona responsabili del procedimento  1.    L'ufficio   responsabile   del   procedimento   e'   l'unita'organizzativa    competente   per   materia,   istituita   ai   sensidell'articolo 10, comma 6, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.  2.  Responsabile  del  procedimento  e'  il dirigente preposto allaunita'   di  cui  al  comma  1  od  altro  funzionario  dallo  stessoincaricato.  3.  Il  responsabile  del  procedimento  provvede  agli adempimentinecessari per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria.                               Art. 4.                       Avvio del procedimento  1.   Il   responsabile   del   procedimento  comunica  l'avvio  delprocedimento,   ai   sensi  dell'articolo 7,  comma  3,  del  decretolegislativo,   al  committente  del  messaggio  pubblicitario  e,  seconosciuto,   al  suo  autore,  nonche'  al  richiedente.  Quando  ilcommittente non e' conosciuto, il responsabile del procedimento fissaun   termine   al   proprietario  del  mezzo  perche'  fornisca  ogniinformazione idonea ad identificarlo ovvero rivolge analoga richiestaa qualunque soggetto, pubblico o privato, che possa fornirla.  2. Se la richiesta e' irregolare od incompleta, il responsabile delprocedimento  ne  da' comunicazione al richiedente entro sette giornilavorativi   dal   suo   ricevimento,   indicando   le   cause  dellairregolarita'  o della incompletezza, ed assegnando un termine per laregolarizzazione od il completamento.  3.  Nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numeri 5),6)  e  7),  se  non  e'  in  possesso del messaggio pubblicitario, ilresponsabile  del  procedimento,  entro  sette  giorni lavorativi dalricevimento  della richiesta regolare e completa, pone in essere ogniadempimento necessario per acquisirne copia.  4.  Nella  comunicazione  di cui al comma 1 sono indicati l'oggettodel  procedimento,  il termine per la sua conclusione, l'ufficio e lapersona  responsabili  del procedimento, l'ufficio presso cui si puo'accedere  agli  atti, la possibilita' di presentare memorie scritte odocumenti  ed  il termine entro cui le memorie ed i documenti possonoessere presentati.  5.  Se  la  richiesta  di cui all'articolo 2 risulta manifestamenteinfondata   od   inammissibile  per  difetto  di  legittimazione  delrichiedente  od  in caso di mancato rispetto del termine assegnato dicui  al comma 2, l'Autorita' provvede alla sua archiviazione, dandonecomunicazione al richiedente.                               Art. 5.                      Termini del procedimento  1.   Il   termine   per  la  conclusione  del  procedimento  e'  disettantacinque  giorni,  decorrenti  dalla  data di ricevimento dellarichiesta. Nei casi previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, il termineinizia  a  decorrere  dall'individuazione  del committente ovvero dalricevimento  della  richiesta regolarizzata o completata. Nei casi incui  alla  richiesta  di  intervento  di cui all'articolo 2, comma 1,lettera  b), numeri 5), 6) e 7), non sia allegata copia del messaggiopubblicitario,  il  termine  inizia  a decorrere dall'acquisizione daparte dell'Autorita' di copia del messaggio stesso.  2.  Il  termine  di  cui  al comma 1 e' prorogato una sola volta dinovanta giorni quando:    a) siano  disposte,  ai sensi dell'articolo 8, comma 1, perizie oconsulenze ovvero siano richieste informazioni o documenti;    b) l'Autorita'  richieda  all'operatore  pubblicitario,  ai sensidell'articolo  7,  comma  4, del decreto legislativo di fornire provesull'esattezza   materiale   dei   dati   di  fatto  contenuti  nellapubblicita'.  3.  Il termine di cui al comma 1 e' prorogato di centottanta giorninel  caso in cui l'operatore pubblicitario sia residente, domiciliatood abbia sede all'estero.  4.  Nel  caso di richiesta di parere dell'Autorita' per le garanzienelle comunicazioni si applica l'articolo 12.  5. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 13, l'Autorita' dispongala  sospensione del procedimento, i termini di cui al comma 1 restanosospesi in attesa della pronuncia dell'organismo di autodisciplina e,comunque,  per  un  periodo, non superiore a trenta giorni, stabilitodall'Autorita'.                               Art. 6.                   Partecipazione al procedimento  1.  I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonche' iportatori  di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitaticui puo' derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facolta' diintervenire  nel  procedimento  in  corso,  inoltrando  apposito attoscritto, debitamente sottoscritto, contenente:    a) nome,   cognome,   denominazione   o  ragione  sociale,  sede,residenza o domicilio del richiedente;    b) l'indicazione   del   procedimento   nel   quale   si  intendeintervenire;    c) l'indicazione dell'interesse ad intervenire.  2.  Il  responsabile del procedimento, valutate la regolarita' e lacompletezza dell'atto, comunica al richiedente che lo stesso puo':    a) accedere agli atti del procedimento;    b) presentare memorie scritte e documenti.                               Art. 7.                              Audizioni  1.  Il  responsabile  del  procedimento, ove cio' sia necessario aifini  della raccolta o della valutazione degli elementi istruttori, ovenga richiesto da almeno una delle parti, puo' disporre che le partisiano  sentite  in  apposite audizioni nel rispetto del principio delcontraddittorio,   fissando  un  termine  inderogabile  per  il  lorosvolgimento.  2.  Alle  audizioni  fissate  ai  sensi  del  comma  1  presiede ilresponsabile  del  procedimento. Le parti possono farsi rappresentareda  un  difensore o da una persona di loro fiducia che produce idoneodocumento attestante il proprio potere di rappresentanza.  3. Dello svolgimento delle audizioni e' redatto verbale, contenentele  principali  dichiarazioni delle parti intervenute alle audizioni.Il   verbale   e'   sottoscritto,   al  termine  dell'audizione,  dalresponsabile  del  procedimento e dalle parti medesime. Quando talunadelle  parti  non vuole o non e' in grado di sottoscrivere il verbalene e' fatta menzione nel verbale stesso con l'indicazione del motivo.Al  termine  dell'audizione  e' consegnata una copia del verbale alleparti intervenute che ne facciano richiesta.  4.  Ai  soli  fini  della  predisposizione del verbale, puo' essereeffettuata registrazione su idoneo supporto delle audizioni.                               Art. 8.                        Perizie e consulenze  1. Nel caso in cui l'Autorita' disponga perizie e consulenze, ne e'data comunicazione alle parti del procedimento.  2. I risultati delle perizie e delle consulenze sono comunicati dalresponsabile del procedimento alle parti.  3. I soggetti ai quali e' stato comunicato l'avvio del procedimentoe  quelli  intervenuti  ai  sensi  dell'articolo 6, possono nominare,dandone  comunicazione  al  responsabile  del  procedimento,  un loroconsulente,  il  quale  puo'  assistere  alle  operazioni  svolte dalconsulente  dell'Autorita'  e presentare, nel termine di dieci giornidalla  comunicazione  di  cui  al comma 2, scritti e documenti in cuisvolgere osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.                               Art. 9.                    Scelta dei consulenti tecnici  1.   La  scelta  dei  periti  e  dei  consulenti  viene  effettuatadall'Autorita'  tra le persone iscritte negli albi istituiti presso itribunali  ovvero  affidata  ad  universita' o centri di ricerca, chedesignano   le  persone  ritenute  professionalmente  piu'  idonee  acompiere l'accertamento tecnico richiesto.                              Art. 10.                          Onere della prova  1.  Se  l'Autorita', ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decretolegislativo,  dispone  che  l'operatore  pubblicitario fornisca provesull'esattezza   materiale   dei   dati   di  fatto  contenuti  nellapubblicita',   il   responsabile   del   procedimento  comunica  taleprovvedimento  alle parti, indicando gli elementi di prova richiesti,la motivazione della richiesta stessa ed il termine per la produzionedella prova.                              Art. 11.         Sospensione provvisoria del messaggio pubblicitario  1.  Ai  sensi  dell'articolo  7,  comma 3, del decreto legislativo,l'Autorita',  in  caso  di  particolare urgenza, puo' disporre, anched'ufficio  e  con  atto  motivato,  la  sospensione della pubblicita'ritenuta   ingannevole   o  della  pubblicita'  comparativa  ritenutaillecita.  2.  Quando  la  richiesta  di  sospensione  e' inoltrata da uno deisoggetti  di  cui  all'articolo 2, comma 1, del presente regolamento,con  la  stessa  richiesta  originaria  di  intervento dell'Autorita'ovvero  con  separata  istanza  in corso di procedimento, l'Autorita'provvede   entro  trenta  giorni  dalla  data  di  ricevimento  dellarichiesta di sospensione.  3.  Il  responsabile del procedimento assegna alle parti un termineper  presentare memorie. Trascorso detto termine, il responsabile delprocedimento rimette gli atti all'Autorita' per la decisione.  4.  L'Autorita'  puo'  disporre  con  atto  motivato la sospensioneprovvisoria  del  messaggio  pubblicitario  anche  senza acquisire lememorie   delle   parti  quando  ricorrano  particolari  esigenze  diindifferibilita' dell'intervento.  5.   Il  responsabile  del  procedimento  comunica  alle  parti  ledeterminazioni dell'Autorita'.  6.  La  decisione  dell'Autorita'  di sospensione della pubblicita'ritenuta   ingannevole   o  della  pubblicita'  comparativa  ritenutaillecita  deve  essere  immediatamente eseguita a cura dell'operatorepubblicitario.  Il  ricorso  avverso  il provvedimento di sospensionedell'Autorita'  non sospende l'esecuzione dello stesso. Dell'avvenutaesecuzione del provvedimento di sospensione l'operatore pubblicitarioda' immediata comunicazione all'Autorita'.                              Art. 12.           Chiusura dell'istruttoria e richiesta di parere          all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni  1.    Il   responsabile   del   procedimento,   allorche'   ritengasufficientemente  istruita la pratica, comunica alle parti la data diconclusione  della  fase  istruttoria  e  indica loro un termine, noninferiore  a  dieci giorni, entro cui esse possono presentare memorieconclusive o documenti.  2.  Conclusa  la fase istruttoria, il responsabile del procedimentorimette  gli  atti  all'Autorita'  per  l'adozione  del provvedimentofinale.  3.  Il  responsabile del procedimento, nei casi di cui all'articolo7, comma 5, del decreto legislativo, prima dell'adempimento di cui alcomma  2  del presente articolo, richiede il parere all'Autorita' perle  garanzie  nelle  comunicazioni, alla quale trasmette gli atti delprocedimento.   L'Autorita'   per  le  garanzie  nelle  comunicazionicomunica  il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento dellarichiesta.  4. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicatoil parere o senza che l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioniabbia  rappresentato  esigenze istruttorie, l'Autorita' garante dellaconcorrenza e del mercato procede indipendentemente dall'acquisizionedel  parere stesso. Nel caso in cui l'Autorita' per le garanzie nellecomunicazioni abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine dicui  al  comma  3  ricomincia  a  decorrere,  per una sola volta, dalmomento della ricezione da parte dell'Autorita' per le garanzie nellecomunicazioni delle notizie o dei documenti richiesti. Il decorso deltermine  del  procedimento,  fissato  ai  sensi  dell'articolo  5, e'sospeso  fino  al  ricevimento, da parte dell'Autorita' garante dellaconcorrenza  e del mercato, del parere dell'Autorita' per le garanzienelle comunicazioni o fino al termine ultimo per il suo ricevimento.                              Art. 13.                           Autodisciplina  1.  I  soggetti che, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decretolegislativo,  richiedono  la  sospensione  del  procedimento  dinanziall'Autorita',  devono  inoltrare  apposita  istanza,  fornendo provadell'esistenza    del    procedimento    dinanzi   all'organismo   diautodisciplina,   con  le  indicazioni  idonee  ad  individuare  taleorganismo e l'oggetto del procedimento stesso.  2.   Il   responsabile  del  procedimento,  ricevuta  l'istanza  disospensione  di  cui  al  comma  1,  ne da' comunicazione alle parti,fissando   un  termine  per  la  presentazione  di  osservazioni.  Ilresponsabile  del  procedimento  comunica  alle  parti  la  pronunciadell'Autorita'  sull'istanza.  Il  responsabile  del procedimento da'altresi'  tempestiva  comunicazione alle parti della cessazione dellacausa di sospensione.                              Art. 14.                      Decisione dell'Autorita'  1.  Il  responsabile  del  procedimento  comunica  alle parti ed aisoggetti  eventualmente intervenuti nel procedimento il provvedimentofinale dell'Autorita', che e' altresi' pubblicato, entro venti giornidalla sua adozione, nel bollettino di cui all'articolo 26 della legge10 ottobre 1990, n. 287.  2.  Il  provvedimento  finale dell'Autorita' contiene l'indicazionedel termine e del soggetto presso cui e' possibile ricorrere.                              Art. 15.                   Pubblicazione del provvedimento                o di una dichiarazione rettificativa  1.  L'Autorita',  quando  con  il  provvedimento  con  cui dichiaral'ingannevolezza  della  pubblicita' o l'illiceita' della pubblicita'comparativa  dispone,  ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decretolegislativo,  la  pubblicazione  della pronuncia, integralmente o perestratto,  ovvero  di una dichiarazione rettificativa, a cura e spesedell'operatore  pubblicitario,  determina  il mezzo e le modalita' ditali  adempimenti  ed  il  termine entro cui gli stessi devono essereeffettuati.  Copia  del  provvedimento  che  dispone la pubblicazionedella   pronuncia,  integralmente  o  per  estratto,  ovvero  di  unadichiarazione  rettificativa, viene inviata al proprietario del mezzoattraverso  il  quale  la  pubblicazione  deve  essere effettuata. Ladichiarazione   rettificativa   puo'  essere  disposta  in  forma  dicomunicazione   personale   quando   il  messaggio  pubblicitario  e'indirizzato personalmente ai destinatari e questi sono determinabili.  2.   Effettuata   la   pubblicazione   della   pronuncia   o  delladichiarazione   rettificativa   di   cui   al  comma  1,  l'operatorepubblicitario   ne   da'   immediata   comunicazione   all'Autorita',trasmettendo copia di quanto pubblicato o dell'elenco dei destinataricui  e'  stata  indirizzata  la  comunicazione individuale quando, aisensi   del   comma 1,  debba  essere  indirizzata  personalmente  aidestinatari dell'originario messaggio pubblicitario.                              Art. 16.                            Comunicazioni  1.   Le   comunicazioni  previste  dal  presente  regolamento  sonoeffettuate  mediante  lettera raccomandata con avviso di ricevimento,consegna  a  mano  contro  ricevuta,  telefax con domanda di confermascritta di ricevimento ovvero telegramma. In caso di trasmissione pertelegramma,  i  documenti si considerano pervenuti al destinatario ilgiorno stesso in cui sono stati inviati, salvo prova contraria.  2.  Al  richiedente  ed  ai  soggetti eventualmente intervenuti nelprocedimento   le   comunicazioni  vengono  effettuate  al  domicilioindicato nella domanda. Al committente del messaggio pubblicitario e,se  conosciuto,  al  suo  autore  le comunicazioni vengono effettuatepresso  l'ultima  residenza,  domicilio  o sede conosciuti o comunquerisultanti  da  pubblici  registri.  Se  le comunicazioni non possanoavere  luogo,  le stesse sono effettuate mediante pubblicazione di unavviso  nel  bollettino di cui all'articolo 26 della legge 10 ottobre1990, n. 287. Una copia del bollettino e' tenuta a disposizione degliinteressati presso la sede dell'Autorita'.                                     Art. 17.                        Abrogazione di norme  1.   E'   abrogato  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica10 ottobre 1996, n. 627.  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblicaitaliana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farloosservare.    Dato a Roma, addi' 11 luglio 2003                               CIAMPI                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio                              dei Ministri                              Marzano,   Ministro   delle   attivita'                              produttiveVisto, il Guardasigilli: Castelli  Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2003  Ufficio  di  controllo  sugli  atti  dei  Ministeri delle attivita'produttive, registro n. 4 Attivita' produttive, foglio n. 142.
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