SNAProFin-fabi
Sindacato Nazionale Autonomo dei Promotori Finanziari
Via Torino,21 - 20123 Milano - Tel. 02 72013526 Fax. 02 89015321
Lo SNAProFin - Fabi è stato costituito nel 1998 per tutelare i lavoratori che svolgono come agenti o mandatari l’attività di promotore finanziario e che molto spesso provengono dal mondo bancario.
La necessità che i promotori finanziari siano rappresentati da un proprio sindacato come normalmente avviene nelle altre categorie di lavoratori autonomi....
Inquadramento giuridico della figura.
L'espansione del mercato degli investimenti mobiliari ha da diversi anni fatto emergere la figura del promotore finanziario; soggetto qualificabile come colui che, su incarico dell'intermediario finanziario - prima S.I.M. ed ora S.G.R. - cura l'offerta fuori sede dei prodotti finanziari, promuovendone la conclusione.
La natura dell'attività, la specifica professionalità richiesta, la disciplina normativa inserita nell'ambito della legge istitutiva delle S.I.M., non impediscono che - ove ne ricorrano le caratteristiche - il rapporto che lega il promotore all'azienda possa essere inquadrato nell'ampio genere del contratto di agenzia. Più precisamente la nuova figura può indistintamente confluire nel lavoro subordinato, nel rapporto di agenzia o nello schema del mandato sulla base di scelte contrattuali liberamente operate dalle parti, riferite, alle concrete modalità con le quali si sviluppa il rapporto tra impresa di investimento e promotore.
La lg. 2/1/91 n.1 (e successivamente l'art.23 del d.lgs 23/7/96 n.415 oggi sostituito dall'art.31 del d.lgs 4/2/98 n.58) qualifica promotore di servizi finanziari colui che 'in qualità di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente l'attività di cui al comma 1', laddove il comma 1 prevede che l'offerta dei prodotti finanziari in luogo diverso dalle sedi aziendali vada effettuata esclusivamente tramite tale specifica figura. Questa legge inoltre istituisce presso la Consob, l'Albo unico nazionale dei promotori di servizi finanziari differenziandolo dall'Albo degli agenti.
Il legislatore dunque non ha voluto creare una nuova tipologia contrattuale, ma ha soltanto voluto individuare requisiti e caratteristiche che deve necessariamente possedere colui che è chiamato a svolgere una siffatta attività, al fine di tutelare la trasparenza nell'ambito di un così delicato settore (cfr. in giurisprudenza Pret. Fermo 11/6/98), consentendo all'autonomia privata l'inquadramento del rapporto all'interno di schemi contrattuali diversificati, in ragione delle concrete modalità di svolgimento.
Si avrà quindi rapporto di lavoro subordinato se esso sarà caratterizzato dalla dipendenza e dalla direzione da parte dell'azienda (art.2094 c.c); si avrà invece rapporto di agenzia se verrà espressamente stipulato un contratto in tal senso o se, indipendentemente dalla sottoscrizione di uno specifico documento (o anche qualora se ne formi uno dal contenuto apparentemente finalizzato all'inquadramento in altra fattispecie, quali le ormai ben note CO.CO.CO.), in concreto ricorranno le caratteristiche di cui all'art.1742 c.c. A tal proposito va evidenziato come si sia ritenuto che la previsione di un minimo fisso garantito non impedisca di qualificare il rapporto come di agenzia (Pret. Fermo, 4/11/94 n. 345)
Nè si può escludere a priori l'applicabilità di differenti schemi contrattuali (come il mandato).
Il promotore può anche essere considerato imprenditore in proprio, tanto che recentemente la Cassazione [1] ha ritenuto ammissibile la dichiarazione di fallimento di un promotore che disponga di una propria autonoma organizzazione (che esorbiti, ovviamente, le dimensioni della piccola impresa).
Questo sul piano civilistico: per quanto riguarda l'aspetto previdenziale è da evidenziare che da quando è stato istituito l'Albo unico nazionale dei promotori finanziari, gli stessi non devono più iscriversi al Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di Commercio ed al relativo ente previdenziale (ENASARCO), che però non sembra essere d'accordo.
Per conseguenza, i promotori finanziari sono tenuti ad iscriversi alla gestione separata INPS commercianti (e non a quella separata del 10%) finché non viene istituita un'autonoma Cassa di previdenza e assistenza
[1] Cass. civ., sez. lavoro, 20-12-2002, n. 18135 - Bazzani c. Fall. Bazzani Impresa - Imprenditore - Commerciale e industriale - Promotore finanziario - Esercizio di impresa commerciale - Requisiti - Poteri di rappresentanza - Rilevanza - Esclusione - Assoggettabilità a fallimento - Sussistenza. - Ai fini della configurabilità dell'esercizio di un'impresa da parte del promotore finanziario (figura disciplinata prima dall'art. 5 della legge n. 1/1991, poi dall'art. 23 D.LGS. n. 415/1996 e quindi dall'art. 31 D.LGS. n. 58/1998) è irrilevante che quest'ultimo agisca sulla base di un mandato con rappresentanza o senza rappresentanza. Lo stesso, infatti, è definito, dalle disposizioni citate, come colui che esercita professionalmente, 'in qualità di dipendente, agente o mandatario', l'attività di offerta fuori sede di servizi finanziari; pertanto, affinché assuma la qualità di imprenditore è sufficiente che svolga la sua attività sulla base di una propria autonoma organizzazione di mezzi e a proprio rischio, considerato che gli altri elementi che caratterizzano l'attività di impresa già sono presenti, per definizione, nell'attività del promotore finanziario, la quale rientra, quando è svolta da un imprenditore, tra le attività ausiliarie previste dall'art. 2195, n. 5, cod. civ. e costituisce, dunque, impresa commerciale (con conseguente assoggettabilità, tra l'altro, a fallimento).