SENTENZA DELLA CASSAZIONE SS. UU. N° 2207 del 4 febbraio 2005 IN TEMA DI ANTITRUST
RIGUARDO ALL’AUMENTO SPROPORZIONATO DELLE TARIFFE RCA
PRIME IMPRESSIONI “ A CALDO” DI UN PRATICO
di Luigi Salvatore Iasevoli
Avvocato in Avellino, specializzato in Diritto dei consumatori – Delegato Provinciale Assoutenti
Ancora una volta i consumatori sicuramente non verranno favoriti dalla recentissima sentenza della Cassazione a Sezz. Unite n° 2207 del 4 febbraio 2005 la quale ha completamente ribaltato la decisione precedente della III° sez. della Cassazione che, con sentenza n° 17475/02, aveva stabilito che era competenza del Giudice di Pace a giudicare sul comportamento anticoncorrenziale tenuto da quasi tutte le primarie compagnie di assicurazioni operanti sul territorio nazionale le quali, tramite una intesa di cartello, sanzionata dal provvedimento della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n° 8546 del 28 luglio 2000[1] e che il TAR Lazio, Sezione I°, con sentenza n° 6139/01 , confermata in seconda istanza dal Consiglio di Stato, Sezione VI° in sede giurisdizionale, con sentenza n° 2199 in data 26.02.2002[2] , a mezzo di scambio di informazioni (giudicato illegittimo ) sull’ andamento dell’ammontare dei premi pagati per le polizze RCA, avevano fatto illecitamente gravitare in eccesso detti premi assicurativi.
Già addirittura il Governo era intervenuto con il c.d. “ decreto salvacompagnie”[3], modificando il II° Co. dell’art. 113 del cpc, e “ scippando” al Giudice di Pace la potestà a decidere secondo equità in ordine a tutti contratti che vengono stipulati su modelli prestampati, così cercando di arginare la numerosissima mole di citazioni azionate nei confronti delle compagnie per vedersi restituire le somme versate in eccesso rispetto a quanto effettivamente si sarebbe dovuto pagare.
Nel caso specifico innumerevoli decisioni dei Giudici di Pace di tutta Italia avevano condannato le assicurazioni alla restituzione di somme, quantificate nella maggior parte dei casi nella percentuale del 20% del premio versato per gli anni dal 1995 al 2000 ( periodo per il quale la AGCM ha accertato che le assicurazioni, mediante accordo di cartello, si erano raccordate per far lievitare in maniera sproporzionata le tariffe per la RCA).
Va comunque detto che è stata sollevata censura alla predetta modifica del II° Co. dell’art. 113 Cpc mediante richieste alla Corte Costituzionale di pronunciamento sulla legittimità costituzionale[4] dell’art. 1 del D.L. 18/2003 (che ha introdotto la citata modifica). Ad oggi la Corte Costituzionale non si è ancora, purtroppo, pronunciata. E’ pur vero che già con l’intervenuto decreto “ salvacompagnie” molti assicurati erano stati scoraggiati dal proporre l’azione ( che secondo il mio avviso ha carattere restitutorio e non risarcitorio come affermato dalle Sezz. Unite della Cassazione) per ottenere quanto pagato in eccesso, atteso che, il II° Co. dell’art. 113 cpc, come novellato, imponendo al GDP di decidere non più secondo equità, ma secondo diritto, aveva di fatto vincolato i Giudici di Pace a valutare più accuratamente l’attività probatoria posta a base delle richieste attoree ma soprattutto costringeva i medesimi giudici a dare una motivazione che “ resistesse “ anche in appello.
La questione è anche questa; infatti le decisioni secondo diritto seguono gli stadi di gravame ordinari, pertanto mentre prima le compagnie potevano far ricorso soltanto “per saltum” in Cassazione , ( ipotesi peraltro quasi impossibile e che, per mia esperienza , mai si è verificata, in quanto i motivi di censura come risaputo sono pochi e difficilissimi da dimostrare ) ora invece l’appello innanzi ai Tribunali può far sperare le compagnie che qualche giudice togato aderisca alle richieste delle suddette ed annulli le decisioni dei Giudici di Pace.
Ma anche tale strada “ politica”, perseguita dalle compagnie, ha dato pochi frutti.
Non solo molti Tribunali hanno confermato le decisioni dei GdP, ma la mole di cause intentate contro le compagnie è diminuita in maniera quasi impercettibile.
Ma tant’è ecco che la Cassazione a Sezioni Unite corre in soccorso alle compagnie anche se, in effetti, nell’intento delle Sezz. Unite vi sarebbe un allargamento della tutela del consumatore essa però, nei fatti, sicuramente è limitata dalla circostanza che oggi è più difficile ottenere quanto pagato in eccesso da tutti noi poveri assicurati.
Brevemente va detto che la decisione della Cassazione a Sezioni Unite n° 2207 del 4 febbraio 2005, contrariamente a quanto ritenuto, come già detto, dalla III° Sez. Cass. sent. 17475/02, ha stabilito che la legge “ antitrust” non è solo legge degli imprenditori ma è legge di tutti i soggetti del mercato, ovvero di chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter arrecare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere. Con la recente decisone della Cassazione, infatti, un automobilista che, in sede di stipulazione della polizza RCA, dimostri di aver ingiustamente pagato un sovrapprezzo per effetto di una illecita intesa restrittiva della concorrenza fra le Compagnie assicuratrici, è legittimato ad esperire davanti alla Corte di Appello territorialmente competente, l’azione di nullità e di risarcimento del danno prevista dall’art. 33 della L. 287/90.
Tale recente decisone pertanto ribalta la tesi sostenuta dalla III° Sez. della Cassazione che con sent. 17475/02 aveva invece sostenuto che la esclusiva competenza a dirimere le predette questioni era del Giudice di Pace e che il carattere giuridico dell’azione era della “ ripetizione di indebito” ai sensi dell’art. 2033 Cc.
La sentenza delle Sezz. Unite della Cass. ha invece stabilito che non è esperibile l’azione ex art. 2033 Cc, poiché una parte che chiede dichiararsi la nullità di una intesa, invoca un fatto illecito nella cui struttura vi è l’elemento psicologico del dolo e della colpa, non integrante l’indebito oggettivo: pertanto, quale che sia la forma della domanda di ripristino della situazione patrimoniale che si assume lesa, essa prescinde dalla fattispecie di indebito ex art. 2033 Cc.
Le Sezioni Unite con la pronuncia in esame, quindi, capovolgono totalmente le regole sino ad oggi applicate dalla maggioranza assoluta dei giudici di merito, dichiarando la competenza delle Corti di Appello in unico grado: ecco perché inizialmente si è detto che per tutti i consumatori sarà molto più difficile far valere i propri diritti.
I dubbi che sorgono sulle motivazioni della recente decisione delle Sezz. Unite della Cassazione, secondo il mio parere, vanno riassunti in due fattispecie.
a) QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLA DOMANDA INTRODUTTIVA.
La qualificazione giuridica dell’azione che i consumatori da oggi potranno invocare, come affermata dalla recente sentenza della Cassazione essere di natura risarcitoria, si presta a critiche di vario genere.
Nel nostro ordinamento qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno (cfr. art.2043 c.c.). Sul piano sostanziale la violazione del principio fondamentale del “neminem ledere” viene sanzionata mediante l’obbligo risarcitorio. Va quindi stabilito se nel caso di specie sia ravvisabile la violazione del suddetto principio. Sotto il profilo oggettivo, va puntualizzato il grave comportamento commissivo, già messo in evidenza, delle imprese assicuratrici al fine di conseguire la maggiorazione ed il livellamento dei premi in un campo in cui il consumatore/utente ha l’obbligo legale di contrarre.Tale comportamento ha certamente causato un danno, che va qualificato come ingiusto, poiché le intese poste in essere dalle imprese assicuratrici hanno violato l’art. 2 della legge 287/90. Il comportamento commissivo e il danno ingiusto sono collegati da un evidente nesso di causalità.
(A tal proposito vedasi Corte di Cassazione , Sez. III, sentenza del 21 dicembre 2001 n. 16163 )[5] .
Nel caso in esame l’aumento del prezzo gravato sul consumatore/utente è derivato direttamente ed esclusivamente dall’illecita intesa che ha alterato la libera concorrenza violando l’art. 2 L. 287/90. Il danno ingiusto è stato previsto e voluto (dolo o, comunque, colpa grave) dalle imprese assicuratrici che hanno partecipato al “cartello” proprio al fine di gestire il mercato facendo lievitare i premi assicurativi. In un mercato senza alterazioni il consumatore non sarebbe stato danneggiato essendo in grado di trovare l’uguale servizio a prezzi in concorrenza, potendo effettuare scelte consapevoli.
Può, e secondo il mio parere deve, però ammettersi l’ ipotesi di declaratoria di nullità parziale della clausola (art. 1419 c.c.) relativa alla determinazione dell’importo del premio del contratto RCA per contrarietà all’ordine pubblico economico, in quanto la stessa è stata formulata in attuazione di un accordo illecito in violazione dell’art. 1 della L. 281/98. Pare infatti rispondente ai principi generali del nostro ordinamento (segnatamente a quelli portati dall’ art 2 e 41 della Costituzione nonché a quelli di cui alla legge 281/98 che di tali principi costituisce attuazione ) affermare che tutte le volte in cui si sia in presenza di contratti stipulati in violazione di norme poste a tutela della concorrenza e del mercato, al contraente, che concluda contratti con imprese o, più in generale, con soggetti posti in posizione di supremazia economica- specie poi se predisponenti il regolamento contrattuale- vada attribuita - ove dal contraente stesso non sia richiesta la nullità dell’intero contratto- una specifica tutela consistente nell’invalidazione dell’intero contratto o di sue singole clausole da accertarsi e dichiararsi anche d’ufficio attesa la loro contrarietà alle norme dell’ordine pubblico economico. Nell’affermare ciò si deve avere però la consapevolezza che la tutela del consumatore, impone inoltre che lo stesso sia posto al riparo dalle conseguenze negative che potrebbero derivargli anche dall’applicazione delle norme generali in materia di nullità negoziali. Potrebbe darsi, infatti, che il consumatore abbia interesse a veder caducato non l’intero regolamento contrattuale ma solo quella parte di esso che abbia dato luogo ad una illecita lesione del proprio patrimonio, mantenendo, per il resto, efficace il contratto. In tale ipotesi il rimedio approntato dall’art. 1418 c.c potrebbe paradossalmente rivelarsi più favorevole al contraente forte che potrebbe sottrarsi alle prestazioni pattuite e spettategli alle quali il consumatore manterrebbe interesse se fossero rese alle condizioni eque e rispettose dei propri diritti fondamentali. Occorre pertanto fare riferimento ad una ipotesi di invalidazione del regolamento negoziale che colpisca la parte di questo più direttamente ed abusivamente lesiva degli interessi e del patrimonio del contraente debole e lasci in piedi il resto assegnando così alla declaratoria di nullità parziale del contratto la duplice funzione di riequilibrare le prestazioni in esso dedotte e di sanzionare il contegno illegittimo del contraente economicamente forte.
Con riferimento al caso concreto va detto che, certa l’illegittimità della clausola relativa alla determinazione dell’importo del premio del contratto di RCA intercorso tra assicurato e compagnia assicuratrice poiché la stessa è stata formulata in attuazione di un accordo concluso in violazione dell’art. 2 della legge 287/90, la stessa deve ritenersi lesiva del diritto fondamentale del consumatore alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi di cui all’art. 1 comma 1 lettera e) della L. 281/98 e, quindi, in relazione a quanto dagli artt. 1418 1° comma, nulla per la sua contrarietà all’ordine pubblico economico.
In tale ottica pertanto pare condivisibile l’opinione di chi, premesso che “ Nullità ed annullabilità…(omissis)…non sono in grado di fare fronte a tutte le ipotesi di patologia contrattuale di carattere genetico”, sostiene che “ la protezione del contraente debole non permette di adoperare lo strumento della nullità nella sua concezione classica perché il contraente debole potrebbe essere danneggiato, se l’altro, economicamente più agguerrito, decidesse di fare venire meno l’intero contratto” e che, di conseguenza “la nullità cessa di essere esclusivamente uno strumento di tutela dell’ordinamento in quanto tale per divenire al contempo strumento sanzionatorio di una delle parti e di protezione per la controparte più debole”[6].
Ciò posto ci si deve chiedere se vi sia e in caso affermativo quale debba essere il rimedio conseguente alla declaratoria della nullità della clausola se la caducazione della clausola stessa o la neutralizzazione dei suoi effetti lesivi mediante la sua sostituzione con un trattamento più favorevole per il consumatore mantenendo per il resto il regolamento contrattuale nella sua integrità .
La soluzione del problema va rinvenuta nell’ordinamento positivo e segnatamente nell’art 3 comma 1 lettera b) della L. 281/98 in relazione all’art 1419 comma 2 c.c. . In tal senso un esplicito riconoscimento dello status di contraente debole destinatario di una tutela speciale viene dall’art. 1 della L. 281/98 che espressamente prevede “ In conformità ai principi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità europee e nel trattato sull'Unione europea nonché nella normativa comunitaria derivata, sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne è promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.”
Il riequilibrio delle posizioni contrattuali a favore del contraente economicamente più debole costituisce dunque, attualmente, un valore fondamentale del nostro ordinamento al punto da assurgere al rango di vero e proprio principio generale, dal quale si genera a propria volta il dovere per il giudice di attenersi ad esso nella decisione delle fattispecie sottoposte al suo vaglio. Attesa la già rilevata necessità di apprestare all’utente, consumatore, contraente debole la più efficace tutela si può affermare che : a) che la clausola relativa alla determinazione del premio va dichiarata nulla ribadendo l’efficacia, per il resto, del contratto di assicurazione perché contraria all’ordine pubblico economico dovendosi assegnare alla declaratoria di nullità parziale del contratto una valenza sanzionatoria della condotta illecita del contraente economicamente forte , e b) che, di conseguenza, il giudice adottando le “misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate” deve disporne la sostituzione con altra che, mantenendo inalterato il resto del regolamento contrattuale, costituisca e renda possibile il riequilibrio delle prestazioni .
Una indiretta conferma della legittimità di tale operazione di “ortopedia contrattuale” va rinvenuta proprio nel disposto del già citato articolo 3 comma 1 lettera b) L. 281/98 che prevede appunto il potere del giudice :>.
b) COMPETENZA FUNZIONALE A GIUDICARE.
La tesi sostenuta sulla competenza del Giudice di Pace si basa sul ragionamento che appresso viene illustrato.
La L. 281/98 riconosce e regolamenta i diritti dei consumatori/utenti e disciplina la loro tutela .
In base all’art. 2 della predetta legge le persone fisiche che acquistino o utilizzino servizi pubblici e privati per scopi non riferibili all’attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta sono divenuti titolari delle posizioni giuridiche soggettive garantite indicate nell’art. 1, tutelabili giudizialmente con azioni collettive (art. 3 Co 1 e 6) e/o individuali (art. 3 Co. 7).
Il consumatore/utente, nel nostro ordinamento, è, dunque, titolare di un diritto soggettivo, inizialmente configurato come interesse legittimo e/o diffuso, culminato con il riconoscimento della titolarità dei nuovi diritti del consumatore e dell’utente, elencati dall’art. 1 della L. 281/98, a cui consegue la previsione di un sistema di tutela idoneo ad allontanare le ipotesi di lesione di questi diritti soggettivi ed a reintegrarli anche sul piano risarcitorio (art. 3 L. 281/98).
Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali diritti:
a) alla tutela della salute;
b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;
c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;
d) all'educazione al consumo;
e) alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi;
In particolare, l’art. 1 punto e) della L. 281/98 riconosce e garantisce ai consumatori/utenti la correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi, nonché lo stesso articolo, al punto b), riconosce e garantisce all’utenza la sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi.
La correttezza si erge a metro di comportamento per i soggetti del rapporto ed esprime l’esigenza che, durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, le parti si comportino secondo canoni di lealtà e solidarietà.
Detto principio generale è altresì enunciato dall’art. 1175 c.c., nonché dal reticolo di disposizioni in tema di buona fede disseminate nello stesso codice (artt. 1375, 1337, 1338 c.c.).
L’obbligo di correttezza non avrebbe nemmeno necessità di essere ricondotto a obblighi stabiliti in altre norme di diritto positivo, in quanto il suo contenuto è aperto essendo fondato su norme non scritte: norme di comportamento, norme del vivere sociale imposte all’individuo da doveri morali di solidarietà.
La trasparenza deve assicurare la chiarezza, l’intelligibilità delle clausole contrattuali, nonché una adeguata informazione nel corso delle trattative e dell’esecuzione del contratto.
Il consumatore deve essere messo in condizione di conoscere tutte le circostanze relative alla stipulazione che si accinge a porre in essere, consentendogli una scelta ponderata e consapevole, che possa realmente rispondere alle sue esigenze.L’equità richiama la parità di trattamento in considerazione delle situazioni concrete specifiche, con particolare ed implicito riferimento alla situazione di debolezza che caratterizza la posizione del consumatore, assicurando un equilibrio sostanziale (e non solo formale) tra le prestazioni dedotte in contratto. La rigidità fino ad ora esistente nel codice civile circa l’insindacabilità delle valutazioni di convenienza (salvo la tenue e specifica disposizione di cui all’art. 1448 c.c. in tema di rescissione per lesione), viene modificata dalla L. 281/98 ove il riferimento all’equità nei rapporti contrattuali determina il diritto del consumatore a rivendicare una proporzione tra prestazione e controprestazione. Si deve pertanto riconoscere una tutela giudiziaria sostanziale anche in ordine alle scelte di convenienza, sino ad ora rimesse acriticamente alle valutazione delle parti, anche nelle ipotesi di grave squilibrio soggettivo che si traduce nella lesione del consumatore finale (contraente debole). Il legislatore è intervenuto all’interno della vicenda contrattuale sindacando le scelte delle parti (contraente forte e consumatore/utente finale) nell’ipotesi in cui detto valore di equità non si dovesse realizzare e, quindi, quando la libertà contrattuale, così infranta, non sussiste, in quanto la parte debole non è stata posta nell’effettiva condizione di salvaguardare la propria posizione.
Dinanzi a tali violazioni del diritto del consumatore/utente, l’art. 3, comma 7, della L. 281/98 riconosce il diritto ad azioni individuali per il risarcimento dei danni conseguenti ad atti e comportamenti lesivi (ad esempio fatto illecito) degli interessi dei consumatori e degli utenti. Tali azioni vedono come competente funzionale il Giudice civile ordinario.
Il consumatore/utente, infatti, agisce iure proprio, nell’ambito di un giudizio (individuale) in cui il fatto costitutivo del rapporto si sostanzia nella relazione che si crea con la stipulazione del contratto tra professionista e consumatore.
I diritti fondamentali dei consumatori e degli utenti riconosciuti sul piano sostanziale sono tutelabili, sul piano processuale, dal singolo consumatore/utente quando è danneggiato da quegli stessi atti lesivi che, viceversa, possono essere inibiti (in via preventiva) soltanto attraverso le azioni a tutela degli interessi collettivi, di cui sono esclusive titolari le associazioni dei consumatori ed utenti iscritte nell’apposito elenco (cfr. art. 5 L. 281/98).
La stessa giurisprudenza amministrativa, nelle prime pronunce sull’argomento, riconosce la propria giurisdizione esclusiva ogni qualvolta la controversia attenga alla tutela di interessi “pertinenti agli utenti non uti singuli, ma come componenti di una classe di individui la cui sfera soggettiva è esposta all’organizzazione ed al livello di qualità dei servizi pubblici” e non si faccia questione di situazioni soggettive derivanti dalla qualità di contraente individuale (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 15 dicembre 1998, n. 1884).
Parrebbe quindi più realistico , che , legittimato a decidere, sulle domande individuali, dovrebbe essere esclusivamente il giudice civile ordinario, con le normali regole sulla competenza.
La L. 287/90 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) è nata per regolare esclusivamente, in via diretta, i rapporti di concorrenza e le controversie tra le imprese e prevede che le azioni di nullità e di risarcimento del danno vengano promosse dalle imprese lese dalla violazione di dette disposizioni, dinanzi alla Corte d’Appello competente per territorio (cfr. art. 33), contro le imprese che hanno commesso l’infrazione.
Il consumatore/utente finale è interessato da questa normativa solo in forma estremamente marginale: l’accertamento dell’infrazione (poco importa se sia grave o non grave) può comportare, nel caso specifico, la violazione dei diritti soggettivi di cui all’art. 1 della L. 281/1998, dando luogo all’azione individuale, di cui all’art. 3, comma 7, della stessa norma nel momento in cui il consumatore/utente sia stato danneggiato.
Anche per questi motivi la tesi che qui si sostiene e che l’azione che dovrebbe seguire ha carattere risarcitorio-reintegrativo che, in quanto tale, pertanto dovrebbe seguire la competenza del giudice civile.
Bene e a mio avviso giustamente, perciò, in tale ottica, aveva deciso la Suprema Corte nella sent. n. 17475/02, la quale aveva escluso l’applicabilità dell’art. 33 L. 287/90 al consumatore finale, osservando che: “Così ricostruiti i termini, le caratterizzazioni strutturali e le finalità ispiratrici della disciplina di cui alla legge n. 287/90, non si vede come mai rispetto ad essi potrebbe rendersi stravagante il solo strumento risarcitorio previsto - in stretta connessione con le azioni di nullità e di inibitoria - dal medesimo secondo comma dell’art. 33 strumento il quale non può - di conseguenza - non lasciare presupporre esso stesso una tipologia di danni strettamente connessa alle tematiche dell’impresa e della sua presenza nel mercato. Ciò finisce - del resto - per porsi in una linea di più generale continuità con le caratteristiche strutturali della disciplina codicistica della concorrenza (art. 2595 e ss. c.c.) così come riletta, nel tempo, alla luce della Costituzione; disciplina la quale non contempla la legittimazione attiva dei singoli consumatori finali. …... l’azione risarcitoria eventualmente spettante, rivestirà, per ciò stesso, i caratteri ordinari di un’ordinaria azione di responsabilità soggetta agli ordinari criteri di competenza, e non quelli dell’azione ex art. 33, secondo comma della L. n. 287/90, rimessa, in quanto tale, alla cognizione esclusiva della Corte di Appello in unico grado di merito”.
Alla luce di quanto innanzi, la competenza ratione valoris era del Tribunale o del Giudice di Pace, coincidente territorialmente con quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore (art. 1469 - bis, comma 3, n. 19 c.c.).
Era naturale affermare che la competenza spettasse al Giudice di Pace, poiché gli assicurati richiedono la restituzione di somme per premi relativi a polizze RCA.
Sempre in base alla legge quadro sul consumatore (L. 281/98) ed alle disposizioni sui contratti che tutelano le posizioni giuridiche dei singoli contraenti, gli assicurati/consumatori sarebbero stati legittimati ad agire contro le compagnie di assicurazioni, stante il rapporto contrattuale intervenuto fra le parti.
Le pratiche anticoncorrenziali concordate dalle compagnie , in violazione dell’art. 2 della L. 287/90 (come accertate dal provvedimento n. 8546 del 28 luglio 2000 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato –AGCM- e confermato dal TAR Lazio, Sez. I, nella sentenza n. 6139 del 5 luglio 2001, nonché dal Consiglio di Stato, Sez. VI, nella sentenza n. 129 del 27 luglio 2002), hanno determinato una stabilità del mercato ed un aumento dei prezzi (al di là della media europea), tipici degli schemi dei mercati non concorrenziali.
Anche per questi motivi, l’AGCM nelle conclusioni a chiusura dell’istruttoria, nel citato provvedimento, così si esprime: “Sulla base di tutte le argomentazioni che precedono, lo scambio di informazioni tra imprese di assicurazione, realizzato attraverso la società di consulenza RC Log, configura una violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90, in quanto, eliminando qualsiasi incertezza circa il comportamento strategico dei concorrenti nei mercati dell'assicurazione auto, costituisce fattore in grado di facilitare l'uniformazione delle condotte commerciali delle imprese di assicurazione, permettendo loro di determinare premi commerciali più elevati rispetto a quelli che si registrerebbero in un mercato concorrenziale. … L'intesa realizzata tramite RC Log coinvolge, seppure con intensità diversa, un numero particolarmente elevato di imprese che rappresentano oltre l'80% di entrambi i mercati assicurativi auto … La natura anticompetitiva delle fattispecie esaminate e soprattutto la potenzialità delle stesse ad incidere in modo sostanziale sulle politiche strategiche delle imprese, con conseguente grave pregiudizio per il benessere dei consumatori, non è dubitabile e rende superflua ogni ulteriore analisi che puntualmente qualifichi determinati esiti del mercato come precisi effetti ad esse direttamente riconducibili.”
Nel caso delle polizze RCA, poi, il pregiudizio è tanto più grave atteso che il consumatore/utente è obbligato a contrarre per legge. A determinare la responsabilità delle compagnie assicuratrici è sufficiente l’aver partecipato (seppure con intensità diversa) all’intesa illecita. Infatti, secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia CE[7] : 'una pratica concordata rientra nell'articolo 81.1, anche in mancanza di effetti anticoncorrenziali sul mercato. Da un lato, dalla lettera stessa di detta norma deriva che, come nel caso degli accordi tra imprese e delle decisioni di associazioni di imprese, le pratiche concordate sono vietate, indipendentemente dai loro effetti, qualora abbiano un oggetto anticoncorrenziale. Dall'altro, benché la nozione stessa di pratica concordata presupponga un comportamento delle imprese partecipanti sul mercato, essa non implica necessariamente che tale comportamento abbia l'effetto concreto di restringere, impedire o falsare la concorrenza'.
Il principio è stato ribadito dalla giurisprudenza amministrativa in materia di concorrenza, che considera 'sufficiente, a fini probatori, anche soltanto la capacità potenziale dell'accordo o della pratica concordata di restringere la concorrenza nel mercato, in quanto riscontri concreti delle effettive conseguenze prodottesi sono necessari soltanto nella diversa e distinta ipotesi dell'abuso di posizione dominante'[8] . Lo stesso Consiglio di Stato, nella citata sentenza 129/2002, non mette in dubbio l’infrazione, ma distingue ai soli fini della graduazione della sanzione tra infrazione ed infrazione grave.
Nel caso in esame gli effetti dannosi dell’illecita intesa si sono, purtroppo, verificati e l’AGCM ha constatato che: “In ogni caso, le anomalie del mercato sono emerse con tutta evidenza nel corso della procedura. Si sono osservati, infatti, fenomeni tipicamente riconducibili a contesti di mercato non concorrenziali: stabilità delle quote di mercato, accelerazioni degli aumenti dei prezzi soprattutto nel periodo più recente, aumenti dei prezzi ben al di là della media europea, incapacità delle imprese ad intervenire sui costi di produzione da esse direttamente controllabili.”
In particolare, secondo le elaborazioni dell’ AGCM nel periodo successivo alla liberalizzazione tariffaria si è registrato, un sostanziale raddoppio del premio medio pagato dagli assicurati e precisamente il premio è stato incrementato del 96,55 %. Ciò implica che, in media, tenuto conto del periodo considerato, il premio RCA è cresciuto di circa il 20% all’anno [9].
A conclusione del discorso innanzi articolato pertanto si resta fermamente convinti che avendo acclarato che l’aumento del prezzo della polizza RCA ha gravato su tutti gli assicurati/consumatori e che detto aumento è derivato direttamente ed esclusivamente dall’illecita intesa che ha alterato la libera concorrenza violando l’art. 2 L. 287/90, l’azione dovrebbe rivestire il carattere restitutorio anche se si voglia considerare che il danno ingiusto è stato previsto e voluto (dolo o, comunque, colpa grave) dalla convenuta impresa assicuratrice che ha partecipato al “cartello” proprio al fine di gestire il mercato facendo lievitare i premi assicurativi rispetto al premio dovuto per la polizza R.C. come sopra spiegato e comunque in misura assolutamente abnorme rispetto alle medie europee e non giustificabile con aumenti fisiologici del costo per le riparazioni, del costo per i risarcimenti né con l’aumento del numero complessivo dei sinistri verificatisi.
Visti anche gli artt: 1 comma 1 lettera e) della Legge 30 luglio 1998 n. 281 e 1418 1° comma c.c , andrebbe accertata e dichiarata la nullità della sola clausola relativa all’importo del premio del contratto di assicurazione stipulato da parte attrice perché contraria all’ordine pubblico economico mantenendo inalterato il resto del regolamento contrattuale, costituituendo e rendendo possibile il riequilibrio delle prestazioni. Fermo restando poi che, di conseguenza, il giudice - visto gli artt. 3 comma 1 lettera b) della legge 30 luglio 1998 n. 281 e 1419 comma 2 adottando le “misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate” può e deve disporre la sostituzione della clausola nulla con altra che preveda che l’importo del premio indicato sia ridotto nella misura del 20% , mantenendo, come detto, inalterato il resto del regolamento contrattuale, tale potestà naturalmente dovrebbe essere di competenza del Giudice di Pace che, anche nelle intenzioni del Legislatore, è stato istituito per dirimere quelle controversie la cui risoluzione non solo dovrebbe avere i caratteri della massima celerità ma, dovrebbe venire incontro alle aspettative di giustizia del cittadino . Come ben si può immaginare, spostando la competenza funzionale alle Corti di Appello, non solo i tempi per una decisione si allungheranno a dismisura ma, quello che era orientamento consolidato di accogliere le giuste e sacrosante richieste degli assicurati/consumatori ora dovrà confrontarsi con l’interpretazione ex novo delle richieste avanzate , da parte di Giudici togati che nella migliore delle ipotesi, dal nostro punto di vista, potrebbero emettere anche sentenze assolutamente discordanti a seconda degli orientamenti che le singole Corti di Appello assumeranno ed anche a seconda dell’area geografica nella quale dette Corti di Appello siano ubicate.
Avv. Luigi Salvatore Iasevoli
Avvocato in Avellino specializzato in Diritto dei consumatori – Delegato Provinciale Assoutenti
[1]- L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con provvedimento n° 8546 del 28 luglio 2000 comminava a 39 Compagnie di Assicurazione, tra le quali l’odierna convenuta, una sanzione amministrativa pecuniaria per un totale di oltre 300 milioni di euro, per attività anticoncorrenziale.
[2] - In merito si rileva che il TAR Lazio, con sentenza n°6139/01 ed il Consiglio di Stato, in sede Giurisdizionale, con sent. 2199/02, hanno confermato le sanzioni pecuniarie amministrative, come sopra indicate, ribadendo che le imprese assicuratrici sanzionate, attraverso una intesa orizzontale ed un illecito scambio di informazioni, sin dal 1994, hanno posto in essere un accordo cartello vietato dalla legge, al fine di far lievitare i costi delle polizze assicurative, le cui tariffe, in pochi anni, hanno subito una significativa ed anomala maggiorazione , procurando, alle compagnie di assicurazione medesime, un ingiusto profitto, con conseguente danno diretto ai contraenti, provocando l’aumento sproporzionato del costo della polizza di cui in premessa. Dai dati riportati nelle sopra menzionate tabelle dell’ISTAT, ISVAP e del Ministero dell’ Ecomomia – DPEF, risulta che, nel periodo di osservazione 1995/2002, gli aumenti medi per le polizze RC auto sono risultati pari al 94,65%, di gran lunga superiore alla media europea e che, perfino nel 2001, a fronte del blocco tariffario decretato dal Governo, le compagnie hanno rincarato le polizze quasi del 20%.
[3] - Con D.L. 18/2003 l’art. 1 testualmente recita: il secondo comma dell’art. 113 del Cpc è sostituito dal seguente { Il giudice di Pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all’art. 1342 del Cc.}.
[4] - Le questioni che si agitano e che, a mio parere, in ordine alla modifica del II° Co. dell’art. 113 Cpc sono contrarie ai principi della Costituzione Italiana possono molto brevemente essere riassunte some di seguito: a) VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA AI SENSI DELL’ART. 24 COST. e DEL DIRITTO AL GIUDICE NATURALE ex ART. 25 COST. ; b) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA ex ART. 3 COST.; c) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA ex ART. 3 COST. ; d) VIOLAZIONE DELLE FUNZIONI COSTITUZIONALEMENTE RISERVATE AL POTERE GIUDIZIARIO ex ARTT. 101, 102 E 104 COST.; e) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI STRAORDINARIA NECESSITA’ ED URGENZA PER L’EMNAZIONE DI DECRETI CHE ABBIANO VALORE DI LEGGE ORDINARIA ex ART 77 COST. E VIOLAZIONE DELL’ART. 41 COST.
[5] -“In tema di risarcibilità del danno da fatto illecito, il nesso di causalità va inteso in modo da ricomprendere nel risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale secondo il principio della cosiddetta regolarità causale, con la conseguenza che, ai fini del sorgere dell'obbligazione di risarcimento, il rapporto fra illecito ed evento può anche non essere diretto ed immediato se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, sempre che, nel momento in cui si produce l'evento causante, le conseguenze dannose di esso non appaiano del tutto inverosimili. L'accertamento di tale nesso di causalità è riservato al giudice del merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi”.
[6] - Vedasi G. GIOIA :> in CONTRATTO E IMPRESA ANNO XV N. 3 pag. 1334.
[7] -Cfr. Corte di Giustizia CE, causa C-49/92P –ANIC-, sent. dell'8 luglio 1999, in Racc. 1999, al punto 122. Al riguardo si veda anche Corte di Giustizia CE, causa C-235/92P –Montecatini-, sent. dell'8 luglio 1999, in Racc. 1999, al punto 122)
[8]- cfr. TAR Lazio, sez. I, sentenza n. 873 /2000 del 15 aprile 1999, nel caso 'Associazione Vendomusica'. Si veda, inoltre TAR Lazio, Sez. I, sentenza n. 1541/2000 dell'8 marzo 2000, nel caso 'Caldaie murali a gas'
[9] -Ad ulteriore riprova di quanto sopra affermato, di recente l’ANTITRUST è decisamente intervenuta anche nei confronti del Governo Italiano ( e di tale attività hanno dato ampio risalto tutti i mezzi di informazione nazionali ) onde richiedere dettagliati ragguagli sull’attività delle Compagnie di Ass.ne operanti in Italia. In particolare l’ANTITRUST ha affermato, con cognizione di causa, che di fatto la c.d. “ liberalizzazione delle tariffe R.C.” entrata in vigore dal 1994 è di fatto fallita. Le argomentazioni della A.G.C.M. hanno inconfutabilmente dimostrato che dall’entrata in vigore della “ liberalizzazione delle tariffe R.C.“ mentre in altri paesi europei ( ad esempio la Francia, solo per citare uno dei paesi dell’Unione Europea) a parità di sinistri verificatisi e degli aumenti, pure fisiologici, dei costi per le riparazioni sulle vetture nonché del costo per i risarcimenti, le tariffe non solo non sono aumentate ma addirittura sono diminuite circa del 5/10% rispetto al periodo di osservazione ( 1994/2002), in Italia, invece, gli aumenti , secondo i dati ufficiali ISTAT ed ISVAP, sono risultati pari quasi al 100%, con punte, si pensi alle polizze per i motocicli , anche del 600/700%.