STATUTO ASSOCIAZIONE AZIONISTI GRUPPO INA S.P.A.
Art. 1 - Denominazione.
E' costituita l'associazione denominata 'Azionisti Gruppo Ina' (in sigla A.G.I.) che unisce tutti i possessori di azioni di qualsiasi categoria emesse dall'INA s.p.a., nonchò tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano partecipare ad essa.
Art. 2. Scopo dell'associazione.
e, in particolare: potrà produrre documenti, pareri o pubblicazioni, ovvero organizzare o promuovere studi, incontri o convegni; potrà, fatto salvo quanto al successivo comma, svolgere occasionalmente attività di carattere commerciale; potrà farsi assistere nella sua attività da consulenti o esperti.
L'associazione non ha natura politica e non ha scopo di lucro.
Art. 3 - Termine dell'associazione.
L'associazione è costituita a tempo indeterminato.
Scopo dell'associazione è di promuovere la corretta e completa informazione a favore degli associati su ogni questione di comune interesse che sia attinente al funzionamento ed alle attività dell'INA; di migliorare l'efficacia della manifestazione della volontà e del voto degli associati nelle deliberazioni delle assemblee dell'INA, nonchè di agevolare e razionalizzare in esse la loro rappresentanza; di curare l'individuazione e la selezione dei candidati più idonei per la formazione delle liste per l'clezione degli amministratori e per l'elezione dei membri del collegio sindacale deil'INA; di rendersi promotrice, presso l'INA e le società controllate o collegate, presso altri azionisti della stessa INA, o presso ogni altro soggetto, delle istanze o delle esigenze proprie degli associati, in relazione alla loro partecipazione al capitale dell'INA; di fornire la tutela e la necessaria assistenza agli associati al fine di consentire loro una consapevole e corretta gestione dei propri diritti di azionisti, noncbé un efficace esercizio dei propri poteri sociali diversi dal diritto di voto; di promuovere, più in generale, lo sviluppo del fenomeno dell'azionariato diffuso o dei dipendenti attraverso lo studio e la partecipazione alle iniziative su tale tematica in ogni eventuale sede.
L'associazione potrà, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e nei limiti delle stesse, direttamente o indirettamente, assumere dagli associati mandati per l'esercizio dei loro diritti di azionisti.
L'associazione potrà promuovere convenzioni con banche per agevolare l'acquisto di azioni da parte degli associati e la custodia dei titoli.
Per il raggiungimento dci propri scopi l'associazione potrà svolgere direttamcnte ogni azione ad esso idonea
Art. 4 - La sede dell'associazione è a Roma, in Via Ennio Quirino Visconti 8.
II DEL PATRIMONIO
Art. 5- Costituzione del patrimonio.
Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili, immobili e immateriali di proprietà dell'associazione medesima; dalle disponibilità accantonate negli esercizi; dai beni o diritti ad essa attribuiti dagli associati o da terzi, per effetto di erogazioni, donazioni o successioni, a qualsiasi titolo o di ogni natura.
L'associazione trae i mezzi per il proprio funzionamento, oltre che dai beni e diritti costituenti il patrimonio, dai contributi annuali versati dagli associati e dagli eventuali contributi straordinari a qualunque titolo percepiti.
Art. 6- Durata dell'esercizio.
L'esercizio dell'associazione è della durata di un anno e coincide con l'anno solare.
III DEGLI ASSOCIATI
Art. 7- Dei diritti degli associati.
Gli associati hanno eguali diritti nei confronti dell'associazione, indipendentemente dalla misura dei contributi o dei conferimenti versati o del numero di azioni possedute.
Ogni associato ha diritto di partecipare, direttamente o tramite un proprio rappresentante, all'assemblea dell'associazione e può esprimere in essa un solo voto, salve le legittime cause di esclusione dal diritto previste dallo statuto. Non vi è alcun limite alla rappresentanza di altri associati nell'assemblea.
Ogni associato può fruire dell'assistenza e dei servizi offerti dall'associazione, fermo restando che quando la natura del servizio comporta spese per l'associazione ne potrà essere richiesto il rimborso all'associato.
Art. 8 - Dei doveri degli associati.
Gli associati devono versare, all'atto dell'ammissione e, in ogni caso, entro il 31 gennaio di ogni anno, il contributo annuale, nella misura determinata dal consiglio di amministrazione dell' associazione.
Nel caso in cui l'assemblea abbia autorizzato, ai sensi dell'art. 17. la richiesta di contributi straordinari, gli associati devono provvedere al versamento di detti contributi nell'entità ed entro i termini indicati dagli amministratori.
L'associato che abbia ricevuto dagli amministratori l'intimazione di pagamento del contributo scaduto è escluso dal diritto di voto.
Art. 9 - Dell'acquisto della qualità di associato.
Possono aderire all'associazione, dietro pagamento del contributo per l'anno in corso, tutti coloro che vi intendano partecipare, essendo in possesso di azioni o titoli INA di qualsiasi categoria e disponendo dei requisiti personali di compatibilità con lo scopo dell'associazione di tutelare l'azionariato diffuso e dei dipendenti.
All'ammissione degli associati provvedono gli amministratori, iscrivendone il nome nel libro degli associati. A tale scopo, gli amministratori possono richiedere ogni documento necessario a comprovare il possesso dei requisiti d'ammissione o l'assenza di motivi di esclusione.
2
Art. 10 - Trasferimento e cessazione della qualità di associato.
La qualità di associato è intrasmissibile, salvi i casi di successione a titolo universale, quando vi sia il consenso del successore e degli amministratori. Nel caso in cui i successori siano più di uno, questi dovranno nominare un rappresentante comune.
La qualità di associato viene a cessare:
1) per morte;
2) per effetto del trasferimento di tutti i valori mobiliari di cui all' art.9;
3) per recesso volontario;
4) per mancato pagamento del contributo annuale o straordinario, entro trenta giorni dal ricevimento dell'intimazione formale degli amministratori;
5) per esclusione, a causa di gravi motivi.
In nessun caso la cessazione della qualità di associato conferisce il diritto alla restituzione del conferimento o de contributo.
Art. 11 - Recesso ed esclusione dell'associato.
In caso di recesso, questo dovrà essere comunicato per scritto agli amministratori entro il 30 novembre ed esso avrà effetto dalla conclusione dell'esercizio in corso. In mancanza, l'associato sarà considerato tale anche per l'esercizio successivo. Dalla data di presentazione della comunicazione l'associato è escluso dal diritto di voto.
L'esclusione dell'associato è deliberata dall'assemblea straordinaria, su proposta degli amministratori, in presenza di gravi motivi. Ai fini della proposta gli amministratori devono contestare per scritto all'associato i motivi dell'esclusione e tenere conto delle eventuali deduzioni che questo vorrà presentare in propria difesa entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione. Se gli amministratori non provvedono a convocare l'assemblea entro quarantacinque giorni dal ricevimento delle difese dell'associato il procedimento si intende estinto. La pendenza del procedimento di esclusione non priva 1' associato del diritto di voto.
IV DEGLI ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE
Art. 12 - Dell'assemblea.
L'assemblea è convocata dagli amministratori almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto. L'assemblea delibera altresì sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, sull'esclusione dell'associato o sullo scioglimento della associazione.
Gli amministratori convocano l'assemblea mediante l'invio, anche a merlo fax, ad ogni associato di un avviso di convocazione riportante la data e il luogo ove si terrà la riunione e gli argomenti all'ordine del giorno. almeno quindici giorni prima della data della riunione. Per gli azionisti dipendenti di società del gruppo INA l'obbligo di convocazione potrà essere assolto mediante l'affissione di avvisi sul luogo di lavoro almeno trenta giorni prima della data della riunione.
L'assemblea deve essere inoltre convocata quando ne facciano richiesta, indicandone gli argomenti da presentare all'ordine del giorno, almeno un quinto degli associati.
Art. 13- Deliberazioni dell'assemblea.
L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio d'amministrazione, o dal vicepresidente, il quale nomina un segretario per la redazione del verbale d'assemblea.
L'assemblea può validamente deliberare in prima convocazione con la maggioranza degli intervenuti se è presente almeno la metà degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione l'assemblea delibera con la rnaggioranza degli intervenuti.
Art. 14- Degli amministratori.
L'associazione è amministrata da un consiglio d'amministrazione che si compone di cinque o di sette membri. Gli amministratori sono nominati dall'assemblea anche tra i non associati, per un periodo massimo di tre anni. Gli amministratori, entro una settimana dalla nomina, eleggono tra di loro un presidente, un vicepresidente e un tesoriere. Sino alla riunione della prima assemblea degli associati il consiglio di amministrazione resterà in carica nelle persone nominate dai fondatori.
3
Nel caso in cui uno o più amministratori vengano a mancare, gli amministratori rimasti in carica nominano dei sostituti, che durano nella carica sino alla scadenza. Se è venuta meno la maggioranza dei consiglio d'amministrazione, gli amministratori rimasti in carica convocano senza indugio l'assemblea per la sostituzione.
Gli amministratori conducono la gestione dell'associazione con pieni poteri, determinandone gli indirizzi e compiendo atti di amministrazione ordinaria e straordinaria entro i limiti costituiti dallo scopo d ell'associazione , deliberando anche in ordine agli eventuali rimborsi di spese sostenute in favore degli associati. Essi non hanno diritto a compensi, ma ricevono dall'associazione il rimborso per le spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.
Art. 15- Presidente e tesoriere.
Il presidente ha la rappresentanza dell' associazione e può stare in giudizio in suo nome, convoca il consiglio d'amministrazione e ne presiede le riunioni. In sua assenza esercita le funzioni il vicepresidente. Il presidente può direttamente ed autonomamente esercitare i poteri della gestione, salvi gli atti di disposizione dei beni immobili e le ipotesi di cui agli art. 9, 10, 11 e 17 e salva, comunque, la ratifica del consiglio alla prima riunione.
Il tesoriere è responsabile della conservazione del patrimonio e dell'utilizzo delle disponibilità dell'associazione, curando a tale scopo la redazione del libro dei conti e la predisposizione del rendiconto annuale.
Le cariche di presidente e di tesoriere sono rinnovabili per non più di due mandati.
Art. 16- Consiglio d'amministrazione.
Il consiglio d'amministrazione è convocato dal presidente mediante telegramma, o altro invito scritto, con almeno cinque giorni di anticipo. Il consiglio d'amministrazione delibera validamente con la maggioranza dei suoi membri su qualsiasi questione, anche se non all'ordine del giorno.
Delle riunioni del consiglio viene redatto un verbale, sottoscritto dal presidente, dal tesoriere e da almeno altri due amministratori.
Art. 16 bis - Collegio sindacale.
L'assemblea degli associati nomina il collegio sindacale, composto da tre membri che durano in carica tre anni, con i poteri di cui aLl'art. 2403, conma 1, codice civile, in quanto applicabili.
Art. 17 - Rendiconto annuale e contributi.
Entro il 31 marzo di ogni anno il tesoriere predispone il rendiconto per l'anno precedente, che deve essere sottoscritto anche dagli altri membri del consiglio d'amministrazione e presentato all'assemblea per l'approvazione, che deve avvenire entro il 31 maggio successivo, previo parere del collegio sindacale.
Dal rendiconto deve risultare l'entità de! contributo annuale previsto per l'anno seguente. Per evidenti ragioni di necessità, gli amministratori possono altresì proporre all'assemblea di essere autorizzati alla richiesta di un contributo straordinario, determinandone in tal caso l'entità cd il termine.
V SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO.
Art. 18 - Cause di scioglimento.
L'associazione si scioglie:
1) nel caso in cui lo scopo divenga impossibile;
2) se venga a mancare la totalità degli associati;
3) se venga deciso dall'assemblea senza il voto contrario di una minoranza di almeno il quinto degli associati.
Quando si sia verificata una causa di scioglimento gli amministratori convocano l'assemblea per la. nomina di un liquidatore. Dal momento in cui il liquidatore accetta l'incarico gli amministratori cessano delle loro funzioni.
Art, 19- Procedimento di liquidazione e dcvoluzione del residuo.
Il liquidatore nominato dall'assemblea cura con pieni poteri la liquidazione dell'associazione, ma non può iniziare nuove operazioni.
Il liquidatore, una volta soddisfatti i creditori e dedotto il proprio compenso, redige l'elenco degli associati, con l'ammontare dei relativi conferimenti, e lo presenta all' assemblea assieme al rendiconto di liquidazione, dal quale risulta il patrimonio residuo.
Ogni associato ha diritto ad una quota del patrimonio residuo in misura proporzionale al totale dei conferimenti versati. L'assemblea che approva il rendiconto di liquidazione può disporre che il patrimonio residuo sia devoluto a favore di terzi.
VI DISPOSIZIONI CONCLUSIVE.
Art. 20 - Risoluzione delle controversie.
Le controversie che insorgano tra l'associato e l'associazione sono rimesse alla decisione di un collegio di tre arbitri, due dei quali nominati dall'associato e dall'associazione cd il terzo nominato dagli altri due.
Per il procedimento davanti agli arbitri si fa rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile.
Art. 21 - Rinvio.
Per ogni questione non regolata dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge