- Corte Cassazione, Sezione Lavoro - sentenza 14032 del 26 luglio 2004
- Tribunale di Genova, sentenza del 24 agosto 2005 (Sole-24h del 7/11/05)
Il lavoratore puo' chiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione il contributo da versare al sindacato anche se tale sindacato non e' FIRMATARIO del contratto collettivo oppure se il contratto collettivo non disciplina la materia.
Il rifiuto del datore di lavoro costituisce comportamento ANTISINDACALE (art.39 della Costituzione sulla LIBERTA' SINDACALE).
Quindi con tali sentenze si ripristina la fonte legale che supportava il meccanismo della ritenuta sul salario da parte del datore, abolita con il referendum popolare del 1995.
La trattenuta non deve essere piu' richiesta come DELEGA AL PAGAMENTO, che e' permessa solo ai sindacati FIRMATARI.... ma come CESSIONE DI CREDITO (art. 1260 e 1265 del cod. civile).