da: http://www.aaroi.it/aaroi2/rivista/n8_98/8_98_6.html
Un caso di mancata convocazione dell’AAROI
per la contrattazione decentrata
Una questione di rappresentatività
Il parere del nostro consulente legale
Il Direttore Generale dell’Azienda USL BA/2 comunica alle segreterie nazionali ed aziendali della UMSPED (AAROI ed AIPAC) la 'impossibilità' di convocare, per la contrattazione decentrata, i rappresentanti sia della stessa UMSPED, sia delle associazioni sindacali che la compongono. Ciò in relazione:
Risponde l’Avv. Racco .
Le argomentazioni dell’Azienda appaiono totalmente prive di fondamento. In primo luogo, si ritiene che la contrattazione decentrata di cui trattasi sia quella relativa all’applicazione del CCNL della dirigenza medica del SSN firmato nel 1996. Ciò comporterebbe, quindi, l’applicabilità a questa contrattazione decentrata delle regole stabilite all’interno del contratto nazionale tuttora vigente e non, come sostiene l’amministrazione, delle nuove regole dettate dal d.lgs. 396/97.
Ad una tale conclusione si giunge sia in applicazione dei principi generali in tema di interpretazione dei contratti, sia in base alla lettura delle norme vigenti in materia di contrattazione collettiva. Occorre a questo punto effettuare una rivisitazione del precedente sistema della contrattazione collettiva del pubblico impiego. Agli effetti dell’ammissione a stipulare nell’ambito della contrattazione stessa, i soggetti legittimati, puntualmente individuati dal legislatore, erano diversi nei differenti livelli considerati.
Per i contratti di comparto e quadro, la legge parlava espressamente di sindacati maggiormente rappresentativi.
Per il livello decentrato, invece, si faceva riferimento ad una 'rappresentanza composta secondo modalità definite dalla contrattazione collettiva nazionale' (art. 45, commi 6, 7 e 8 del d.lgs. 29/93). I sindacati firmatari del contratto collettivo nazionale avevano pertanto piena facoltà d’individuare i soggetti idonei a contrattare nel livello decentrato (così come le materie da disciplinare a tale livello (ex art. 45, comma 4).
In altre parole, il d.lgs. 29/93 rimetteva interamente al contratto collettivo nazionale la individuazione sia delle materie oggetto di contrattazione decentrata, sia delle parti sindacali abilitate alla delegazione a livello decentrato (v. art. 45, commi 4 e 8, del d.lgs. 29/93).
L’art.45, comma 8, d.lgs. 29/93 poneva, infatti, la possibilità della partecipazione alla contrattazione decentrata delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale come un’eccezione - valida soltanto per la provincia autonoma di Trento e la regione Valle d’Aosta - alla regola generale per cui la delegazione di parte sindacale, a livello decentrato, era 'composta secondo modalità definite dalla contrattazione collettiva nazionale'. Le disposizioni dell’art. 45, commi 4 e 8, del d.lgs. 29/93, inoltre, nello stabilire che la contrattazione a livello decentrato si svolge sulle materie e tra le parti individuate a livello nazionale, introducevano una definizione legale del rapporto fra livello nazionale e decentrato, non modificabile per accordo tra i contraenti, nei termini del 'rinvio contrattuale'.
La contrattazione collettiva delineata nel settore del pubblico impiego costituiva, infatti, un sistema interconnesso di livelli (quadro, comparto e decentrato) necessariamente collegati l’uno all’altro e non gestiti da soggetti diversi. Il collegamento contrattuale andava colto in tutta la sua funzione di tessuto connettivo del sistema di contrattazione che, articolato a diversi livelli, ruotava comunque intorno alla contrattazione di comparto. Al di sopra di questa, la contrattazione intercompartimentale costituiva momento di aggregazione di tematiche comuni, mentre il livello inferiore si alimentava mediante il rinvio che ad esso fa il contratto nazionale, accompagnandolo con la delimitazione dei confini del contratto decentrato.
In un impianto così articolato, il criterio del collegamento negoziale assume il rilievo determinante che gli è proprio soltanto se viene sviluppato in tutte le dimensioni essenziali in cui si svolge la vicenda negoziale: sotto il profilo funzionale, concorrendo entrambi i livelli a realizzare l’assetto regolativo dei rapporti di lavoro; sotto quello oggettivo del raccordo contenutistico, sulla base della ripartizione legale e convenzionale delle materie del negoziato; sotto il profilo soggettivo, richiedendosi una continuità di intenti e di tensione volitiva delle parti contraenti nei diversi livelli, come presupposto per soluzioni coerenti e non contraddittorie.
In altre parole, il d.lgs. 29/93 configurava un contesto contrattuale che assume come fisiologia - né potrebbe essere diversamente - l’ipotesi che la parte sindacale trattante a livello nazionale, a composizione necessaria in ragione dei requisiti di rappresentatività, sia collegata con i sindacati che sottoscrivono il contratto decentrato.
Era quindi la legge a stabilire tassativamente precise clausole di rinvio tra contratti di livello superiore o locale (art. 45, comma 4 d.lgs. 29/93). Ed è coerente che il legislatore abbia inteso attribuire alle associazioni sindacali firmatarie del contratto la potestà di creare un collegamento con le strutture di base, prevedendo, in sede decentrata, delegazioni sindacali riconducibili ai sindacati stipulanti il contratto di comparto. In tal senso, l’articolo 11 del CCNL della dirigenza medica, tuttora vigente, indica chiaramente la composizione delle delegazioni ammesse alla trattativa decentrata, individuando 'un componente di ciascuna delle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali dell’area della dirigenza medica firmatarie del presente contratto'. Con l’art. 8 del d.lgs. 396 del 1997 (così come modificato dall’art. 44 del d.lgs.80/98) sono state dettate le nuove regole per l’accesso alla contrattazione collettiva, nazionale e decentrata. In particolare, si prevede che:
- in prima applicazione del decreto in questione, sono ammesse alla contrattazione nazionale le organizzazioni sindacali che nel comparto o area di contrattazione abbiano una rappresentatività non inferiore al 4%, nonché le confederazioni alle quali esse siano affiliate;
- le organizzazioni sindacali che nel corso del 1997 abbiano dato vita ad una nuova aggregazione associativa possono imputare al nuovo soggetto sindacale le proprie deleghe, fornendo all’ARAN idonea documentazione;
- sempre in sede di prima applicazione del d.lgs 396/97, le amministrazioni ammettono alla contrattazione decentrata le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi vigenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso, a condizione che possiedano i requisiti per l’ammissione alla contrattazione nazionale.
La contrattazione integrativa non sarà, peraltro, più limitata alle materie specificamente individuate dal CCNL (così come avveniva nel vigore del d.lgs. 29/93 ante modifiche apportate dal d.lgs. 80/98), ma avverrà entro i limiti posti dal contratto nazionale. Resta quindi inteso che i nuovi contratti decentrati potranno essere stipulati solo dopo che i CCNL della tornata 1998/2001 ne avranno individuato vincoli e limiti. Quindi, premesso che la contrattazione decentrata non può, al momento attuale (e fino alla stipula del nuovo CCNL), che essere regolata dalle previsioni del contratto collettivo nazionale in vigore, non si ritiene possibile immaginare che l’azienda USL Ba/2 non sia al corrente del fatto che la UMSPED (AAROI-AIPAC) è firmataria del CCNL e che quindi ha diritto a partecipare alla contrattazione decentrata. Alla luce di quanto detto, il riferimento dell’azienda all’assenza di iscritti alla UMSPED all’interno di essa, nonché di rappresentanti aziendali e territoriali dell’associazione stessa, appare incomprensibile anche alla luce del nuovo testo dell’art. 8, comma 1, lettere b) e d), del d.lgs. 396/97.
L’atteggiamento assunto dall’amministrazione deve pertanto farsi rientrare nell’ambito dei comportamenti antisindacali sanzionati dall’articolo 28 della legge n. 300 del 1970, legittimando quindi l’AAROI ad azionare il procedimento previsto.