Codice deontologico sulle "centrali rischi" private
(fonte: Garante Privacy)
Il 23 dicembre 2004, sulla G.U. n. 300 (più una rettifica inserita nella GU 56 del 9 marzo 2005) è stato pubblicato il “codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti”.
Quella che segue – e ci sembra molto interessante per comprendere il modo di procedere di questa importante Authority settoriale – costituisce la “presentazione” che la stessa fece al pubblico degli utenti, richiedendo anche possibili interventi.
E' stato messo a punto dal Garante per la privacy uno strumento molto atteso dai cittadini che si rivolgono a banche e finanziarie per richiedere un prestito personale, un mutuo, un finanziamento, una dilazione di pagamento, il rilascio di una carta di credito, ecc.: il codice deontologico sulle "centrali rischi" private che regolamenta l'uso di informazioni attinenti alla sfera privata delle persone.
L'Autorità rende pubblico il testo preliminare del codice, sottoposto al parere delle associazioni dei consumatori riunite nel Consiglio nazionale dei consumatori ed Utenti-CNCU presso il Ministero delle attività produttive che si esprimerà entro metà settembre ed invita a far pervenire ogni eventuale osservazione al riguardo entro il 15 settembre prossimo esclusivamente all'indirizzo codici@garanteprivacy.it. Le osservazioni pervenute saranno esaminate nei successivi incontri con i soggetti partecipanti ai lavori, in vista della stesura del testo finale del codice.
Si tratta di un importante codice di deontologia e buona condotta che dovrà essere a breve rispettato da tutti coloro che detengono informazioni relative ai numerosi cittadini che si rivolgono ai servizi di erogazione prestiti, mutui etc.
Per verificare l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti e le eventuali situazioni di morosità, sono sorte in passato alcune grandi banche dati alle quali gli operatori finanziari accedono prima di concedere un prestito, un mutuo o un finanziamento.
Questa attività è finalizzata alla valutazione e al contenimento del rischio creditizio che hanno determinato, specie in passato, diversi problemi relativi all'esattezza e alla completezza delle informazioni relative ai cittadini, ai tempi della loro conservazione in banche dati accessibili da diversi operatori, alla tempestività con cui eventuali correzioni e aggiornamenti sono apportati, ad esempio per effetto del successivo rimborso del debito, ecc.
La delicatezza della materia, e gli effetti che la circolazione di queste informazioni determina sull'accesso al credito dei cittadini, ha indotto il legislatore a prevedere una disciplina specifica che, attraverso un codice deontologico sottoscritto dalle associazioni rappresentative degli operatori, porterà nelle prossime settimane a rivedere a fondo il funzionamento delle c.d. " centrali rischi" (art. 117 del d.lg. n. 196/2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali).
I lavori preparatori del codice si sono svolti con la partecipazione di organismi rappresentativi degli operatori del settore, ed hanno richiesto un'istruttoria particolarmente impegnativa. Ne è scaturito uno schema elaborato di regole di comportamento che, a norma di legge, costituiranno condizione essenziale per la liceità e la correttezza dei trattamenti di dati personali effettuati dalle società e dagli enti privati che gestiscono centralmente i sistemi di informazioni creditizie, come pure dagli istituti di credito e finanziari che li utilizzano ai fini del rilascio alla clientela di prestiti personali, mutui o finanziamenti per l'acquisto di beni di consumo (es.: un'autovettura, un elettrodomestico, ecc.).
Su questo schema il Garante apre una consultazione pubblica ai sensi dell'art. 12 del Codice (d.lg. n. 196/2003), per raccogliere osservazioni da parte di soggetti interessati che saranno anch'esse pubblicate su questo sito. A tal fine sarà pubblicato un sintetico avviso anche sulla Gazzetta Ufficiale.